CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 05250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIiziato—ertry udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sent. del 2 marzo 2021, pronunciata ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha ridotto le pene inflitte agli odierni ricorrenti, nella misura dagli stessi concordata con il pubblico ministero - con contestuale rinuncia agli altri motivi. d'appello - in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver detenuto a fini di spaccio e ceduto sostanza stupefacente di tipo cocaina. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione a mezzo del proprio difensore, con distinti ricorsi recanti la medesima doglianza, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 3. Trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in forza della previsione di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 62, della I. 23 giugno 2017, n. 103, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, avendo gl'imputati, nel giudizio di appello, rinunciato ai motivi di gravame e concordato il trattamento sanzionatorio con il pubblico ministero. Per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica infatti la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Il motivo dedotto con gli identici ricorsi non rientra in quelli per i quali eccezionalmente permane la possibilità d'impugnazione, sicché l'inammissibilità va dichiarata de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizione che non presta il fianco a censure d'illegittimità costituzionale, essendo ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti ed essendo comunque esperibile avverso la decisione di inammissibilità il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella e a., Rv. 273920). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorseti, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021. Il Consigliere e