Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:138
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 6 marzo 2007
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]142/06
[OSCURATO:PERSONA] A/S
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Danimarca)]
«Tariffa doganale comune – Voci 8471 (macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione) e 8517 (apparecchi per la telecomunicazione) – Schede di rete con duplice funzione, accesso alla [OSCURATO:PERSONA] (LAN) e alla [OSCURATO:PERSONA] (WAN) – Classificazione nella Nomenclatura combinata – Funzione specifica»
1.
La presente causa verte sulla classificazione doganale di schede per rete e modem combinate che danno accesso alla [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio, intranet aziendali) e alla [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio, internet). Alla Corte si chiede in sostanza
di stabilire se tali prodotti debbano essere assoggettati ai dazi doganali come macchine per l’elaborazione dell’informazione
(PC) (voce 8471) o come apparecchi per la telecomunicazione (voce 8517). Ciò che rileva nella fattispecie è, tra l’altro,
se i prodotti in questione svolgano una «specifica funzione».
2.
Sembra esservi una sempre più ampia molteplicità di pareri circa la classificazione doganale dei prodotti elettronici (e in
particolare TI). Tuttavia, non è la prima volta che vengono sollevati dinanzi alla Corte problemi di questa natura (
2
). In tale contesto, infatti, essa ha già risolto un certo numero di questioni. Al riguardo si potrebbero citare, in particolare,
le sentenze Peacock e Cabletron (
3
). Nondimeno, come si vedrà, ritengo che un’applicazione troppo rigida di quest’ultima giurisprudenza della Corte in un caso
come quello in esame potrebbe risultare in contrasto con lo scopo della classificazione doganale.
I –
Ambito normativo
3.
L’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune (
4
) ha istituito una nomenclatura delle merci nota come «Nomenclatura combinata» (in prosieguo: la «NC»), basata sul sistema
armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») (
5
). La versione della NC in vigore all’epoca dei fatti in discussione nella controversia principale è quella modificata con
il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 3009/95 (
6
), applicabile dal 1° gennaio 1996.
4.
La sezione XVI (
7
) dell’allegato I include i capitoli 84 e 85 (
8
), che sono pertinenti ai fini del presente procedimento. La voce 8471 della NC menziona le «Macchine automatiche per l’elaborazione
dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma
codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove». D’altro canto, la voce
NC 8517 è così formulata: «Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici
per abbonati su filo con apparecchio “cordless” e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione
numerica [videofoni]» (
9
).
5.
Le regole generali per l’interpretazione della NC (regole di interpretazione generali o «RGI») (
10
), contenute nel titolo I A, parte I, della stessa, dispongono, tra l’altro:
«3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due
o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono
ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte
solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono
da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una
descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci
presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione
della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che
conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce
che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa
alle merci che con esse hanno maggiore analogia».
6.
La nota 3 della sezione XVI e la nota 5 del capitolo 84 della NC dispongono rispettivamente:
«3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti
un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare
tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».
«5. A. Ai sensi della voce 8471 per “macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione” si intendono:
(…)
c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata
ad elementi numerici.
B. Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero
variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente
parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
(...)
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina
automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce
corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
7.
L’Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l’«OMD») comprende un Comitato del sistema armonizzato (in prosieguo:
il «comitato SA») in cui la Comunità europea, in quanto parte della convenzione SA, è rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] europea
(in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Il comitato SA ha il compito, tra l’altro, di proporre emendamenti al SA e di redigere note
esplicative su di esso (in prosieguo: le «NESA»), pareri di classificazione, altri pareri sull’interpretazione e raccomandazioni
al fine di garantire l’uniformità nell’interpretazione ed applicazione del SA (
11
). Anche la [OSCURATO:PERSONA] elabora note esplicative in relazione alla NC, che integrano quelle del SA.
II –
Contesto fattuale e procedurale e questioni sottoposte alla Corte
8.
La presente causa verte su schede per rete e modem combinate PCMCIA, destinate ad essere inserite in elaboratori portatili,
dei tipi OC 2232 e OC 3232 (in prosieguo: le «GoCard» o i «prodotti»), importate dalla [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999 (
12
). Ogni GoCard ha un’interfaccia PC, conformemente allo standard PCMCIA. Le schede sono «combinate» nel senso che ciascuna
di esse ha sia un’interfaccia LAN che un’interfaccia WAN (modem), che consentono a un elaboratore di comunicare con altri
elaboratori attraverso una rete (
13
). Vi è quindi un’unità che riceve, elabora e invia i dati da un elaboratore ad altri elaboratori all’interno della rete. La
NC, al pari del SA, menziona in generale le «macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione» anziché gli «elaboratori»
o i «PC». Pertanto, nelle presenti conclusioni utilizzerò questo termine tecnico o la sua forma abbreviata «macchine ADP»
(automatic data processing).
9.
Secondo l’ordinanza di rinvio, poiché le GoCard costituiscono di fatto una mera evoluzione delle schede LAN pure, esse sono
progettate in modo che la funzione WAN (modem) non possa operare senza la funzione LAN ([OSCURATO:PERSONA]). Quest’ultima può invece
operare a prescindere dal fatto che la funzione WAN venga rimossa o meno (
14
).
10.
[OSCURATO:PERSONA], un’impresa danese che importa apparecchi per reti, e in particolare le GoCard in discussione nel procedimento principale,
classificava tali prodotti come macchine ADP nella voce 8473/71. Essa importava altresì un tipo di GoCard che aveva solo una
funzione LAN, anch’esso classificato nella voce 8471. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato due regolamenti, il n. 1638/94 (
15
) e il n. 1165/95 (
16
), secondo cui, in particolare, gli apparecchi LAN prodotti come gli adattatori, gli adattatori di rete, gli apparecchi emittenti-riceventi
e le schede di adattamento dovevano essere classificati nella voce NC 8517 anziché nella 8471, il che ha determinato un aumento
dei dazi doganali applicabili. Con decisione 16 marzo 1999, il Told- og [OSCURATO:PERSONA] (l’autorità regionale doganale
e fiscale di [OSCURATO:PERSONA]) recuperava a posteriori i dazi doganali dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle GoCard. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale
decisione in data 16 giugno 1999.
11.
Nella sentenza Cabletron, tuttavia, la Corte dichiarava invalidi questi due regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla
classificazione tariffaria di adattatori, adattatori di rete, apparecchi emittenti-riceventi e schede di adattamento. A seguito
di tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] adottava orientamenti relativi ai prodotti controversi e al rimborso dei dazi in quella causa (
17
). Le autorità rimborsavano quindi i dazi doganali sulle GoCard provviste solo di una funzione LAN, ma affermavano che i prodotti
provvisti sia della funzione LAN che di quella WAN dovevano essere classificati come schede WAN. Esaurito il procedimento
amministrativo, la controversia sulla classificazione veniva sottoposta all’[OSCURATO:PERSONA] in data 14 aprile 2003.
12.
L’11 novembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] veniva sentita dal [OSCURATO:PERSONA] («CCD») (comitato del codice doganale). Quest’ultimo
emetteva un parere in data 10 gennaio 2005, in cui dichiarava che i prodotti in discussione nel procedimento principale dovevano
essere classificati nella voce NC 8517. Tale conclusione del comitato si basava sulla constatazione che i prodotti non avevano
una funzione principale (
18
).
13.
Con ordinanza 9 marzo 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello della regione orientale, Quindicesima Sezione, Copenaghen) ha
quindi sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’allegato 1 al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica,
come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3009/95, debba essere interpretato nel senso che schede per rete e
modem combinate come quelle di cui trattasi nella causa principale debbano essere classificate, dopo il 1° gennaio 1996, come
macchine per l’elaborazione dell’informazione nella voce 8471 o come apparecchi per la comunicazione nella voce 8517.
Si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione se la nozione di “specifica funzione”
di cui alla nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, come formulata nel regolamento n. 3009/95, debba essere
interpretata nel senso che dev’essere effettuata una classificazione in una voce diversa dalla voce 8471 sulla base della
presenza di una funzione WAN, o se si ponga la questione se si proceda ad una classificazione del prodotto in una voce diversa
dalla voce 8471 solo nella misura in cui la funzione WAN possa operare indipendentemente da una macchina automatica per l’elaborazione
dell’informazione.
2) Qualora la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosca che la funzione WAN nelle schede per rete e modem combinate
costituisce una specifica funzione, si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sul se, ove ciò
sia rilevante per la classificazione, la principale funzione del prodotto possa essere considerata la funzione LAN».
III –
Analisi
A –
Argomenti delle parti
14.
Secondo l’ordinanza di rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] (ricorrente nel procedimento principale) afferma che i prodotti dovrebbero essere
classificati come macchine ADP nella voce 8471, in quanto non svolgono alcuna «specifica funzione». Le parti concordano sul
fatto che sussistono tre delle quattro condizioni di cui alla sentenza Cabletron (
19
), mentre sono in disaccordo sulla questione se sussista anche la quarta condizione: «4. L’apparecchio non svolge una funzione
che potrebbe esercitare senza l’aiuto di una macchina [ADP]». Secondo le sentenze Cabletron e Peacock (
20
), gli apparecchi per la telecomunicazione aventi la forma, tra l’altro, di schede di rete necessitano di una macchina ADP
per poter operare (
21
), a differenza, ad esempio, di un telefono portatile, che svolge autonomamente una funzione di telecomunicazione, e rientra
quindi nella voce 8471 (
22
). In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si debba comunque applicare la voce 8471 in considerazione della funzione principale
(LAN) dei prodotti, dato che essi costituiscono una semplice «evoluzione» dei prodotti LAN puri. [OSCURATO:PERSONA] non condivide l’affermazione
del comitato del codice doganale.
15.
[OSCURATO:PERSONA] (convenuto nel procedimento principale) e la [OSCURATO:PERSONA] affermano in sostanza che i prodotti devono
essere correttamente classificati nella voce 8517, dato che svolgono una specifica funzione. La nota 5 E del capitolo 84 osterebbe
alla loro classificazione nella voce 8471, in quanto, attraverso il modem integrato, i prodotti possono trasmettere dati indipendentemente
dalla macchina ADP. Il loro collegamento fisico a una macchina ADP non implica che essi non svolgano di per sé una specifica
funzione, dato che la funzione WAN non dipende dalla macchina ADP e dalle sue funzioni. Sia lo [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] (
23
) affermano che non sussiste il quarto requisito della sentenza Cabletron.
B –
Sulla prima questione
16.
Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza di dichiarare se i prodotti debbano essere classificati nella
voce 8471 o nella voce 8517 della NC, come modificata dal regolamento n. 3009/95. Tuttavia, inizierò esaminando parte della
giurisprudenza della Corte in materia.
17.
La Corte ha dichiarato a più riprese che, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio
determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà
oggettive, come definite nel testo della voce della NC (
24
).
18.
Nella sentenza Peacock, la Corte ha dichiarato che, tra i mesi di luglio 1990 e maggio 1995, le schede di rete (LAN) destinate
ad essere inserite in macchine ADP andavano classificate nella voce 8471 in quanto unità di questo tipo di macchine (
25
), mentre nella sentenza Cabletron (
26
) ha sostanzialmente confermato che gli apparecchi di rete (LAN), e in particolare le schede di rete, devono essere classificati
nella voce NC 8471 sia prima che dopo il 1° gennaio 1996.
19.
Nella sentenza CBA [OSCURATO:PERSONA] (
27
), la Corte ha dichiarato che le schede sonore in discussione in quella causa (
28
) non avevano una specifica funzione e andavano classificate nella voce NC 8471. Successivamente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
29
), essa ha confermato che le schede sonore non vanno classificate nella voce 8543, che verte unicamente su macchine e apparecchi
elettrici con una funzione specifica. Per contro, nella sentenza Ikegami (
30
), la Corte ha dichiarato che un apparecchio che memorizza segnali emessi da videocamere e, dopo averli compressi, li riproduce
su schermo, a fini di videosorveglianza, svolge una funzione specifica diversa dall’elaborazione dell’informazione ai sensi
della nota 5 E del capitolo 84 della NC.
20.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
31
), il Tribunale di primo grado ha dichiarato, tra l’altro, che «[r]isulta (…) dalla nota 5 E che il tipo di macchina escluso
dalla voce 8471 è un’entità autonoma che esegue una funzione specifica che potrebbe altresì essere eseguita, sia pure in modo
più laborioso, senza l’ausilio di una macchina [ADP]» (
32
). Esso ha dichiarato inoltre che la trasmissione di dati all’interno di un sistema di elaborazione dell’informazione non va
considerata come una funzione di telecomunicazione (
33
).
21.
Va rilevato che anche se la Corte ha già stabilito in varie occasioni come debbano essere classificati i circuiti elettronici
(apparecchi LAN), essa non l’ha ancora fatto in relazione a WAN. Pertanto, mentre dalla giurisprudenza della Corte emerge
che le schede di rete LAN semplicemente «trasmettono e ricevono dati» in una forma utilizzabile da macchine ADP e sono pertanto
equiparabili a qualsiasi altro mezzo con cui tale macchina riceve o trasmette dati (vale a dire che non hanno una specifica
funzione), i prodotti in discussione nella presente causa sono schede per rete e modem combinate.
22.
Pertanto, quanto detto per le schede LAN, a mio parere, non è applicabile per analogia alle schede di rete che incorporano
una funzione WAN, dato che queste ultime, anziché limitarsi a «trasmettere e ricevere dati», devono anche necessariamente
«convertire» tali dati/segnali. Gli apparecchi WAN devono infatti elaborare i dati/segnali ricevuti «
mo
dulandol
i
» e «
dem
odulandoli» (da cui il come «modem») dalla forma analogica a quella digitale e viceversa in modo che siano, da un lato, trasmissibili
attraverso la rete telefonica (forma analogica) e, dall’altro, compatibili con una macchina ADP (forma digitale). Ritengo
fondata la tesi esposta della [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo, secondo cui la funzione WAN non può essere considerata, tanto meno
come descritta al paragrafo precedente, una funzione «diversa dall’elaborazione dell’informazione».
23.
Sono dell’opinione che, in base alle caratteristiche oggettive, la funzione WAN (modem) rientri effettivamente nella telecomunicazione
(ossia nella voce 8517) e non nell’elaborazione dei dati (vale a dire nella voce 8471). Inoltre, a differenza degli apparecchi
LAN, quelli WAN utilizzano le linee telefoniche per comunicare. A tale proposito si può osservare che i prodotti sono già
stati omologati per l’impiego in una rete telefonica e possono essere subito utilizzati come modem.
24.
Concludo quindi che ne consegue che gli apparecchi WAN – a differenza degli apparecchi che incorporano solo una funzione LAN
– svolgono una «specifica funzione», in quanto i dati inviati e ricevuti dal modem devono necessariamente essere convertiti
da segnali che possono essere elaborati da una macchina ADP in segnali trasferibili mediante linee telefoniche e altri strumenti
analoghi.
25.
Ciò trova conferma nelle NESA, le quali escludono in modo espresso che i modem siano classificabili nella voce 8471, e li
includono invece palesemente nella voce 8517 (
34
). La classificazione dei prodotti nella voce 8517 è stata confermata anche dal CCD (
35
). Inoltre, la raccolta di pareri di classificazione del SA (
36
), pubblicata dall’OMD, contiene l’elenco numerico dei pareri di classificazione adottati da tale organizzazione, redatto secondo
l’ordine delle voci e sottovoci del SA. In tale elenco figura il seguente parere sulla classificazione del 13 novembre 1998:
«3. La scheda destinata ad essere inserita in una macchina [ADP] (scheda slot-in) dovrebbe essere classificata nella voce
8517.50/3, in quanto converte i segnali digitali di una macchina [ADP] in segnali analogici e viceversa, consentendo in tal
modo la comunicazione con un’altra macchina [ADP] attraverso la linea telefonica. Essa consente inoltre alla macchina [ADP]
di inviare e ricevere fax e posta elettronica, anche tramite telefono cellulare (portatile)» (
37
).
26.
Inoltre, anche se non sono pertinenti ratione temporis ai fini del presente procedimento, gli ultimi emendamenti della NC
(conseguenti alla riforma del SA), entrati in vigore il 1° gennaio 2007 e che apportano modifiche significative alla struttura
dei capitoli 84 e 85, suffragano la mia conclusione. Mentre la nota 5 E non è stata modificata, alcuni prodotti specifici
sono attualmente esclusi, ai sensi di una nuova nota 5 D, dalla voce 8471. Si tratta, tra l’altro, degli «2) apparecchi per
la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una
rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)» (
38
). Al contempo è stata modificata la voce NC 8517, che ora include gli «[a]pparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni
per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini
o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)» (
39
).
27.
Le questioni sollevate presuppongono che i prodotti debbano essere comunque classificati nella voce 8471, in quanto la funzione
WAN non può operare indipendentemente da una macchina ADP.
28.
Non condivido questa tesi. Come ho già spiegato, la funzione dei prodotti WAN va considerata oggettivamente diversa dall’elaborazione
dei dati. Se si interpretassero troppo restrittivamente i criteri piuttosto perentori della giurisprudenza Peacock e Cabletron (
40
) e dei capitoli 84 e 85, tutti gli apparecchi andrebbero classificati come macchine ADP – anche qualora svolgessero funzioni
totalmente diverse dall’elaborazione dei dati – per il solo motivo che tali macchine funzionano in collegamento con una macchina
ADP, ad esempio mediante circuiti elettronici (
41
). In tal senso condivido l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un’interpretazione del genere priverebbe di scopo la nota
5 E della NC.
C –
Sulla seconda questione
29.
Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede – nel caso in cui la Corte dichiari che la funzione WAN dei prodotti
è una specifica funzione – se ai fini della classificazione doganale rilevi il fatto che la funzione principale dei prodotti
possa essere considerata la funzione LAN.
30.
L’[OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la LAN è in ogni caso la funzione principale dei prodotti e quella principalmente utilizzata dai
clienti. A mio parere, tuttavia, il fatto che le schede in questione siano destinate soprattutto ad essere inserite in elaboratori
portatili dimostra di per sé che, date le caratteristiche oggettive degli elaboratori portatili, il loro impiego e il loro
scopo, può darsi che spesso sia disponibile solo la funzione WAN (la LAN è intrinsecamente «locale» e viene installata, ad
esempio, nei locali di un ufficio o di un’impresa in generale). Ritengo che, di regola, si acquisti un elaboratore portatile
- anziché un tipico elaboratore fisso - proprio in ragione della sua flessibilità e della possibilità di trasportarlo, che
si traducono in un maggior prezzo e, generalmente, in una minore capacità di elaborazione, un minor numero di componenti e
così via.
31.
Da quanto si è osservato in merito alla prima questione discende come, a mio parere, sia sufficiente dichiarare – dato che
la funzione WAN dei prodotti è una funzione specifica – che è irrilevante che la funzione LAN possa essere realmente considerata
o meno la loro principale funzione.
32.
In ogni caso, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], sono dell’opinione che, in realtà, la caratteristica essenziale dei prodotti dovrebbe
essere semmai la loro duplice funzione (vale a dire il fatto che possano svolgere sia una funzione LAN che una funzione WAN),
il che, peraltro, si riflette nella circostanza che essi sono specificamente destinati agli elaboratori portatili, nel loro
prezzo, ecc. Come si è già rilevato, inoltre, il CCD ha deciso all’unanimità (di tutti gli Stati membri presenti) che è impossibile
stabilire a priori la funzione principale dei prodotti in discussione nel procedimento principale (
42
).
33.
Alla luce di quanto precede, dato che nella fattispecie non è applicabile né la RGI 3 a) né la RGI 3 b) (poiché, per quanto
riguarda la prima, le voci 8471 e 8517 hanno lo stesso grado di specificità e, quanto alla seconda, dovrebbe essere decisiva
la caratteristica essenziale – la duplice funzione delle schede –, piuttosto che la funzione principale), ritengo che in base
alle RGI 1, 3 c) (classificazione nell’ultima voce in ordine di numerazione) e 6, i prodotti debbano essere correttamente
classificati nella voce 8517 della NC.
