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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 12143/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14512-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 1200/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/11/2021 R.G.N. 976/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Oggetto R.G.N.14512/2022 Cron.

Rep.

Ud.27/02/2024 CC [OSCURATO:SOCIETA] d'appello di Lecce, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame avverso la sentenza del tribunale di Brindisi che aveva rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro con le società Mauro e [OSCURATO:PERSONA] s.nc. nonché [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di carpentiere edile, terzo livello e la condanna in solido al pagamento di € 29.983,45; importo preteso a titolo di 13ma, riposi e maggiorazione del 23,45 % non corrisposto nel periodo dal 31/12/2004 al 28/2/2011. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello ha affermato anzitutto l'estraneità al giudizio di ogni questione relativa al collegamento societario tra la srl e la snc anche perché il lavoratore nell'atto introduttivo non allegò né chiese di dimostrare alcunché in merito.

Ha ribadito l’esclusione della continuità della prestazione in favore delle due aziende alla luce delle prove in atti.

Confermava che nel caso di specie non vi fossero elementi dai quali poter desumere la solidarietà tra le due imprese e l'ininterrotta prestazione di lavoro dal 31/12/2004 e negli intervalli intercorrenti tra le due assunzioni effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] ha ammesso la produzione dei prospetti paga relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2010 affermando che fossero strettamente utili a dimostrare il termine finale del rapporto e quindi ad escludere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla srl tuttavia la medesima produzione non valeva a corroborare nel merito la posizione difensiva dell'appellante.

Invero dall'estratto contributivo emergeva che Conte avesse lavorato alle dipendenze della srl dal 6/2/2008 fino al 27/2/2010 come da estratto contributivo; ciò nonostante non vi era prova della protrazione del rapporto fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo quanto preteso dall'appellante, alla stregua di dichiarazione dei testi già esaminati nel precedente.

Alcuna differenza competeva limitatamente ai periodi di formale assunzione poiché dai prospetti paga emerge che il lavoratore è stato sempre inquadrato nel livello rivendicato ed ha sempre percepito oltre alla 13ma mensilità tutti gli istituti contrattuali di cui al CCNL edilizia piccole e medie imprese; e la stessa percentuale di maggiorazione di 23,45% invocata nell'atto introduttivo ricorre in tutti i prospetti in atti e corrisponde alla maggiorazione per cassa edile mensilmente conteggiata.

Inoltre l'appellante non ha aveva addotto di aver ricevuto tramite bonifici somme inferiori a quelli portati in detti prospetti che attestano così come i CUD in atti il pagamento del TFR.

Null’altro era pertanto dovuto all’appellante.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi ai quali ha resistito l'impresa edile Mauro e [OSCURATO:PERSONA] snc con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione 1.-Col primo motivo di ricorso si deduce a violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 2948 c.c., degli articoli 167, 414, 416, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 e numero 5 c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della prova documentale.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e contraddittoria ed illogica motivazione in relazione a un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’ art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. 2.- Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 2729 e 2948 c.c., degli articoli 167, 414, 416, 115 e 116 in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c.

Erronea valutazione delle risultanze istruttorie della prova documentale-Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e contraddittoria illogica motivazione in relazione a un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 comma uno numero 3 e 5 c.p.c.

Nullità della sentenza ex articolo 360 n. c.p.c. , vizio di legge in relazione alla illogicità della motivazione.

3. I due motivi,da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili, sia per la ricorrenza di una cd.

“doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), sia perché si limitano a invocare una rivalutazione delle prove già esaminate logicamente e con dovizia di motivazioni dalla Corte territoriale, prove alle quali fanno espressamente richiamo i motivi per chiedere un nuovo accertamento di fatto in tema di collegamento tra le società (su cui si evidenzia una manifesta contraddizione con gli esiti istruttori) sostenendo una sorta di codatorialita, richiamando le discontinue assunzioni formali e l'inserimento stabile nell’organizzazione e sostenendo che in definitiva l'iter argomentativo dei giudici di merito volto ad escludere il collegamento tra le due imprese ed il vincolo subordinazione del ricorrente nei confronti di entrambe “non fosse condivisibile”; sostenendo che andasse valorizzata la circostanza di fatto dell’essere stato il ricorrente sempre sottoposto al potere datoriale del geometra Marino', minimo comune denominatore delle due imprese; invocando la esigenza di un “esame particolarmente penetrante” dei comportamenti dei soggetti collegati; e sostenendo, testualmente, che tale esame risolvendosi in una “indagine di mero fatto sia di competenza esclusiva del giudice di merito e che il suo risultato si sottrae al controllo di giudice di legittimità”; e ciò nonostante invocando un nuovo più approfondito esame della controversia da parte di altra sezione al fine di assodare se i due apparenti datori di lavoro fossero in realtà uno solo. 2.- Di analogo inammissibile tenore è la censura , di cui al secondo motivo,in cui si lamenta in realtà il fatto che la Corte d'appello abbia condiviso il giudizio di inattendibilità e di inidoneità ad assurgere valore di piena prova dei testi indicati dal ricorrente; trattandosi, come è noto, dell’esercizio di un potere discrezionale appartenente al giudice di merito non censurabile in questa sede di legittimità . 3.-Quanto alla questione di prescrizione, la stessa è del tutto inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza posto che la Corte di appello ha sì escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla srl nel precedente grado, alla luce della produzione dei prospetti paga relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2010; ma ciò nonostante ha escluso che vi fosse la prova della protrazione del rapporto fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo quanto allegato dall'appellante; e soprattutto ha escluso - che limitatamente ai periodi di formale assunzione per i quali esisteva la prova del rapporto - fosse maturata alcuna differenza retributiva a favore del lavoratore. 4.-Pertanto, alla stregua delle premesse il ricorso de quo va nel suo complesso respinto. 5.- Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente; segue altresì il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M . [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un importo pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14512-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 1200/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/11/2021 R.G.N. 976/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto R.G.N.14512/2022 Cron. Rep. Ud.27/02/2024 CC [OSCURATO:SOCIETA] d'appello di Lecce, con la sentenza in atti, ha respinto il gravame avverso la sentenza del tribunale di Brindisi che aveva rigettato la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro con le società Mauro e [OSCURATO:PERSONA] s.nc. nonché [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di carpentiere edile, terzo livello e la condanna in solido al pagamento di € 29.983,45; importo preteso a titolo di 13ma, riposi e maggiorazione del 23,45 % non corrisposto nel periodo dal 31/12/2004 al 28/2/2011. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello ha affermato anzitutto l'estraneità al giudizio di ogni questione relativa al collegamento societario tra la srl e la snc anche perché il lavoratore nell'atto introduttivo non allegò né chiese di dimostrare alcunché in merito. Ha ribadito l’esclusione della continuità della prestazione in favore delle due aziende alla luce delle prove in atti. Confermava che nel caso di specie non vi fossero elementi dai quali poter desumere la solidarietà tra le due imprese e l'ininterrotta prestazione di lavoro dal 31/12/2004 e negli intervalli intercorrenti tra le due assunzioni effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] ha ammesso la produzione dei prospetti paga relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2010 affermando che fossero strettamente utili a dimostrare il termine finale del rapporto e quindi ad escludere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla srl tuttavia la medesima produzione non valeva a corroborare nel merito la posizione difensiva dell'appellante. Invero dall'estratto contributivo emergeva che Conte avesse lavorato alle dipendenze della srl dal 6/2/2008 fino al 27/2/2010 come da estratto contributivo; ciò nonostante non vi era prova della protrazione del rapporto fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo quanto preteso dall'appellante, alla stregua di dichiarazione dei testi già esaminati nel precedente. Alcuna differenza competeva limitatamente ai periodi di formale assunzione poiché dai prospetti paga emerge che il lavoratore è stato sempre inquadrato nel livello rivendicato ed ha sempre percepito oltre alla 13ma mensilità tutti gli istituti contrattuali di cui al CCNL edilizia piccole e medie imprese; e la stessa percentuale di maggiorazione di 23,45% invocata nell'atto introduttivo ricorre in tutti i prospetti in atti e corrisponde alla maggiorazione per cassa edile mensilmente conteggiata. Inoltre l'appellante non ha aveva addotto di aver ricevuto tramite bonifici somme inferiori a quelli portati in detti prospetti che attestano così come i CUD in atti il pagamento del TFR. Null’altro era pertanto dovuto all’appellante. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi ai quali ha resistito l'impresa edile Mauro e [OSCURATO:PERSONA] snc con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.-Col primo motivo di ricorso si deduce a violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 2948 c.c., degli articoli 167, 414, 416, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 e numero 5 c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della prova documentale. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e contraddittoria ed illogica motivazione in relazione a un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’ art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. 2.- Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 2729 e 2948 c.c., degli articoli 167, 414, 416, 115 e 116 in relazione all'articolo 360 n. 5 c.p.c. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie della prova documentale-Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e contraddittoria illogica motivazione in relazione a un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 comma uno numero 3 e 5 c.p.c. Nullità della sentenza ex articolo 360 n. c.p.c. , vizio di legge in relazione alla illogicità della motivazione. 3. I due motivi,da esaminare unitariamente per connessione, sono inammissibili, sia per la ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), sia perché si limitano a invocare una rivalutazione delle prove già esaminate logicamente e con dovizia di motivazioni dalla Corte territoriale, prove alle quali fanno espressamente richiamo i motivi per chiedere un nuovo accertamento di fatto in tema di collegamento tra le società (su cui si evidenzia una manifesta contraddizione con gli esiti istruttori) sostenendo una sorta di codatorialita, richiamando le discontinue assunzioni formali e l'inserimento stabile nell’organizzazione e sostenendo che in definitiva l'iter argomentativo dei giudici di merito volto ad escludere il collegamento tra le due imprese ed il vincolo subordinazione del ricorrente nei confronti di entrambe “non fosse condivisibile”; sostenendo che andasse valorizzata la circostanza di fatto dell’essere stato il ricorrente sempre sottoposto al potere datoriale del geometra Marino', minimo comune denominatore delle due imprese; invocando la esigenza di un “esame particolarmente penetrante” dei comportamenti dei soggetti collegati; e sostenendo, testualmente, che tale esame risolvendosi in una “indagine di mero fatto sia di competenza esclusiva del giudice di merito e che il suo risultato si sottrae al controllo di giudice di legittimità”; e ciò nonostante invocando un nuovo più approfondito esame della controversia da parte di altra sezione al fine di assodare se i due apparenti datori di lavoro fossero in realtà uno solo. 2.- Di analogo inammissibile tenore è la censura , di cui al secondo motivo,in cui si lamenta in realtà il fatto che la Corte d'appello abbia condiviso il giudizio di inattendibilità e di inidoneità ad assurgere valore di piena prova dei testi indicati dal ricorrente; trattandosi, come è noto, dell’esercizio di un potere discrezionale appartenente al giudice di merito non censurabile in questa sede di legittimità . 3.-Quanto alla questione di prescrizione, la stessa è del tutto inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza posto che la Corte di appello ha sì escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla srl nel precedente grado, alla luce della produzione dei prospetti paga relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2010; ma ciò nonostante ha escluso che vi fosse la prova della protrazione del rapporto fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] secondo quanto allegato dall'appellante; e soprattutto ha escluso - che limitatamente ai periodi di formale assunzione per i quali esisteva la prova del rapporto - fosse maturata alcuna differenza retributiva a favore del lavoratore. 4.-Pertanto, alla stregua delle premesse il ricorso de quo va nel suo complesso respinto. 5.- Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente; segue altresì il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M . [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un importo pari a q
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