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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 08276/2025

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a seguente SENTENZA FEB. 2025 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] \Rro 'AMO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16/7/2024 la Corte d'Appello di Messina dichiarò inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. in data 18/4/2023 rilevando che con l'atto di impugnazione non era stata "depositata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, Pellegrino che ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che "l'allegato n. 1" all'atto di appello era costituito dalla procura speciale da lui rilasciata il 29/12/2023 in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale vi era la dichiarazione di domicilio "in [OSCURATO:PERSONA] del Mela c/da Montana". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

L'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., all'epoca di presentazione dell'atto di appello ancora vigente, imponeva il deposito della nuova dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione.

Il ricorso assume che la dichiarazione di domicilio era inserita nella procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'avv.to Aloisio costituente l'allegato 1 all'atto di appello.

L'allegazione difensiva trova significativo riscontro nella pec con cui era stato inoltrato telematicamente l'atto di appello alla cancelleria penale del Tribunale di Barcellona P.G. che dava atto della trasmissione dell'impugnazione e della "nomina difensore di fiducia".

La verifica disposta ha permesso di accertare che la pec inviata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] conteneva effettivamente due allegati, l'atto di appello e l'atto con cui [OSCURATO:PERSONA] confermò la dichiarazione di domicilio in [OSCURATO:PERSONA] del Mela c/da [OSCURATO:SOCIETA]. e nominò quale proprio difensore l'avv.to [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza va, quindi, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA FEB. 2025 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] \Rro 'AMO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16/7/2024 la Corte d'Appello di Messina dichiarò inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. in data 18/4/2023 rilevando che con l'atto di impugnazione non era stata "depositata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, Pellegrino che ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che "l'allegato n. 1" all'atto di appello era costituito dalla procura speciale da lui rilasciata il 29/12/2023 in favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], all'interno della quale vi era la dichiarazione di domicilio "in [OSCURATO:PERSONA] del Mela c/da Montana". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., all'epoca di presentazione dell'atto di appello ancora vigente, imponeva il deposito della nuova dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione. Il ricorso assume che la dichiarazione di domicilio era inserita nella procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'avv.to Aloisio costituente l'allegato 1 all'atto di appello. L'allegazione difensiva trova significativo riscontro nella pec con cui era stato inoltrato telematicamente l'atto di appello alla cancelleria penale del Tribunale di Barcellona P.G. che dava atto della trasmissione dell'impugnazione e della "nomina difensore di fiducia". La verifica disposta ha permesso di accertare che la pec inviata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] conteneva effettivamente due allegati, l'atto di appello e l'atto con cui [OSCURATO:PERSONA] confermò la dichiarazione di domicilio in [OSCURATO:PERSONA] del Mela c/da [OSCURATO:SOCIETA]. e nominò quale proprio difensore l'avv.to [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza va, quindi, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore c
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