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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24752/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'insufficienza della motivazione sul punto; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico, in quanto è privo dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di mitigazione sanzionatoria; Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato, in senso ostativo al beneficio, la complessiva gravità del fatto e i precedenti - anche specifici - del ricorrente (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'insufficienza della motivazione sul punto; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico, in quanto è privo dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di mitigazione sanzionatoria; Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato, in senso ostativo al beneficio, la complessiva gravità del fatto e i precedenti - anche specifici - del ricorrente (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo
Sentenza Cassazione n. 24752/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris