Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2026

Cassazione n. 24541/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2657difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 2778/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/08/2022 R.G.N. 1974/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2958/2023il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte.

Data pubblicazione 07/08/20261.

La Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza di primogrado che, in accoglimento dell’opposizione ad avviso diaddebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato la pretesacontributiva di INPS per l’anno 2009 in virtù del compimento diun atto interruttivo della prescrizione ricevuto entro ilquinquennio successivo alla scadenza di versamento del16/6/2010.Su appello di INPS che aveva rilevato il differimento con DPCMdella scadenza del versamento al 6/7/2010 per tutti icontribuenti, anche per coloro che singolarmente non avevanoaderito agli studi di settore, sicché non era maturata laprescrizione quinquennale pur nell’ipotesi in cui non venissericonosciuta la sospensione del termine prescrizionale perdoloso occultamento derivante dalla mancata compilazione delquadro RR nella dichiarazione reddituale, la Corte territoriale haaccolto il gravame riportandosi innanzitutto al consolidatoorientamento di legittimità sulla interpretazione autenticadell’art. 2 comma 26 L.335/95 ex art. 18 co.12 DL 98/2011,circa l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per coloro cheesercitano per professione abituale ancorché non esclusivaalla iscrizione in appositi albi professionali ovvero che svolganocategoriali di appartenenza; né a tal fine rileva il versamentodel contributo integrativo poiché l’unico versamentocontributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo diiscrizione alla GS è quello suscettibile di costituire in capo alNumero registro generale 2958/2023lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (eN umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026l’integrativo non rileva ai fini dell’esonero).

La Corte ha quindDait a pubblicazione 07/08/2026rilevato il differimento della scadenza di versamento al6/7/2010, disposizione destinata a tutti i contribuenti cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaboratigli studi di settore e non soltanto a coloro che in concreto a talistudi sono fiscalmente assoggettati per non avere scelto undiverso regime di imposizione; di conseguenza, la sentenza diprimo grado aveva erroneamente ritenuto la decorrenza deltermine di prescrizione dal 16/6/2010 anziché dal 6/7/2010.2.

Ricorre per cassazione la professionista affidandosi a 2motivi, illustrati in memoria depositata in prossimitàdell’udienza camerale; INPS è rimasto intimato.

Il ProcuratoreGenerale ha depositato conclusioni scritte.3.

Il ricorso è stato trattato e deciso nell’Adunanza del 27maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La ricorrente, premesso di essere stata iscritta all’Alboprofessionale fino all’ottobre 2021 e di essere titolare di partitaIVA, e di avere eccepito in primo grado la decadenza dallaiscrizione a ruolo oltre i termini di cui all’art. 25 d.lgs. 46/99,l’illegittimità dell’avviso di addebito per carenza di elementiformali e di motivazione, la prescrizione dal 16/6/2010, il difettodi legittimazione attiva, l’autonomia di enti privati e dell’attivitàlibero professionale, e di non essere soggetta a sanzioni inmateria previdenziale in mancanza di dolo e di evasionecontributiva, ha proposto ricorso per cassazione per due motivi,entrambi in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.:Numero registro generale 2958/2023- con il primo motivo deduce motivazione illogica eN umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026contraddittoria anche per violazione e falsa applicazione dell’arDta.t a pubblicazione 07/08/202618 d.lgs. 241/97, anche in combinato disposto con DPCM10/6/2010, per avere la Corte d’appello ritenuto che ildifferimento al 6/7/2010 si applichi a tutti i contribuenti e nonsolo a quelli soggetti a studi di settore; ritiene la ricorrente chedalla applicazione della norma di differimento della scadenza diversamento sono esclusi i contribuenti minimi, non soggetti astudi di settore, e poiché l’accertamento INPS era stato emessol’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricevuto il 30/6/2015, il termine di 5 anni a questadata era decorso e la pretesa era prescritta.

Rileva, poi, chel’esigibilità del credito previdenziale non è condizionata dallapresentazione della dichiarazione dei redditi;- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011, come risultante all’esito dellasentenza della Corte Cost. n. 104/2022 nonché dell’art. 116 co.8lett.

A e B della L. n. 388/2000; la Corte di merito aveva erratonel confermare la legittimità dell’avviso impugnato nonescludendo l’applicazione delle sanzioni ivi previste, illegittimesecondo intervento della Corte Costituzionale, e non andavaapplicata la sanzione dell’art. 116/co.8/ lett.

B per l’incertezzache sussisteva in ordine all’assoggettamento del contribuenteavvocato alla gestione separata (incertezza normativa oggettivache porta alla difficoltà di individuare le disposizioni normativeapplicabili); perché ricorra l’ipotesi di evasione occorre che ilcontribuente abbia coscientemente e volontariamente omessodi presentare denunce obbligatorie, occultando rapporti dilavoro eseguiti o retribuzioni percepite.

La Corte d’appello nonaveva fatto cenno alcuno alla sentenza della CorteCostituzionale, limitandosi a confermare l’avviso di addebitosenza escludere gli importi per le sanzioni.2.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del pNruimmeroo r egistro generale 2958/2023Numero sezionale 2657/2026motivo e l’accoglimento del secondo.

Numero di raccolta generale 24541/2026Data pubblicazione 07/08/20263.

Nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza,preso atto della mancata costituzione di INPS, la ricorrente siriporta al ricorso e conclude per l’accoglimento quantomeno delsecondo motivo.4.

Il primo motivo è infondato.Corretta è stata la ricostruzione compiuta dalla Corte di meritosulla individuazione del momento di decorrenza dellaprescrizione.

Costituisce principio oramai consolidato ingiurisprudenza di legittimità quello secondo il quale in materiaprevidenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loropagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazionedei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, inquanto la dichiarazione in questione, quale esternazione discienza, non costituisce presupposto del credito contributivo(sin da sent. n. 27950/18 e successive); in particolare, nel casoconcreto, il dies a quo va individuato nella data di scadenza deitermini per il versamento relativo all’annualità 2009, ossia al[OSCURATO:DATA_NASCITA].4.1 - Il termine è stato tuttavia prorogato in virtù del DPCM10/6/2010 per i contributi dovuti relativi all’anno 2009, condifferimento della scadenza di versamento al 6/7/2010; ladisposizione innovativa trova la sua fonte nell’art. 12, comma5, d.lgs. n. 241 del 1997, che demanda a un decreto delPresidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoNumero registro generale 2958/2023conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deNi umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026responsabili d’imposta o delle esigenze organizzativDeat a pubblicazione 07/08/2026dell’amministrazione.

Nel decreto attuativo, di cui il giudicetiene conto in forza del principio jura novit curia, la differitascadenza è prevista senza alcuna maggiorazione e la suaosservanza consente di individuare non solo la regolarità deltempestivo adempimento ma anche la correlata scadenza deltermine prescrizionale quinquennale, decorrente da quella data,fino al 6/7/2015.

La ricostruzione normativa trova conferma invarie pronunce di questa Corte sul tema; si rammenti quantoriportato in sent. n. 10273/2021: “In materia previdenziale, laprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorredal momento in cui scadono i termini per il pagamento deipredetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenzadella prescrizione in questione, anche il differimento dei terministessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1,comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizioneassicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizionestabilite” (idem, n.24584/2024).4.2 - Quanto, poi, alla platea di destinatari della disposizione inproroga dei termini per gli adempimenti di versamento, di essobeneficiano tutti i contribuenti che esercitano attivitàeconomiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settoree non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studisiano fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime d'imposizione (Cass. n.10273/2021 e successiveconformi, ex multis, n.24668/22, 24584/24).

Ciò che rileva è,infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attivitàeconomica riconducibile tra quelle per le quali siano statielaborati studi di settore e non la condizione soggettiva delsingolo professionista di effettiva sottoposizione al reNguimmereo r egistro generale 2958/2023Numero sezionale 2657/2026fiscale derivante dall'adesione alle risultanze deglNi umsertou ddi rai ccolta generale 24541/2026medesimi (Cass. n. 24668 del 2022; Cass. n. 32682 del 2022Da,t a pubblicazione 07/08/2026punto

4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11; e di recente,Cass. 24584/2024).

Nel caso specifico, la richiesta dipagamento notificata il 30/6/2015 non è tardiva rispetto allaoriginaria decorrenza del 16/6/2010 essendo stato differito iltermine alla data del 6/7/2010, quindi con scadenza pervalidamente esercitare il diritto di credito alla data del 6/7/2015.La prescrizione non è, allora, decorsa alla data di notificadell’avviso di pagamento.5.

Il secondo motivo è invece fondato.5.1 - Come di recente osservato in ord. n.13171/2025 en.19575/2025, sgombrato il campo dalla questione dellaprescrizione, si deve osservare che, nelle more del giudizio, laCorte costituzionale, con la sentenza n.104 del 22/4/2022, hadichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti perla stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeche gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa diprevidenza forense per mancato raggiungimento delle soglie direddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenzialeforense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».

Illegislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, co.12, delNumero registro generale 2958/2023decreto-legge 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioniN, umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026nella legge 15/7/2011, n. 111, un precetto normativo giDàat a pubblicazione 07/08/2026desumibile dalla disposizione interpretata dell’art.2, co.26, dellaL. n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, inquesta particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento inuna diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con uncriterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale»(punto

9.2. del Considerato in diritto)”5.2 - Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale,la disciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie,in cui si controverte su una annualità (2009) antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/22).

Né (come osservato nella recente ord. n. 10892del 2025), si frappone il limite dei rapporti esauriti, indiscutibiliper effetto del formarsi del giudicato e dunque idonei aprecludere quell’efficacia retroattiva della pronuncia diaccoglimento che rappresenta caposaldo del sistema di giustiziacostituzionale e ne salvaguarda l’effettività.

La contestazioneradicale del debito contributivo impedisce il formarsi delgiudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controverso(Cass., sez. lav., 1/8/2024, n.21685, punto 7 delle Ragioni delladecisione) anche con riferimento al profilo più circoscritto dellesanzioni applicabili e alle relative statuizioni, legate a quellespecificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità(Cass., sez. lav., 4/9/2023, n.25653, punto 20 del Considerato).Pertanto, nel presente giudizio, l’inefficacia della normadichiarata costituzionalmente illegittima (art. 136, primocomma, Cost.) è coerente con i princìpi generali che presiedonoalla funzione giurisdizionale di legittimità e la vincolano allecensure espresse con i motivi di ricorso e all’osservanza deldivieto di reformatio in peius (Cass., sez. lav., 24/6/2022, n.Numero registro generale 2958/202320446); nel caso in esame, a contrario, della pronuncia dNi umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026accoglimento si giova quella parte che ha messo ritualmente iDnat a pubblicazione 07/08/2026discussione il rapporto sostanziale su cui tale pronuncia incide.6.

Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazionisanzionatorie dell’obbligo contributivo, devono essere accolte lecensure della ricorrente.

La sentenza d’appello è cassata,dunque, per quanto di ragione; e poiché non sono necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili suicontributi attinenti all’anno 2009.7.

Per il parziale accoglimento delle doglianze difensive e per lasopravvenuta pronuncia regolatrice della Corte costituzionale, siritiene di dover compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa lasentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e,decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta aversare le sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla gestioneseparata per l’annualità 2009.Compensa le spese dell’intero processoCosì deciso in Roma il 27 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2657difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 2778/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 10/08/2022 R.G.N. 1974/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2958/2023il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. Data pubblicazione 07/08/20261. La Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza di primogrado che, in accoglimento dell’opposizione ad avviso diaddebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato la pretesacontributiva di INPS per l’anno 2009 in virtù del compimento diun atto interruttivo della prescrizione ricevuto entro ilquinquennio successivo alla scadenza di versamento del16/6/2010.Su appello di INPS che aveva rilevato il differimento con DPCMdella scadenza del versamento al 6/7/2010 per tutti icontribuenti, anche per coloro che singolarmente non avevanoaderito agli studi di settore, sicché non era maturata laprescrizione quinquennale pur nell’ipotesi in cui non venissericonosciuta la sospensione del termine prescrizionale perdoloso occultamento derivante dalla mancata compilazione delquadro RR nella dichiarazione reddituale, la Corte territoriale haaccolto il gravame riportandosi innanzitutto al consolidatoorientamento di legittimità sulla interpretazione autenticadell’art. 2 comma 26 L.335/95 ex art. 18 co.12 DL 98/2011,circa l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per coloro cheesercitano per professione abituale ancorché non esclusivaalla iscrizione in appositi albi professionali ovvero che svolganocategoriali di appartenenza; né a tal fine rileva il versamentodel contributo integrativo poiché l’unico versamentocontributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo diiscrizione alla GS è quello suscettibile di costituire in capo alNumero registro generale 2958/2023lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale (eN umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026l’integrativo non rileva ai fini dell’esonero). La Corte ha quindDait a pubblicazione 07/08/2026rilevato il differimento della scadenza di versamento al6/7/2010, disposizione destinata a tutti i contribuenti cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaboratigli studi di settore e non soltanto a coloro che in concreto a talistudi sono fiscalmente assoggettati per non avere scelto undiverso regime di imposizione; di conseguenza, la sentenza diprimo grado aveva erroneamente ritenuto la decorrenza deltermine di prescrizione dal 16/6/2010 anziché dal 6/7/2010.2. Ricorre per cassazione la professionista affidandosi a 2motivi, illustrati in memoria depositata in prossimitàdell’udienza camerale; INPS è rimasto intimato. Il ProcuratoreGenerale ha depositato conclusioni scritte.3. Il ricorso è stato trattato e deciso nell’Adunanza del 27maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La ricorrente, premesso di essere stata iscritta all’Alboprofessionale fino all’ottobre 2021 e di essere titolare di partitaIVA, e di avere eccepito in primo grado la decadenza dallaiscrizione a ruolo oltre i termini di cui all’art. 25 d.lgs. 46/99,l’illegittimità dell’avviso di addebito per carenza di elementiformali e di motivazione, la prescrizione dal 16/6/2010, il difettodi legittimazione attiva, l’autonomia di enti privati e dell’attivitàlibero professionale, e di non essere soggetta a sanzioni inmateria previdenziale in mancanza di dolo e di evasionecontributiva, ha proposto ricorso per cassazione per due motivi,entrambi in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.:Numero registro generale 2958/2023- con il primo motivo deduce motivazione illogica eN umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026contraddittoria anche per violazione e falsa applicazione dell’arDta.t a pubblicazione 07/08/202618 d.lgs. 241/97, anche in combinato disposto con DPCM10/6/2010, per avere la Corte d’appello ritenuto che ildifferimento al 6/7/2010 si applichi a tutti i contribuenti e nonsolo a quelli soggetti a studi di settore; ritiene la ricorrente chedalla applicazione della norma di differimento della scadenza diversamento sono esclusi i contribuenti minimi, non soggetti astudi di settore, e poiché l’accertamento INPS era stato emessol’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e ricevuto il 30/6/2015, il termine di 5 anni a questadata era decorso e la pretesa era prescritta. Rileva, poi, chel’esigibilità del credito previdenziale non è condizionata dallapresentazione della dichiarazione dei redditi;- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011, come risultante all’esito dellasentenza della Corte Cost. n. 104/2022 nonché dell’art. 116 co.8lett. A e B della L. n. 388/2000; la Corte di merito aveva erratonel confermare la legittimità dell’avviso impugnato nonescludendo l’applicazione delle sanzioni ivi previste, illegittimesecondo intervento della Corte Costituzionale, e non andavaapplicata la sanzione dell’art. 116/co.8/ lett. B per l’incertezzache sussisteva in ordine all’assoggettamento del contribuenteavvocato alla gestione separata (incertezza normativa oggettivache porta alla difficoltà di individuare le disposizioni normativeapplicabili); perché ricorra l’ipotesi di evasione occorre che ilcontribuente abbia coscientemente e volontariamente omessodi presentare denunce obbligatorie, occultando rapporti dilavoro eseguiti o retribuzioni percepite. La Corte d’appello nonaveva fatto cenno alcuno alla sentenza della CorteCostituzionale, limitandosi a confermare l’avviso di addebitosenza escludere gli importi per le sanzioni.2. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del pNruimmeroo r egistro generale 2958/2023Numero sezionale 2657/2026motivo e l’accoglimento del secondo. Numero di raccolta generale 24541/2026Data pubblicazione 07/08/20263. Nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza,preso atto della mancata costituzione di INPS, la ricorrente siriporta al ricorso e conclude per l’accoglimento quantomeno delsecondo motivo.4. Il primo motivo è infondato.Corretta è stata la ricostruzione compiuta dalla Corte di meritosulla individuazione del momento di decorrenza dellaprescrizione. Costituisce principio oramai consolidato ingiurisprudenza di legittimità quello secondo il quale in materiaprevidenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loropagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazionedei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, inquanto la dichiarazione in questione, quale esternazione discienza, non costituisce presupposto del credito contributivo(sin da sent. n. 27950/18 e successive); in particolare, nel casoconcreto, il dies a quo va individuato nella data di scadenza deitermini per il versamento relativo all’annualità 2009, ossia al[OSCURATO:DATA_NASCITA].4.1 - Il termine è stato tuttavia prorogato in virtù del DPCM10/6/2010 per i contributi dovuti relativi all’anno 2009, condifferimento della scadenza di versamento al 6/7/2010; ladisposizione innovativa trova la sua fonte nell’art. 12, comma5, d.lgs. n. 241 del 1997, che demanda a un decreto delPresidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoNumero registro generale 2958/2023conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deNi umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026responsabili d’imposta o delle esigenze organizzativDeat a pubblicazione 07/08/2026dell’amministrazione. Nel decreto attuativo, di cui il giudicetiene conto in forza del principio jura novit curia, la differitascadenza è prevista senza alcuna maggiorazione e la suaosservanza consente di individuare non solo la regolarità deltempestivo adempimento ma anche la correlata scadenza deltermine prescrizionale quinquennale, decorrente da quella data,fino al 6/7/2015. La ricostruzione normativa trova conferma invarie pronunce di questa Corte sul tema; si rammenti quantoriportato in sent. n. 10273/2021: “In materia previdenziale, laprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorredal momento in cui scadono i termini per il pagamento deipredetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenzadella prescrizione in questione, anche il differimento dei terministessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1,comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizioneassicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizionestabilite” (idem, n.24584/2024).4.2 - Quanto, poi, alla platea di destinatari della disposizione inproroga dei termini per gli adempimenti di versamento, di essobeneficiano tutti i contribuenti che esercitano attivitàeconomiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settoree non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studisiano fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime d'imposizione (Cass. n.10273/2021 e successiveconformi, ex multis, n.24668/22, 24584/24). Ciò che rileva è,infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attivitàeconomica riconducibile tra quelle per le quali siano statielaborati studi di settore e non la condizione soggettiva delsingolo professionista di effettiva sottoposizione al reNguimmereo r egistro generale 2958/2023Numero sezionale 2657/2026fiscale derivante dall'adesione alle risultanze deglNi umsertou ddi rai ccolta generale 24541/2026medesimi (Cass. n. 24668 del 2022; Cass. n. 32682 del 2022Da,t a pubblicazione 07/08/2026punto 4.4. cit.; Cass. n. 10286 del 2023, punto 11; e di recente,Cass. 24584/2024). Nel caso specifico, la richiesta dipagamento notificata il 30/6/2015 non è tardiva rispetto allaoriginaria decorrenza del 16/6/2010 essendo stato differito iltermine alla data del 6/7/2010, quindi con scadenza pervalidamente esercitare il diritto di credito alla data del 6/7/2015.La prescrizione non è, allora, decorsa alla data di notificadell’avviso di pagamento.5. Il secondo motivo è invece fondato.5.1 - Come di recente osservato in ord. n.13171/2025 en.19575/2025, sgombrato il campo dalla questione dellaprescrizione, si deve osservare che, nelle more del giudizio, laCorte costituzionale, con la sentenza n.104 del 22/4/2022, hadichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti perla stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeche gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa diprevidenza forense per mancato raggiungimento delle soglie direddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenzialeforense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore». Illegislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, co.12, delNumero registro generale 2958/2023decreto-legge 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioniN, umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026nella legge 15/7/2011, n. 111, un precetto normativo giDàat a pubblicazione 07/08/2026desumibile dalla disposizione interpretata dell’art.2, co.26, dellaL. n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, inquesta particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento inuna diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con uncriterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale»(punto 9.2. del Considerato in diritto)”5.2 - Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale,la disciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie,in cui si controverte su una annualità (2009) antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/22). Né (come osservato nella recente ord. n. 10892del 2025), si frappone il limite dei rapporti esauriti, indiscutibiliper effetto del formarsi del giudicato e dunque idonei aprecludere quell’efficacia retroattiva della pronuncia diaccoglimento che rappresenta caposaldo del sistema di giustiziacostituzionale e ne salvaguarda l’effettività. La contestazioneradicale del debito contributivo impedisce il formarsi delgiudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controverso(Cass., sez. lav., 1/8/2024, n.21685, punto 7 delle Ragioni delladecisione) anche con riferimento al profilo più circoscritto dellesanzioni applicabili e alle relative statuizioni, legate a quellespecificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità(Cass., sez. lav., 4/9/2023, n.25653, punto 20 del Considerato).Pertanto, nel presente giudizio, l’inefficacia della normadichiarata costituzionalmente illegittima (art. 136, primocomma, Cost.) è coerente con i princìpi generali che presiedonoalla funzione giurisdizionale di legittimità e la vincolano allecensure espresse con i motivi di ricorso e all’osservanza deldivieto di reformatio in peius (Cass., sez. lav., 24/6/2022, n.Numero registro generale 2958/202320446); nel caso in esame, a contrario, della pronuncia dNi umero sezionale 2657/2026Numero di raccolta generale 24541/2026accoglimento si giova quella parte che ha messo ritualmente iDnat a pubblicazione 07/08/2026discussione il rapporto sostanziale su cui tale pronuncia incide.6. Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazionisanzionatorie dell’obbligo contributivo, devono essere accolte lecensure della ricorrente. La sentenza d’appello è cassata,dunque, per quanto di ragione; e poiché non sono necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili suicontributi attinenti all’anno 2009.7. Per il parziale accoglimento delle doglianze difensive e per lasopravvenuta pronuncia regolatrice della Corte costituzionale, siritiene di dover compensare le spese dell’intero processo. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa lasentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e,decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta aversare le sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla gestioneseparata per l’annualità 2009.Compensa le spese dell’intero processoCosì deciso in Roma il 27 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito