CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 agosto 2026
Cassazione n. 24655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere RAGIONIDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 24544/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24544/2024 R.G., propostopresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio il 22 settembre 2023, n.5288/12/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 24544/2023Numero sezionale 5520/2026Numero di raccolta generale 24655/2026Data pubblicazione 15/08/2026secondo grado del Lazio il 22 settembre 2023, n.5288/12/2023, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TJQTJQM000441da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’IRPEF relativa all’anno2014 per l’importo complessivo di € 7.953,28 con i relativiaccessori, per presunti redditi scaturenti dalle risultanze delladichiarazione 770 della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” (poi, con decorrenzadall’anno 2014, della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”), ha rigettato l’appelloproposto in via principale dall’Agenzia delle Entrate e l’appelloproposto in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diRoma il 29 aprile 2021, n. 4829/1/2021, con compensazionedelle spese giudiziali.2. Nel confermare la decisione di prime cure, che aveva accoltoil ricorso originario del contribuente e aveva disposto lacompensazione delle spese del giudizio di primo grado (per«l’incertezza e la peculiarità della questione»), la Commissionetributaria regionale ha compensato le spese del giudizio disecondo grado, nonostante l’annullamento dell’atto impositivo,senza addurre la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni pergiustificare tale statuizione.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamenteconfermata dal giudice di appello la compensazione delle spesedel giudizio di primo grado in assenza di gravi ed eccezionaliragioni, argomentando che: «Nella motivazione della Sentenzaappellata, i giudici di prime cure hanno ritenuto “che ilNumero registro generale 24544/2023Numero sezionale 5520/2026Numero di raccolta generale 24655/2026Data pubblicazione 15/08/2026ragionamento dell'Amministrazione appare in astrattocondivisibile”, pur se l'indizio rappresentato dalle risultanze delrichiamato mod. 770 non può da solo costituire prova delpagamento. Da qui la ritenuta incertezza e peculiarità dellaquestione che, pur in presenza dell’accoglimento del ricorso,hanno portato alla compensazione delle spese di lite».Secondo il ricorrente, «la CGT di II grado capitolina, nelconfermare la sentenza gravata, integrandone parzialmente lamotivazione, ha evidentemente violato l'art. 15 del d.lgs.546/1992 non avendo evidenziato la sussistenza, nel caso dispecie, di gravi ed eccezionali ragioni».1.1 Il predetto motivo è infondato.1.2 Come è noto, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f),n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente lacompensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudiziotributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».1.3 Anche nel giudizio tributario, per giurisprudenza costante,le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere ilprovvedimento di compensazione parziale o totale delle spesegiudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardarespecifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra letante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez.Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n.12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez.Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023,n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez.Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass., Sez. Trib., 15 giugnoNumero registro generale 24544/2023Numero sezionale 5520/2026Numero di raccolta generale 24655/2026Data pubblicazione 15/08/20262026, n. 20037), come la condotta processuale della partesoccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonchél'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere,nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalitàl'applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass.,Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, taliragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenticonfigurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile insede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059;Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2025, n.34693; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2026, n. 14695; Cass.,Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).1.4 Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, aisensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionaleil 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato - per il processotributario - dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), deld.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione dellespese di lite può essere disposta (oltre che nel caso dellasoccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assolutanovità della questione trattata o di mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesidi sopravvenienze relative a tali questioni e di assolutaincertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previstedall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraioNumero registro generale 24544/2023Numero sezionale 5520/2026Numero di raccolta generale 24655/2026Data pubblicazione 15/08/20262020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n.25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez.6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n.31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720;Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).1.5 Nella specie, a ben vedere, la motivazione della sentenzaimpugnata - in ordine alla compensazione delle spese delgiudizio di primo grado - non appare palesemente illogica oinconsistente ovvero manifestamente erronea, avendovalorizzato l’incertezza del quadro probatorio, caratterizzato daun indizio (il modello 770 elaborato dal sostituto di imposta,che attesta il versamento di somme al contribuente), cheaveva legittimato l’iniziativa dell’amministrazione finanziaria,ma che si era risolto a suo sfavore per la ritenuta insufficienzadi prova.Il che è coerente con l’orientamento di questa Corte, secondocui, in tema di spese giudiziali, la compensazione per "gravi edeccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, secondo comma, cod.proc. civ., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza,riporta a una nozione elastica, che ricomprende anche lasituazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e chepuò essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudicedel merito si sia limitato a una enunciazione astratta o,comunque, non puntuale, restando in tal caso violato ilprecetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza dimotivazione apparente; tuttavia, il sindacato della Corte diCassazione non può giungere sino a misurare “gravità edeccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all'affermazione delgiudice non corrispondano le evidenze di causa o allagiurisprudenza consolidata (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 7Numero registro generale 24544/2023Numero sezionale 5520/2026Numero di raccolta generale 24655/2026Data pubblicazione 15/08/2026agosto 2019, n. 21157; Cass., Sez. 2^, 16 maggio 2022, n.15495)1.6 Parimenti, si pone sulla stessa linea la riformulazionedell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, daparte dell’art. 1, comma , lett. e), n. 1), del d.lgs. 30 dicembre2023, n. 220, il quale ha previsto la compensabilità totale oparziale delle spese giudiziali, oltre che «in caso disoccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionaliragioni che devono essere espressamente motivate», anche«quando la parte è risultata vittoriosa sulla base didocumenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso delgiudizio». Difatti, per quanto l’entrata in vigore di tale normasia specificamente regolamentata dall’art. 4, comma 2, deld.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, nulla esclude che lafattispecie tipizzata ex novo dal legislatore possa fungere dacriterio ermeneutico nell’esegesi del previgente testo dell’art.15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,riconducendosi in via interpretativa nell’apprezzamentodell’ampia casistica delle “gravi ed eccezionali ragioni” perdisporre la compensazione totale o parziale.2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deveessere rigettato.3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 24544/2023Numero sezionale 5520/2026Numero di raccolta generale 24655/2026Data pubblicazione 15/08/2026la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore della controricorrente,liquidandole nella misura di € 500,00 per compensi, oltre aspese prenotate a debito; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia