CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2024
Cassazione n. 34674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 del GUP del TRIBUNALE di PESCARA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pescara con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 19/03/2024 applicava su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, in ordine ai reati a lui ascritti (rapina aggravata, violazione alla normativa sulle armi), unificati dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando l'errata qualificazione dei fatti contestati. 3. Il ricorso è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971 - 02). Nel caso di specie il rilievo è del tutto generico, attiene ad una valutazione in fatto della condotta contestata e non ha riscontro nel testo del provvedimento impugnato, coerente con la contestazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/07/2024 Il Consigliere estensore Il P