CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49536/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10.12.2020, con la quale, a seguito di rinvio da questa Corte, era stata confermata la sentenza di primo grado di condanna di SivIeri per il reato di cui agli artt. 56 e 648 bis cod.pen.. 1.1 Al riguardo, il difensore premette che all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato; l'udienza era stata rinviata e prima della successiva udienza il difensore di fiducia aveva dismesso il mandato; nella successiva udienza, il giudice aveva dato atto che la rinuncia non aveva effetto e nominato difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod.proc.pen., disponendo procedersi oltre e pronunciando, dopo due ulteriori udienze, sentenza con deposito della motivazione in udienza; era stato quindi proposto appello con il quale si eccepiva la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 97 comma 1 cod.proc.pen. e 28 disp.att.cod.proc.pen., visto che il giudice avrebbe dovuto nominare un difensore d'ufficio all'imputato e comunicare allo stesso il nominativo del difensore; nelle conclusioni scritte si era poi evidenziato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto essere nominato difensore di ufficio perché iscritto nella "Sezione Speciale degli [OSCURATO:PERSONA]" (cd. "[OSCURATO:PERSONA]"); tutto ciò premesso, il difensore osserva che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 cod.proc.pen. 1.2 II difensore rileva inoltre che con il secondo motivo di appello si era lamentata l'assenza di prova del delitto presupposto: la Corte di appello aveva confuso l'attività posta in essere da Sivierd; e dai suoi correi, che in astratto avrebbe potuto costituire la fattispecie di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria avente ad oggetto i titoli e le banconote in contestazione/ con la provenienza di tali valori dal reato di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria commesso da altri; la prova della sussistenza di tale reato presupposto non poteva essere desunta dalle condotte poste in essere dall'imputato e dai suoi correi. 1.3 n difensore presentava motivi aggiunti con i quali contesta che l'affermazione della Corte di appello secondo cui non vi era la prova che il difensore avesse comunicato la rinuncia del mandato al suo assistito era smentita dal fatto che lo stesso Sivieri, nell'atto di appello, aveva affermato di essere a conoscenza della dismissione del mandato; insisteva quindi per l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo ex art. 623 lett. D) cod.proc.pen. o, in subordine, per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice - a pena di nullità, salva l'insussistenza di alcun concreto pregiudizio per la difesa - di nominare all'imputato, che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento transitorio del difensore di fiducia o di quello di ufficio. (Sez.1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri, Rv. 276872, relativa ad un caso in cui il difensore aveva rinunciato al mandato e la Corte di appello aveva nominato per più udienze sostituti ex 97 comma 4). Come si legge nella motivazione della sentenza citata, la disposizione di cui all'art. 97 cod. proc. pen., al comma 1 stabilisce in linea generale che all'imputato, che non abbia nominato un difensore di sua fiducia o che ne sia rimasto privo per rinuncia o per definitivo ed irrimediabile impedimento, viene assicurata l'assistenza di un legale d'ufficio, scelto dagli elenchi appositamente predisposti dai Consigli dell'Ordine forense di ciascun distretto. Il professionista così designato subentra nella stessa posizione già rivestita dal precedente difensore, potendo esercitare i medesimi diritti e le medesime facoltà e fruire delle stesse garanzie (sez. 1„n. 1779 del 10/12/2014, dep. 2015, Attanasio, rv. 262000) ed assume il relativo incarico in via stabile sino all'eventuale dispensa da parte dell'autorità designante, ovvero sino al sopraggiungere della nomina fiduciaria da parte dell'interessato. Alle situazioni in cui solo in via contingente l'imputato sia privo della necessaria assistenza difensiva appresta rimedio la previsione di cui al comma 4 dell'art. 97 cod. proc. pen., per la quale in tutti i casi in cui il compimento di un atto processuale richieda la presenza del difensore e quello designato, per scelta dell'imputato o per atto dell'autorità giudiziaria, non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa, quindi versi in situazione tale da non espletare l'incarico, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, incaricano quale suo sostituto altro professionista immediatamente reperibile, la cui funzione è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 102 cod. proc. pen.. La r titolarità del diritto di difesa permane però in capo al difensore sostituito, il quale, una volta esaurito l'impedimento, causa della sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza proprio del principio di immutabilità della difesa (Sez. 3, n. 26076 del 13/03/2007, Shehu, Rv. 237201), tranne che non possa o non voglia proseguire nell'incarico, perché in questo caso s'imporrebbe l'individuazione di un nuovo difensore d'ufficio. Nel caso in esame, legittimamente era stato nominato in difensore ai sensi dell'art.97 comma 4 cod.proc.pen. all'udienza del 31 marzo 2016, visto che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia era del giorno precedente, ma vi erano state altre due udienze in cui, non essendovi un impedimento soltanto temporaneo del difensore, il giudice avrebbe dovuto effettuare una nomina del difensore ai sensi dell'art. 97 comma 1 cod.proc.pen., posto che in caso di nomina ai sensi del quarto comma del citato articolo, il giudice può svolgere solo le attività che risultino necessarie, ma non anche attività diverse. La rinuncia al mandato, infatti, non costituisce un impedimento solo temporaneo all'esercizio dell'attività da parte del difensore, ma permanente, in quanto sostanziante la fine del mandato conferito dall'assistito al patrono affinché lo rappresenti e difenda nel procedimento al quale la nomina si riferisce. Di qui la ritenuta inevitabile conseguenza di un intervento di supplenza dell'autorità giudiziaria procedente nella direzione di porre rimedio, con la designazione di un difensore d'ufficio, all'inerzia dell'indagato o imputato nel nominare un nuovo difensore (si veda anche Sez. 4, n. 2609 del 2007 che, facendosi idealmente carico di confutare le ragioni dell'orientamento minoritario, puntualizza che, se è vero che la rinunzia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, di fiducia o di ufficio, ciò tuttavia non fa venir meno l'obbligo del giudice di procedere alla nomina di un difensore di ufficio). 2.Alla luce della nullità verificatasi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; i rimanenti motivi di ricorso proposti devono ritenersi assorbiti, visto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado dispone