IV –
Conclusione
34.
Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe risolvere come segue le questioni sottopostele dall’[OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento:
«1) L’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) [della [OSCURATO:PERSONA]] n. 3009/95, dev’essere interpretato
nel senso che schede per rete e modem combinate come quelle di cui trattasi nella causa principale sono soggette, dopo il
1° gennaio 1996, ai dazi doganali come apparecchi per la telecomunicazione ai sensi della voce 8517.
La nozione di “specifica funzione” di cui alla nota 5 E del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, come formulata nel regolamento
della [OSCURATO:PERSONA] n. 3009/95, dev’essere interpretata nel senso che la classificazione dev’essere effettuata in una voce diversa
dalla voce 8471 sulla base della presenza di una funzione WAN, a prescindere dalla circostanza che la funzione WAN possa operare
indipendentemente da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.
2) Poiché la funzione WAN nelle schede per rete e modem combinate come quelle di cui trattasi nella causa principale è una funzione
specifica, è irrilevante per la classificazione il fatto che la principale funzione del prodotto possa essere considerata
la funzione LAN».
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Nel 1999, nella causa C‑339/98, Peacock, decisa con sentenza 19 ottobre 2000 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8947, paragrafo 13), l’avvocato
generale Jacobs osservava che lo «sviluppo delle reti locali e la convergenza della tecnologia impiegata per la trasmissione
di dati informatici e della tecnologia telefonica hanno dato causa ad incertezze in ordine al punto se occorra distinguere
tra i due tipi di sistema».
3
– Sentenza 10 maggio 2001, causa C‑463/98, Cabletron ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3495).
4
– GU L 256, pag. 1.
5
– Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci introdotto dalla convenzione internazionale 14 giugno
1983, approvata per la Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC ne riprende
le voci e le sottovoci a sei cifre, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni peculiari della NC.
Pertanto, la NC rende possibile soddisfare i requisiti sia della tariffa doganale comune che delle statistiche relative al
commercio estero della Comunità. Si può aggiungere che l’allegato I viene modificato ogni anno con effetto dal 1° gennaio.
6
– Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1995, n. 3009, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319, pag. 1). Tale
regolamento della [OSCURATO:PERSONA] rispecchiava una revisione sostanziale del SA.
7
– Che si intitola «Macchine ed apparecchi (…)».
8
– Il primo riguarda «Reattori nucleari, caldaie, macchine (…)» e il secondo «Macchine, apparecchi e materiale elettrico (…)».
9
– Sia nelle voci della NC che nelle regole di interpretazione nella versione modificata dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA]
n. 3009/95, citato alla nota 6.
10
– Le sei RGI si applicano in ordine gerarchico (cioè la RGI 1 prima della RGI 2, quest’ultima prima della RGI 3 e così via).
Ciò detto, la RGI 1 costituisce la regola fondamentale, secondo cui «[i] titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli
sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle
voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino
col testo di dette voci e note». La RGI 6 dispone: «La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata
legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo
conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note
di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
11
– Benché non venga loro riconosciuta forza vincolante, esse sono generalmente considerate persuasive. V. sentenza 10 dicembre
1998, causa C‑328/97, Glob-Sped ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8357, punto 26), e causa C‑201/96, LTM ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6147, punto 17 e giurisprudenza
ivi citata).
12
– La denominazione completa del primo modello è «GoCard 2232 Eth/Modem 336 PC [OSCURATO:PERSONA]» e quella del secondo «GoCard 3232 TRN/Modem
336 PC [OSCURATO:PERSONA]». «Eth» e «TRN» stanno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, all’epoca in cui sono state commercializzate le schede,
erano le due tecnologie prevalenti nelle comunicazioni LAN.
13
– PCMCIA sta per [OSCURATO:PERSONA] Association. Le GoCard possono quindi essere facilmente inserite
in qualsiasi elaboratore portatile (compatibile con questo standard) in slot previsti a tale scopo. Gli apparecchi LAN, come
indica il nome, servono per la comunicazione locale, ad esempio un intranet. Gli apparecchi WAN sono stati progettati per
la comunicazione a grande distanza e sono quindi destinati all’impiego in resti esterne, in particolare internet. Le specifiche
dei prodotti precisano inoltre che «[l]a funzione modem consente agli utenti, quando viaggiano o lavorano lontano da casa,
di collegarsi a elaboratori ospiti per accedere a dati aziendali, posta elettronica, BBS e servizi pubblici sia tramite la
rete telefonica di servizio pubblica («[OSCURATO:PERSONA]», «PSTN») che mediante un telefono cellulare analogico.
14
– Per ulteriori dettagli e spiegazioni in merito alle schede di rete in quanto tali, a LAN, WAN e al più ampio contesto,
rinvio alle cause Peacock e Cabletron, che riguardano rispettivamente le schede di rete LAN e gli apparecchi LAN. V. in particolare
le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Peacock, citata alla nota 2, ad esempio paragrafi 10-18 e 39-40;
v. anche le sue conclusioni nella causa Cabletron, citata alla nota 3, paragrafi 3-10.
15
– Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 5 luglio 1994, n. 1638, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura
combinata (GU L 172, pag. 5).
16
– Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 23 maggio 1995, n. 1165, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura
combinata (GU L 117, pag. 15).
17
– Orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] sulla gamma dei prodotti controversi e rimborso dei dazi nella causa C-463/98, Cabletron
(TAXUD/1666/2002), del 12 febbraio 2002.
18
– Secondo l’ordinanza di rinvio, l’affermazione del CCD si baserebbe sull’errata presunzione che fosse effettivamente pacifico
tra le parti che la controversa funzione WAN costituiva una specifica funzione sotto forma di telefonia su filo. [OSCURATO:PERSONA],
tuttavia, respinge tale argomento in quanto costituirebbe un equivoco, poiché dal parere del CCD non si potrebbe dedurre che
le parti concordavano sul fatto che il modem era una «specifica funzione»
ai sensi della nota 5 E della
NC. Se fosse stato questo il parere del CCD, l’intera lite non avrebbe senso, dato che la controversia tra le parti verte
precisamente su questo punto.
19
– Citata alla nota 3, punto 17. Mediante riferimento a queste quattro condizioni, la Corte ha deciso in sostanza quando le
schede di rete debbano essere classificate come macchine ADP nella voce 8471.
20
– Citata alla nota 2, punto 16.
21
– Dato che una macchina ADP trasmette ai prodotti la corrente elettrica, le istruzioni e anche i dati necessari al loro funzionamento,
i prodotti non possono funzionare senza l’ausilio di una macchina ADP (PC) e del programma pertinente (driver). Sia la LAN
che la WAN richiedono che i prodotti siano collegati fisicamente a una macchina ADP.
22
– Poiché l’unico scopo dei prodotti consiste nello stabilire una comunicazione di dati tra macchine ADP, esso non può costituire,
secondo la giurisprudenza, una «specifica funzione» ai sensi della nota 5 E; al riguardo, la funzione modem è irrilevante.
Le funzioni LAN e WAN sono analoghe in quanto inviano/ricevono dati tra macchine ADP nell’ambito di una rete e l’unica differenza
consiste nel fatto che la prima copre reti locali e la seconda reti esterne, soprattutto Internet.
23
– I menzionati orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] enunciano che se non sussistono le quattro condizioni, il prodotto può essere
classificato in una voce diversa dalla 8471, nella maggior parte dei casi la 8517 (e aggiungono che i) una funzione specifica
esiste quando il prodotto permette la comunicazione tra reti informatiche attraverso linee telefoniche o attraverso tecnologie
della comunicazione; e ii) i modem, inclusi i modem digitali, e i prodotti che contengono un qualunque tipo di modem sono
sempre classificabili nella voce SA 8517).
24
– V., ad esempio, sentenza 17 marzo 2005, causa C-467/03, Ikegami ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2389, punto 17). V. anche sentenza Peacock,
citata alla nota 2, punto 9, e giurisprudenza ivi citata.
25
– Citata alla nota 2. In particolare, le schede di rete (LAN) sono destinate unicamente alle macchine ADP, sono collegate
direttamente a tali macchine e la loro funzione consiste nel trasmettere e ricevere dati in una forma che possa essere utilizzata
dalle macchine in questione.
26
– Citata alla nota 3, punto 27. Rilevo che, sebbene uno dei 58 tipi di apparecchi menzionati nella causa Cabletron sembrasse
progettato anche per WAN, in quella causa la Corte ha ritenuto che tutti i suddetti tipi di apparecchi servissero a collegare
elaboratori operanti in LAN.
27
– Sentenza 7 giugno 2001, causa C-479/99 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4391, punti 21-28).
28
– Definite come «[c]ircuiti elettronici composti che permettono a macchine [ADP] e alle loro unità di elaborare segnali acustici».
29
– Sentenza 7 luglio 2005, cause riunite C-304/04 e C-305/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6251).
30
– Citata alla nota 24.
31
– Sentenza 13 febbraio 2001, cause riunite T‑133/98 e T‑134/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑613).
32
– Ibid., punto 39. Il Tribunale ha dichiarato, tuttavia, che nessuno di tali prodotti (per reti LAN) può funzionare indipendentemente
da una macchina ADP o da un sistema completo.
33
– Ibid., punto 42.
34
– Sezione XVI, parte intitolata «(IV) Apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione
numerica» riporta quanto segue: «Questo tipo di telecomunicazione si basa sulla modulazione di una corrente portante elettrica
o di un fascio di luce mediante segnali analogici o digitali [ed] è utilizzato per la trasmissione di tutti i tipi di informazione
(caratteri, grafici, immagini o altri dati, ecc.). Esso include: (…) (B) Modulatori-demodulatori combinati (modem)», pag. 1654
(versione del febbraio 2004).
35
– La Corte, pur avendo dichiarato che i pareri del CCD non sono giuridicamente vincolanti, ha anche rilevato che essi «costituiscono
strumenti importanti per garantire un’uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli Stati
membri e possono, in quanto tali, essere considerat[i] strumenti validi per l’interpretazione del detto codice» (sentenza
11 maggio 2006, causa C‑11/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4285, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
36
– Raccolta dei pareri di classificazione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell’OMD, Sezione XVI,
Posizione 8517.50, pag. XVI/19 E (versione del febbraio 2004).
37
– Esso fa riferimento anche ai pareri paralleli 8517.50/1, relativo agli apparecchi per collegare una macchina ADP a una linea
telefonica, e 8517.50/2, concernente gli apparecchi per collegare una macchina ADP a una linea telefonica mediante ISDN, e
aggiunge che sono state applicate le RGI 1 e 6.
38
– Modifiche della nomenclatura che figurano in allegato alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione
e di codificazione delle merci, accettate conformemente alla raccomandazione del 26 giugno 2004 del consiglio di cooperazione
doganale, Organizzazione mondiale delle dogane, convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione
delle merci (Bruxelles, 14 giugno 1983), entrata in vigore: 1° gennaio 2007, pag. 67.
39
– Ibid., pag. 80.
40
– La quale stabilisce, tra l’altro, che i prodotti che non svolgono funzioni che potrebbero esercitare
senza l’ausilio
di una macchina ADP vanno classificati nella voce 8471.
41
– Se si considera il progresso tecnico (uso ubiquo degli elaboratori, dei circuiti elettronici ecc., in una gamma crescente
di prodotti), si deve aggiungere che ciò riguarderebbe quindi una percentuale non irrilevante – semmai il contrario – di prodotti,
il che rafforza l’importanza della questione controversa.
42
– Ritengo che il parere emesso dal CCD nel caso in esame – in cui esso ha dichiarato che, in base a caratteristiche e argomenti
oggettivi, i prodotti non hanno una funzione principale – sia piuttosto convincente. Esso ha concluso che i prodotti hanno
due funzioni distinte (LAN e WAN) e non una funzione principale.