CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 20980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge, assertivamente reiterando censure in tema di mancata conversione della pena detentiva in libertà controllata, sulle quali la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pagg. 2-3) le ragioni giustificative della denegata configurabilità dei presupposti della richiesta conversione con argomenti immuni da vizi logico- giuridici in questa Sede deducibili; - che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge, sollecitando questa Suprema Corte ad esprimere un giudizio di merito su un profilo di doglianza (difetto di motivazione in ordine alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) che avrebbe dovuto essere previamente dedotto nel giudizio di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]