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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 24146/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30-06-2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 luglio 2019, il Tribunale di Chieti condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di 9 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato per avere omesso di versare, in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute operate su emolumenti erogati nell'anno 2013, per un ammontare complessivo pari a 201.638,79 euro; in Chieti il 20 settembre 2014.

Con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato e confermava nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, Bellia, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi, i primi sei dei quali sono dedicati alla formulazione del giudizio di colpevolezza.

È stata dedotta in particolare la violazione dell'art. 10 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, rilevandosi che *Mia era un mero socio con deleghe bancarie, per cui egli non poteva essere chiamato a rispondere del reato contestato, ascrivibile unicamente al legale rappresentante dell'impresa al momento del termine ultimo per il versamento dell'imposta, essendo questi, anche secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il soggetto gravato dall'obbligo di verificare gli adempimenti fiscali, tanto più ove questi ultimi siano palesi, ovvero desumibili dalle dichiarazioni presentate in precedenza; estendere la responsabilità anche al socio destinatario di deleghe, osserva la difesa, significherebbe dilatare in maniera inammissibile la portata del precetto penale.

Un ulteriore profilo di illegittimità è stato inoltre individuato dalla difesa rispetto alla definizione del momento consumativo del reato, non avendo la Corte di appello considerato che il reato si consuma solo a seguito dell'inutile decorso del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, ossia il 27 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione Iva, non essendo qualsiasi omissione precedente a tale scadenza idonea a determinare l'insorgenza della responsabilità penale.

Ad essere censurata inoltre è la valutazione dell'elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione la deposizione di un teste qualificato, il commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dato conto degli sforzi compiuti dall'impresa per reperire le risorse necessarie a garantire la continuità aziendale e a reperire le risorse per corrispondere le imposte dovute, essendo tali circostanze idonee a escludere la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, o comunque a scriminare la condotta illecita.

Con il settimo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., evidenziandosi che la comprovata crisi economica della società e il fatto che sia stata data priorità alla salvaguardia dei posti di lavoro e degli stipendi si configurano come circostanze meritevoli di essere positivamente considerate, quantomeno nell'ottica del riconoscimento delle attenuanti invocate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Premesso che i primi sei motivi possono essere trattati in maniera unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta criticità.

Occorre rilevare, in via preliminare, che la ricostruzione dei fatti di causa, almeno nella loro dimensione oggettiva, non è contestata, essendo pacifico, come si desume dalle due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi tra loro, che la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", entro la scadenza del 20 settembre 2014, ometteva di versare le ritenute operate sugli emolumenti erogati ai dipendenti nell'anno 2013, per un ammontare di euro 201.638,79.

Ciò posto, i temi controversi riguardano sia l'ascrivibilità a Bellia del mancato versamento delle ritenute, sia l'asserita scusabilità di tale condotta omissiva.

1.1. In ordine al primo profilo, sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno in primo luogo osservato che il 23 dicembre 2013 era stata conferita al ricorrente una procura generale a compiere una serie di attività, tra cui quella di compiere qualsiasi operazione presso banche e istituti di credito, essendosi da ciò desunto che Bellia aveva ampi poteri di gestione all'interno della predetta società.

A ciò è stato poi aggiunto l'ulteriore e ancor più significativo rilievo secondo cui Bellia è stato nominato amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il 10 gennaio 2014 ed è restato in carica sino al 16 gennaio 2015, per cui era suo preciso obbligo versare, entro il 20 settembre 2014 (ma il discorso non cambia considerando la scadenza del 27 dicembre 2014 indicata dalla difesa), le ritenute alla fonte relative all'anno di imposta 2013, a nulla rilevando che egli non fosse legale rappresentante della società anche nell'anno di imposta cui si riferiscono le ritenute alla fonte non versate, posto che il ricorrente ha avuto a disposizione un congruo termine (almeno 9 mesi) per recuperare le risorse necessarie a onorare l'obbligazione tributaria che egli, nella sua veste formale, era tenuto ad adempiere, tanto più ove si consideri che, anche prima dell'assunzione della carica formale, Bellia è risultato comunque inserito nella gestione operativa della società di cui è poi diventato legale rappresentante.

Risulta pertanto legittima l'attribuzione della condotta omissiva contestata al ricorrente, avuto riguardo al ruolo in concreto svolto nel periodo di riferimento.

1.2. Quanto poi alla problematica della rilevanza della crisi di impresa, parimenti non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, dovendosi richiamare in primo luogo la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967), secondo cui l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.

Coerentemente con tale impostazione, il Tribunale e la Corte di appello hanno rimarcato l'assenza di una condizione di inesigibilità dell'obbligazione tributaria da parte di Bellia, non risultando soddisfatti gli oneri di allegazione necessari a tal fine, evincendosi peraltro dalla deposizione del commercialista della società, Cristofanelli, che la società prima del 2017 ebbe una ripresa economica.

Al di là di questo aspetto, occorre comunque evidenziare che, anche nell'odierno ricorso, non risultano adeguatamente approfonditi i due decisivi profili della non imputabilità al ricorrente della crisi di liquidità (di cui non sono state chiarite le cause e l'epoca di insorgenza) e del compimento da parte di Biella delle iniziative, anche pregiudizievoli per il suo patrimonio, finalizzate non tanto a consentire la continuità dell'attività aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali, aspetto questo eventualmente rilevante ad altri fini, ma di per sé non dirimente ai fini della configurabilità della peculiare esimente dedotta, quanto piuttosto ad assicurare, in maniera tempestiva ed efficace, il prioritario adempimento delle obbligazioni tributarie gravanti sulla società di cui, al momento della loro scadenza, il ricorrente era legale rappresentante.

Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

2. Anche rispetto al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., la pronuncia gravata risulta immune da censure.In ordine al primo aspetto, infatti, la Corte territoriale ha rimarcato l'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione, non potendosi ritenersi dirimente il richiamo alla condizione di incensurato di Bellia, e tanto anche in forza della previsione di cui all'art. 62 bis comma 3 cod. pen.; né può sottacersi, del resto, che nell'atto di appello la richiesta di concessione delle attenuanti generiche era stata formulata in maniera non specifica, non essendo state cioè illustrate le ragioni poste a fondamento della richiesta, il che rende non manifestamente illogico il pur sintetico apparato argomentativo della sentenza impugnata.

Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., occorre evidenziare che nell'atto di appello, anche solo in via nominale, non era contenuta alcuna richiesta in tal senso, per cui il silenzio motivazionale della Corte di appello sul punto non appare censurabile, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, non risultano adeguatamente specificati nel ricorso i "motivi di particolare valore morale o sociale" che avrebbero giustificato il riconoscimento dell'attenuante invocata, a fronte dell'omesso versamento delle ritenute alla fonte per oltre 200.000 euro, non risultando in tal senso decisivo il pagamento preferenziale degli stipendi ai lavoratori, circostanza questa di cui peraltro non è stata chiarita né l'estensione temporale, né l'impegno di spesa effettivamente sostenuto.

3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Bellia deve essere rigettato, con conseguente onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30-06-2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 luglio 2019, il Tribunale di Chieti condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di 9 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, reato a lui contestato per avere omesso di versare, in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute operate su emolumenti erogati nell'anno 2013, per un ammontare complessivo pari a 201.638,79 euro; in Chieti il 20 settembre 2014. Con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, concedeva all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dell'imputato e confermava nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, Bellia, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi, i primi sei dei quali sono dedicati alla formulazione del giudizio di colpevolezza. È stata dedotta in particolare la violazione dell'art. 10 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, rilevandosi che *Mia era un mero socio con deleghe bancarie, per cui egli non poteva essere chiamato a rispondere del reato contestato, ascrivibile unicamente al legale rappresentante dell'impresa al momento del termine ultimo per il versamento dell'imposta, essendo questi, anche secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il soggetto gravato dall'obbligo di verificare gli adempimenti fiscali, tanto più ove questi ultimi siano palesi, ovvero desumibili dalle dichiarazioni presentate in precedenza; estendere la responsabilità anche al socio destinatario di deleghe, osserva la difesa, significherebbe dilatare in maniera inammissibile la portata del precetto penale. Un ulteriore profilo di illegittimità è stato inoltre individuato dalla difesa rispetto alla definizione del momento consumativo del reato, non avendo la Corte di appello considerato che il reato si consuma solo a seguito dell'inutile decorso del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, ossia il 27 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione Iva, non essendo qualsiasi omissione precedente a tale scadenza idonea a determinare l'insorgenza della responsabilità penale. Ad essere censurata inoltre è la valutazione dell'elemento soggettivo del reato, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione la deposizione di un teste qualificato, il commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dato conto degli sforzi compiuti dall'impresa per reperire le risorse necessarie a garantire la continuità aziendale e a reperire le risorse per corrispondere le imposte dovute, essendo tali circostanze idonee a escludere la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, o comunque a scriminare la condotta illecita. Con il settimo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., evidenziandosi che la comprovata crisi economica della società e il fatto che sia stata data priorità alla salvaguardia dei posti di lavoro e degli stipendi si configurano come circostanze meritevoli di essere positivamente considerate, quantomeno nell'ottica del riconoscimento delle attenuanti invocate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Premesso che i primi sei motivi possono essere trattati in maniera unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta criticità. Occorre rilevare, in via preliminare, che la ricostruzione dei fatti di causa, almeno nella loro dimensione oggettiva, non è contestata, essendo pacifico, come si desume dalle due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi tra loro, che la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", entro la scadenza del 20 settembre 2014, ometteva di versare le ritenute operate sugli emolumenti erogati ai dipendenti nell'anno 2013, per un ammontare di euro 201.638,79. Ciò posto, i temi controversi riguardano sia l'ascrivibilità a Bellia del mancato versamento delle ritenute, sia l'asserita scusabilità di tale condotta omissiva. 1.1. In ordine al primo profilo, sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno in primo luogo osservato che il 23 dicembre 2013 era stata conferita al ricorrente una procura generale a compiere una serie di attività, tra cui quella di compiere qualsiasi operazione presso banche e istituti di credito, essendosi da ciò desunto che Bellia aveva ampi poteri di gestione all'interno della predetta società. A ciò è stato poi aggiunto l'ulteriore e ancor più significativo rilievo secondo cui Bellia è stato nominato amministratore della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." il 10 gennaio 2014 ed è restato in carica sino al 16 gennaio 2015, per cui era suo preciso obbligo versare, entro il 20 settembre 2014 (ma il discorso non cambia considerando la scadenza del 27 dicembre 2014 indicata dalla difesa), le ritenute alla fonte relative all'anno di imposta 2013, a nulla rilevando che egli non fosse legale rappresentante della società anche nell'anno di imposta cui si riferiscono le ritenute alla fonte non versate, posto che il ricorrente ha avuto a disposizione un congruo termine (almeno 9 mesi) per recuperare le risorse necessarie a onorare l'obbligazione tributaria che egli, nella sua veste formale, era tenuto ad adempiere, tanto più ove si consideri che, anche prima dell'assunzione della carica formale, Bellia è risultato comunque inserito nella gestione operativa della società di cui è poi diventato legale rappresentante. Risulta pertanto legittima l'attribuzione della condotta omissiva contestata al ricorrente, avuto riguardo al ruolo in concreto svolto nel periodo di riferimento. 1.2. Quanto poi alla problematica della rilevanza della crisi di impresa, parimenti non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, dovendosi richiamare in primo luogo la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 20266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Rv. 263128 e Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967), secondo cui l'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Coerentemente con tale impostazione, il Tribunale e la Corte di appello hanno rimarcato l'assenza di una condizione di inesigibilità dell'obbligazione tributaria da parte di Bellia, non risultando soddisfatti gli oneri di allegazione necessari a tal fine, evincendosi peraltro dalla deposizione del commercialista della società, Cristofanelli, che la società prima del 2017 ebbe una ripresa economica. Al di là di questo aspetto, occorre comunque evidenziare che, anche nell'odierno ricorso, non risultano adeguatamente approfonditi i due decisivi profili della non imputabilità al ricorrente della crisi di liquidità (di cui non sono state chiarite le cause e l'epoca di insorgenza) e del compimento da parte di Biella delle iniziative, anche pregiudizievoli per il suo patrimonio, finalizzate non tanto a consentire la continuità dell'attività aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali, aspetto questo eventualmente rilevante ad altri fini, ma di per sé non dirimente ai fini della configurabilità della peculiare esimente dedotta, quanto piuttosto ad assicurare, in maniera tempestiva ed efficace, il prioritario adempimento delle obbligazioni tributarie gravanti sulla società di cui, al momento della loro scadenza, il ricorrente era legale rappresentante. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Anche rispetto al diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., la pronuncia gravata risulta immune da censure.In ordine al primo aspetto, infatti, la Corte territoriale ha rimarcato l'assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione, non potendosi ritenersi dirimente il richiamo alla condizione di incensurato di Bellia, e tanto anche in forza della previsione di cui all'art. 62 bis comma 3 cod. pen.; né può sottacersi, del resto, che nell'atto di appello la richiesta di concessione delle attenuanti generiche era stata formulata in maniera non specifica, non essendo state cioè illustrate le ragioni poste a fondamento della richiesta, il che rende non manifestamente illogico il pur sintetico apparato argomentativo della sentenza impugnata. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., occorre evidenziare che nell'atto di appello, anche solo in via nominale, non era contenuta alcuna richiesta in tal senso, per cui il silenzio motivazionale della Corte di appello sul punto non appare censurabile, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, non risultano adeguatamente specificati nel ricorso i "motivi di particolare valore morale o sociale" che avrebbero giustificato il riconoscimento dell'attenuante invocata, a fronte dell'omesso versamento delle ritenute alla fonte per oltre 200.000 euro, non risultando in tal senso decisivo il pagamento preferenziale degli stipendi ai lavoratori, circostanza questa di cui peraltro non è stata chiarita né l'estensione temporale, né l'impegno di spesa effettivamente sostenuto. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Bellia deve essere rigettato, con conseguente onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorren
Decreto Cassazione n. 24146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris