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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27739/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con argomentazione adeguata e non manifestamente illogica, nel negare le circostanze attenuanti generiche, ha posto l'accento su elementi negativi (cfr. pagina 2) dai quali è desumibile la valutazione di equità del trattamento sanzionatorio comminato dalla sentenza di primo grado, peraltro determinata in misura prossima al minimo edittale; il) il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con argomentazione adeguata e non manifestamente illogica, nel negare le circostanze attenuanti generiche, ha posto l'accento su elementi negativi (cfr. pagina 2) dai quali è desumibile la valutazione di equità del trattamento sanzionatorio comminato dalla sentenza di primo grado, peraltro determinata in misura prossima al minimo edittale; il) il secondo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27739/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris