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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00861/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e dell'art. 157 cod. pen. per avere i giudici di appello dichiarato l'inammissibilità dell'appello (per la non specificità dei motivi) e per non avere gli stessi giudici dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. ascritto all'odierna ricorrente per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata, è in parte non consentito (quando alla contestazione della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello) e in parte manifestamente infondato (quando alla contestazione della mancata dichiarazione di estinzione del reato) ; che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è stata solo genericamente censurata dalla ricorrente, atteso che la Dello Iacolo si è limitata ad affermare, in modo, appunto, del tutto generico, come «l'appellante avesse specificamente indicato i motivi in fatto e i presupposti logici posti a base delle censure formulate» - senza in alcun modo indicare quali sarebbero stati tali «motivi in fatto» e «presupposti logici» - e che «l'appello è stato funzionalmente correlato al capo della sentenza di primo grado relativo alla affermazione di penale responsabilità della prevenuta», il che nulla dice in ordine alla specificità dello stesso motivo; che, posta la ritenuta inammissibilità dell'appello, ne consegue che la Corte d'appello di Bari non era tenuta a dichiarare l'eventuale prescrizione del reato (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370-01; Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e dell'art. 157 cod. pen. per avere i giudici di appello dichiarato l'inammissibilità dell'appello (per la non specificità dei motivi) e per non avere gli stessi giudici dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. ascritto all'odierna ricorrente per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata, è in parte non consentito (quando alla contestazione della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello) e in parte manifestamente infondato (quando alla contestazione della mancata dichiarazione di estinzione del reato) ; che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è stata solo genericamente censurata dalla ricorrente, atteso che la Dello Iacolo si è limitata ad affermare, in modo, appunto, del tutto generico, come «l'appellante avesse specificamente indicato i motivi in fatto e i presupposti logici posti a base delle censure formulate» - senza in alcun modo indicare quali sarebbero stati tali «motivi in fatto» e «presupposti logici» - e che «l'appello è stato funzionalmente correlato al capo della sentenza di primo grado relativo alla affermazione di penale responsabilità della prevenuta», il che nulla dice in ordine alla specificità dello stesso motivo; che, posta la ritenuta inammissibilità dell'appello, ne consegue che la Corte d'appello di Bari non era tenuta a dichiarare l'eventuale prescrizione del reato (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370-01; Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre
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