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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 07872/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 04438/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in Roma, piazza Cavour, come da procura in calce al ricorso; - ricorrenti - Contro Unione di [OSCURATO:PERSONA], incorporante la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 studio in Roma, via Sistina n. 42, come da procura in calce al controricorso; – controricorrente – per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4374 del 7 aprile 2016; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria del 24 ottobre 2021 depositata dai ricorrenti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05 novembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano in epigrafe con cui è stata respinta l’opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 46827/2013, emesso nei loro confronti su istanza della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., correntista del predetto istituto di credito.

L’appello avverso la detta sentenza è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Milano con ordinanza, resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.

2. Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione di difetto di rappresentanza della banca, ha rilevato l’infondatezza anche dell’eccezione di difetto di forma del patto relativo all’applicazione del tasso ultralegale, siccome documentato dal contratto sottoscritto e depositato in atti dalla banca; quanto alla doglianza relativa all’usura, ha rilevato che gli interessi moratori pattuiti non potevano concorrere a determinare il tasso soglia, previsto per i soli interessi corrispettivi; r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 né a tale scopo poteva soccorrere la Circolare della Banca d’Italia 3 luglio 2013 che aveva rilevato i tassi moratori dell’epoca, posto il carattere ufficioso e privatistico di tale accertamento, non utilizzabile allo scopo di comporre il tasso soglia dell’usura, in mancanza del resto di domanda inerente alla riduzione a equità del tasso moratorio; ha rilevato che la consulenza tecnica espletata aveva escluso che il tasso soglia fosse mai stato superato, sia in relazione alla pattuizione originaria che agli interessi ultralegali applicati in corso di rapporto; ha, infine, valutato pienamente valide le fideiussioni rilasciate dagli odierni ricorrenti.

3. L’appello avverso la detta sentenza è stato dichiarato inammissibile, ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza n. 4893/2016 del 15 dicembre 2016.

4. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è affidato a cinque motivi, cui Unione di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta all’art. 115, I comma c.p.c.», deducendo l’erronea valutazione delle prove e, segnatamente, della procura speciale conferita al rappresentante della banca che – in ragione della sua validità limitata a una diversa area geografica rispetto a quella in cui era stato instaurato il giudizio – non sarebbe stata idonea a consentire la corretta costituzione in giudizio della banca. b.

Secondo motivo: «2) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta all’art. r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Terzo motivo: «3) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta negli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., come novellati dalla Legge 108/96, e interpretati dalle 24/01, di conversione del D.L: 394/00, in ordine al contratto di finanziamento chirografario n. 2176/90000203 del 30.03.07», deducendo l’erroneità della sentenza in tema di valutazione dell’usurarietà sopravvenuta del finanziamento garantito; d.

Quarto motivo: «4) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta negli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., come novellati dalla Legge 108/96, e interpretati dalle 24/01, di conversione del D.L. 394/00, in ordine al contratto di conto corrente 2301/1430, già 323/01», deducendo l’erroneità della sentenza in tema di valutazione dell’usurarietà sopravvenuta del conto corrente garantito; e.

Quinto motivo: «4) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta nell’art.1939 e 1945 c.c., in seno ai negozi unilaterali di fideiussione del 09.03.04 e 30.03.07, fatti sottoscrivere ai Sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA].», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto valide le fideiussioni.

2. Unione di [OSCURATO:PERSONA] svolge nel controricorso considerazioni a dimostrazione dell’inammissibilità, r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. La Corte dà preliminarmente atto che Unione di [OSCURATO:PERSONA] si è costituita quale incorporante per fusione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., cui è stato notificato il ricorso per cassazione, citando gli estremi dell’atto notarile di fusione, così soddisfacendo l’onere a suo carico in tema di legittimazione a tale titolo e al contempo sanando ogni eventuale vizio della vocatio in ius (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10301 del 29/05/2020).

4. Il ricorso è infondato.

5. Il primo motivo è inammissibile.

Pur prescindendo dalla non corretta rubricazione della censura quale violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., e pur riqualificando la stessa quale violazione della regola ermeneutica sopra indicata (in claris non fit interpretatio), resta il fatto che, in mancanza di trascrizione del testo dell’atto da interpretare (la procura rilasciata dalla banca al suo rappresentante), questa Corte non è posta in condizione di valutare la fondatezza della censura.

6. Il secondo motivo è infondato, insegnando questa Corte che il decreto ingiuntivo ben può essere richiesto dalla banca anche sulla base dell’estratto di saldaconto, che nella fase monitoria è prova idonea a ottenere l’emissione dell’ingiunzione di pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21092 del 19/10/2016), potendo - a determinate condizioni - estendere tale efficacia addirittura nel giudizio di opposizione a cognizione piena introdotto con l’opposizione al decreto monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25857 del 02/12/2011).

Ove, poi, la censura in esame intenda fare riferimento alla circostanza che il decreto ingiuntivo era stato emesso illegittimamente, poiché la normativa attualmente vigente prevede che il decreto ingiuntivo può essere ottenuto dalla banca su presentazione dell’estratto conto e non r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Questi, infatti, ben possono valere come prova sufficiente della sussistenza del credito, e nel giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio (ex multis, Cass. 2924/1995, 9685/2000, 13429/2000, 14363/2001).

7. Il terzo motivo è infondato, ancorché vada corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la motivazione in diritto della sentenza impugnata, in quanto contrastante con la recente Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, a mente della quale la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.

La citata sentenza delle Sezioni Unite ha chiaramente affermato (pag. 17 e soprattutto 20 e ss.) che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono da ritenere fonte privilegiata per la determinazione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica.

Può, quindi, ritenersi che la questione con cui il cliente lamenta in cassazione la violazione del calcolo del tasso soglia, anche con riferimento agli interessi moratori, introduca una questione di diritto e non di fatto.

Invero, allorquando la parte lamenti la mancata applicazione, o la non corretta applicazione, del D.M. di riferimento per i singoli periodi r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tanto che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 8883 del 13/05/2020) non ha mancato di annoverare i citati decreti ministeriali tra le fonti integrative del diritto, per cui risulta applicabile il principio iura novità curia.

In effetti, i citati decreti ministeriali, per la loro struttura, ben possono essere annoverati tra le fonti integrative del diritto, quali atti amministrativi di carattere generale e astratto, in quanto concorrono alla specificazione del precetto della legge formale (nella specie, il citato art. 2 della l. n. 108 del 1996), laddove essa fa ad essi espressamente rinvio.

Da tanto consegue che l’onere del ricorrente in cassazione sul punto, ai fini del rispetto delle esigenze di completezza del relativo motivo di ricorso, sia quello di introdurre il tema di discussione relativo alla verifica della correttezza dell’applicazione del decreto ministeriale vigente per i singoli periodo di riferimento; spetterà, poi, alla Corte di cassazione, analogamente a quanto accade in ogni circostanza in cui viene dedotta una falsa applicazione di legge, verificare la correttezza della sentenza impugnata rispetto all’applicazione dei giusti parametri di riferimento.

Nel caso di specie, il motivo di ricorso in esame soddisfa l’onere di deduzione, siccome, nella sua parte finale, argomenta la rilevanza dell’applicazione del tasso di mora rispetto all’allegato superamento del tasso soglia dell’usura.

Sennonché, la deduzione dei ricorrenti sul punto è errata, dovendosi rilevare che, nella specie, il “finanziamento”, stipulato il 30 marzo 2007, rientra, in difetto di più precise indicazioni dei ricorrenti, nella categoria dei “… finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” per importi superiori ai 5.000 euro, in relazione r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A questo va sommata – secondo quanto statuito dalle citate Sezioni Unite – la maggiorazione derivante dalla mora, pari al 2,1 % secondo il DM citato, e il risultato va aumentato della metà portando, quindi, il tasso soglia al 12,525%, il quale è nettamente superiore al tasso di interesse, comprensivo degli interessi moratori, applicato nella specie che, secondo quanto affermano gli stessi ricorrenti, sarebbe pari al 9,251%.

Da tanto deriva che, corretta nei citati sensi, la statuizione del Tribunale di rigetto delle doglianze inerenti all’usura del rapporto bancario è conforme alla legge perché, anche computando l’interesse moratorio, non risulta nella specie superato il tasso soglia di riferimento.

8. Il quarto motivo lamenta un’ulteriore falsa applicazione di legge con riguardo all’apertura di credito in conto corrente, che sarebbe affetta da nullità quanto alla previsione di un tasso superiore al tasso soglia dell’usura, pari al 14,25% nel trimestre di accensione del rapporto, mentre il tasso convenuto contrattualmente era pari al 13,92%, cui andava sommata la maggiorazione derivante dall’applicazione delle commissioni di massimo scoperto convenute nell’1% trimestrale e quindi 4% annuo, con conseguente attestarsi del tasso globale applicato in concreto sul 17,92%.

La censura è inammissibile per novità.

La sentenza impugnata non fa alcun riferimento alla questione, qui sollevata, dell’incidenza delle commissioni di massimo scoperto sulla determinazione del tasso in concreto applicato, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, né contiene alcun accertamento sulla sussistenza e consistenza di commissioni di massimo scoperto.

In disparte, quindi, ogni questione sulla correttezza del criterio seguito dai ricorrenti per definire r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Cass.

S.U. 16303/2018), resta il fatto che i ricorrenti pretendono da questa Corte l’esecuzione di accertamenti di fatto che non le sono consentiti.

Vero è, poi, che i ricorrenti sostengono anche di aver sottoposto tali questioni al giudice di merito, che non se ne sarebbe dato carico; ma, al riguardo, la censura pecca di difetto di autosufficienza, non recando il ricorso la precisa indicazione dell’atto, con cui la questione stessa sarebbe stata sollevata, e del suo contenuto, pretendendosi, in definitiva, un inammissibile diretto esame degli atti del giudizio di merito da parte di questa Corte.

9. Il quinto motivo è inammissibile poiché, sebbene rubricato sotto il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., pretende da questa Corte una nuova indagine sulla natura della fideiussione per cui è causa, in presenza di una motivazione resa del Tribunale in maniera pienamente riconoscibile come tale, laddove altri parametri di riferimento, non invocati nella censura in esame, presidiano il controllo del ragionamento ermeneutico del giudice di merito; la censura è, poi, inammissibile per la parte in cui evoca la vessatorietà della clausola del contratto fideiussorio, posto che il Tribunale non fa alcun cenno a tale circostanza, sicché la censura avrebbe dovuto, ai fini della sua specificità, indicare come, dove e quando nel primo grado di giudizio tale questione sia stata sollevata e, semmai, dolersi della relativa omessa pronuncia sul punto.

La questione non è, del resto, nemmeno decisiva: il tribunale, infatti, ha esaminato e rigettato nel merito tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti, riguardanti appunto il rapporto di credito tra la banca e la società debitrice principale, onde nessuna conseguenza pratica è r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 conseguita dalla pretesa qualificazione della fattispecie come contratto autonomo di garanzia.

Peraltro, non è neppure esatto che il tribunale abbia proceduto a tale qualificazione, vero essendo, invece, che esso si è limitato a disattendere l’eccezione di nullità delle garanzie, sollevata dagli opponenti, sul rilievo della presenza in esse di una clausola di rinunzia del garante a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale, osservando che la presenza di una tale clausola non produce invalidità della garanzia, trattandosi di clausola lecita, caratteristica della fattispecie atipica del contratto autonomo di garanzia.

Da ultimo, va rilevato che la questione in esame appare trattata dalla Corte di appello in sede di sintetica illustrazione delle ragioni dell’inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ.: circostanza, tuttavia, irrilevante, posto che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016).

10. Le spese di lite della presente fase di legittimità, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a Unione di [OSCURATO:PERSONA], le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 04438/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione in Roma, piazza Cavour, come da procura in calce al ricorso; - ricorrenti - Contro Unione di [OSCURATO:PERSONA], incorporante la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 studio in Roma, via Sistina n. 42, come da procura in calce al controricorso; – controricorrente – per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4374 del 7 aprile 2016; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; letta la memoria del 24 ottobre 2021 depositata dai ricorrenti; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05 novembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano in epigrafe con cui è stata respinta l’opposizione da essi proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 46827/2013, emesso nei loro confronti su istanza della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di fideiussori della [OSCURATO:SOCIETA]., correntista del predetto istituto di credito. L’appello avverso la detta sentenza è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Milano con ordinanza, resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. 2. Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione di difetto di rappresentanza della banca, ha rilevato l’infondatezza anche dell’eccezione di difetto di forma del patto relativo all’applicazione del tasso ultralegale, siccome documentato dal contratto sottoscritto e depositato in atti dalla banca; quanto alla doglianza relativa all’usura, ha rilevato che gli interessi moratori pattuiti non potevano concorrere a determinare il tasso soglia, previsto per i soli interessi corrispettivi; r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 né a tale scopo poteva soccorrere la Circolare della Banca d’Italia 3 luglio 2013 che aveva rilevato i tassi moratori dell’epoca, posto il carattere ufficioso e privatistico di tale accertamento, non utilizzabile allo scopo di comporre il tasso soglia dell’usura, in mancanza del resto di domanda inerente alla riduzione a equità del tasso moratorio; ha rilevato che la consulenza tecnica espletata aveva escluso che il tasso soglia fosse mai stato superato, sia in relazione alla pattuizione originaria che agli interessi ultralegali applicati in corso di rapporto; ha, infine, valutato pienamente valide le fideiussioni rilasciate dagli odierni ricorrenti. 3. L’appello avverso la detta sentenza è stato dichiarato inammissibile, ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza n. 4893/2016 del 15 dicembre 2016. 4. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è affidato a cinque motivi, cui Unione di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta all’art. 115, I comma c.p.c.», deducendo l’erronea valutazione delle prove e, segnatamente, della procura speciale conferita al rappresentante della banca che – in ragione della sua validità limitata a una diversa area geografica rispetto a quella in cui era stato instaurato il giudizio – non sarebbe stata idonea a consentire la corretta costituzione in giudizio della banca. b. Secondo motivo: «2) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta all’art. r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 50 del [OSCURATO:PERSONA], Dlgs 385/93», deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado, per avere ritenuto idoneo il saldaconto, anziché l’estratto conto, ai fini dell’ottenimento del provvedimento monitorio. c. Terzo motivo: «3) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta negli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., come novellati dalla Legge 108/96, e interpretati dalle 24/01, di conversione del D.L: 394/00, in ordine al contratto di finanziamento chirografario n. 2176/90000203 del 30.03.07», deducendo l’erroneità della sentenza in tema di valutazione dell’usurarietà sopravvenuta del finanziamento garantito; d. Quarto motivo: «4) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta negli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., come novellati dalla Legge 108/96, e interpretati dalle 24/01, di conversione del D.L. 394/00, in ordine al contratto di conto corrente 2301/1430, già 323/01», deducendo l’erroneità della sentenza in tema di valutazione dell’usurarietà sopravvenuta del conto corrente garantito; e. Quinto motivo: «4) Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., della norma di diritto contenuta nell’art.1939 e 1945 c.c., in seno ai negozi unilaterali di fideiussione del 09.03.04 e 30.03.07, fatti sottoscrivere ai Sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA].», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto valide le fideiussioni. 2. Unione di [OSCURATO:PERSONA] svolge nel controricorso considerazioni a dimostrazione dell’inammissibilità, r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 improcedibilità e infondatezza dell’avverso ricorso, di cui chiede conclusivamente il rigetto. 3. La Corte dà preliminarmente atto che Unione di [OSCURATO:PERSONA] si è costituita quale incorporante per fusione della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., cui è stato notificato il ricorso per cassazione, citando gli estremi dell’atto notarile di fusione, così soddisfacendo l’onere a suo carico in tema di legittimazione a tale titolo e al contempo sanando ogni eventuale vizio della vocatio in ius (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10301 del 29/05/2020). 4. Il ricorso è infondato. 5. Il primo motivo è inammissibile. Pur prescindendo dalla non corretta rubricazione della censura quale violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., e pur riqualificando la stessa quale violazione della regola ermeneutica sopra indicata (in claris non fit interpretatio), resta il fatto che, in mancanza di trascrizione del testo dell’atto da interpretare (la procura rilasciata dalla banca al suo rappresentante), questa Corte non è posta in condizione di valutare la fondatezza della censura. 6. Il secondo motivo è infondato, insegnando questa Corte che il decreto ingiuntivo ben può essere richiesto dalla banca anche sulla base dell’estratto di saldaconto, che nella fase monitoria è prova idonea a ottenere l’emissione dell’ingiunzione di pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21092 del 19/10/2016), potendo - a determinate condizioni - estendere tale efficacia addirittura nel giudizio di opposizione a cognizione piena introdotto con l’opposizione al decreto monitorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25857 del 02/12/2011). Ove, poi, la censura in esame intenda fare riferimento alla circostanza che il decreto ingiuntivo era stato emesso illegittimamente, poiché la normativa attualmente vigente prevede che il decreto ingiuntivo può essere ottenuto dalla banca su presentazione dell’estratto conto e non r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 più del mero saldaconto, come prevedeva la norma precedente, la censura è comunque infondata poiché, come esattamente, ancorché sinteticamente, osserva il tribunale, la questione è superata dall’avvenuta produzione, nel giudizio di opposizione, degli estratti conto. Questi, infatti, ben possono valere come prova sufficiente della sussistenza del credito, e nel giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio (ex multis, Cass. 2924/1995, 9685/2000, 13429/2000, 14363/2001). 7. Il terzo motivo è infondato, ancorché vada corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la motivazione in diritto della sentenza impugnata, in quanto contrastante con la recente Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020, a mente della quale la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. La citata sentenza delle Sezioni Unite ha chiaramente affermato (pag. 17 e soprattutto 20 e ss.) che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono da ritenere fonte privilegiata per la determinazione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica. Può, quindi, ritenersi che la questione con cui il cliente lamenta in cassazione la violazione del calcolo del tasso soglia, anche con riferimento agli interessi moratori, introduca una questione di diritto e non di fatto. Invero, allorquando la parte lamenti la mancata applicazione, o la non corretta applicazione, del D.M. di riferimento per i singoli periodi r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 interessati dal calcolo dell’usura, non allega la sussistenza di un fatto, bensì lamenta l’indiretta violazione dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, laddove esso fa espresso rinvio ai periodici decreti ministeriali di rilevazione dei tassi applicabili ai vari rapporti bancari. Tanto che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 8883 del 13/05/2020) non ha mancato di annoverare i citati decreti ministeriali tra le fonti integrative del diritto, per cui risulta applicabile il principio iura novità curia. In effetti, i citati decreti ministeriali, per la loro struttura, ben possono essere annoverati tra le fonti integrative del diritto, quali atti amministrativi di carattere generale e astratto, in quanto concorrono alla specificazione del precetto della legge formale (nella specie, il citato art. 2 della l. n. 108 del 1996), laddove essa fa ad essi espressamente rinvio. Da tanto consegue che l’onere del ricorrente in cassazione sul punto, ai fini del rispetto delle esigenze di completezza del relativo motivo di ricorso, sia quello di introdurre il tema di discussione relativo alla verifica della correttezza dell’applicazione del decreto ministeriale vigente per i singoli periodo di riferimento; spetterà, poi, alla Corte di cassazione, analogamente a quanto accade in ogni circostanza in cui viene dedotta una falsa applicazione di legge, verificare la correttezza della sentenza impugnata rispetto all’applicazione dei giusti parametri di riferimento. Nel caso di specie, il motivo di ricorso in esame soddisfa l’onere di deduzione, siccome, nella sua parte finale, argomenta la rilevanza dell’applicazione del tasso di mora rispetto all’allegato superamento del tasso soglia dell’usura. Sennonché, la deduzione dei ricorrenti sul punto è errata, dovendosi rilevare che, nella specie, il “finanziamento”, stipulato il 30 marzo 2007, rientra, in difetto di più precise indicazioni dei ricorrenti, nella categoria dei “… finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” per importi superiori ai 5.000 euro, in relazione r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 ai quali il TEGM indicato nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2006 (valevole per i contratti stipulati dal 1° gennaio al 31 marzo 2007) è pari al 6,34 %. A questo va sommata – secondo quanto statuito dalle citate Sezioni Unite – la maggiorazione derivante dalla mora, pari al 2,1 % secondo il DM citato, e il risultato va aumentato della metà portando, quindi, il tasso soglia al 12,525%, il quale è nettamente superiore al tasso di interesse, comprensivo degli interessi moratori, applicato nella specie che, secondo quanto affermano gli stessi ricorrenti, sarebbe pari al 9,251%. Da tanto deriva che, corretta nei citati sensi, la statuizione del Tribunale di rigetto delle doglianze inerenti all’usura del rapporto bancario è conforme alla legge perché, anche computando l’interesse moratorio, non risulta nella specie superato il tasso soglia di riferimento. 8. Il quarto motivo lamenta un’ulteriore falsa applicazione di legge con riguardo all’apertura di credito in conto corrente, che sarebbe affetta da nullità quanto alla previsione di un tasso superiore al tasso soglia dell’usura, pari al 14,25% nel trimestre di accensione del rapporto, mentre il tasso convenuto contrattualmente era pari al 13,92%, cui andava sommata la maggiorazione derivante dall’applicazione delle commissioni di massimo scoperto convenute nell’1% trimestrale e quindi 4% annuo, con conseguente attestarsi del tasso globale applicato in concreto sul 17,92%. La censura è inammissibile per novità. La sentenza impugnata non fa alcun riferimento alla questione, qui sollevata, dell’incidenza delle commissioni di massimo scoperto sulla determinazione del tasso in concreto applicato, ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia, né contiene alcun accertamento sulla sussistenza e consistenza di commissioni di massimo scoperto. In disparte, quindi, ogni questione sulla correttezza del criterio seguito dai ricorrenti per definire r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 l’incidenza quantitativa delle commissioni di massimo scoperto sulla determinazione del tasso applicato in concreto e sul conseguente, eventuale superamento del tasso soglia (su cui v. Cass. S.U. 16303/2018), resta il fatto che i ricorrenti pretendono da questa Corte l’esecuzione di accertamenti di fatto che non le sono consentiti. Vero è, poi, che i ricorrenti sostengono anche di aver sottoposto tali questioni al giudice di merito, che non se ne sarebbe dato carico; ma, al riguardo, la censura pecca di difetto di autosufficienza, non recando il ricorso la precisa indicazione dell’atto, con cui la questione stessa sarebbe stata sollevata, e del suo contenuto, pretendendosi, in definitiva, un inammissibile diretto esame degli atti del giudizio di merito da parte di questa Corte. 9. Il quinto motivo è inammissibile poiché, sebbene rubricato sotto il paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., pretende da questa Corte una nuova indagine sulla natura della fideiussione per cui è causa, in presenza di una motivazione resa del Tribunale in maniera pienamente riconoscibile come tale, laddove altri parametri di riferimento, non invocati nella censura in esame, presidiano il controllo del ragionamento ermeneutico del giudice di merito; la censura è, poi, inammissibile per la parte in cui evoca la vessatorietà della clausola del contratto fideiussorio, posto che il Tribunale non fa alcun cenno a tale circostanza, sicché la censura avrebbe dovuto, ai fini della sua specificità, indicare come, dove e quando nel primo grado di giudizio tale questione sia stata sollevata e, semmai, dolersi della relativa omessa pronuncia sul punto. La questione non è, del resto, nemmeno decisiva: il tribunale, infatti, ha esaminato e rigettato nel merito tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti, riguardanti appunto il rapporto di credito tra la banca e la società debitrice principale, onde nessuna conseguenza pratica è r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 conseguita dalla pretesa qualificazione della fattispecie come contratto autonomo di garanzia. Peraltro, non è neppure esatto che il tribunale abbia proceduto a tale qualificazione, vero essendo, invece, che esso si è limitato a disattendere l’eccezione di nullità delle garanzie, sollevata dagli opponenti, sul rilievo della presenza in esse di una clausola di rinunzia del garante a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale, osservando che la presenza di una tale clausola non produce invalidità della garanzia, trattandosi di clausola lecita, caratteristica della fattispecie atipica del contratto autonomo di garanzia. Da ultimo, va rilevato che la questione in esame appare trattata dalla Corte di appello in sede di sintetica illustrazione delle ragioni dell’inammissibilità ex art. 348-ter cod. proc. civ.: circostanza, tuttavia, irrilevante, posto che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016). 10. Le spese di lite della presente fase di legittimità, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza. 11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a Unione di [OSCURATO:PERSONA], le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c Numero registro generale 4438/2017 Numero sezionale 4470/2021 Numero di raccolta generale 7872/2022 Data pubblicazione 10/03/2022 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 04438/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A
Sentenza Cassazione n. 07872/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris