CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 7.3.2025 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 16.6.2023 alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; Considerato che il ricorso avversa la sentenza in termini estremamente generici, lamentando lapidariamente la carenza o la apparenza della motivazione, ma senza muovere alcuna critica specifica, laddove i motivi di appello riguardavano l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e la sostituzione della pena detentiva, che la Corte d’appello ha adeguatamente disatteso con il richiamo ai precedenti numerosi e specifici dell’imputato, tali da non consentire, per un verso, di ritenere il fatto connotato da particolare tenuità, e, per l’altro, di formulare una prognosi favorevole circa la osservanza delle prescrizioni da collegare alla pena sostitutiva; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto mancante della individuazione delle ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il