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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14076/2026

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ato a LISSONE il 18/05/1969 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2kJ\rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del primo Giudice con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando l'insussistenza del reato contestato in favore della configurabilità di un falso grossolano; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico e assertivo, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura, non consentendo al Giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. P.Q.M• [OSCURATO:PERSONA] r-7'n!A 1 7ft 2026 [OSCURATO:PERSONA] i, Dt,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a LISSONE il 18/05/1969 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2kJ\rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del primo Giudice con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, lamentando l'insussistenza del reato contestato in favore della configurabilità di un falso grossolano; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché generico e assertivo, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura, non consentendo al Giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. P.Q.M• [OSCURATO:PERSONA] r-7'n!A 1 7ft 2026 [OSCURATO:PERSONA] i, Dt,
Sentenza Cassazione n. 14076/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris