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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12871/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente violazioni dell'art. 47-ter legge n. 354 del 1975 e degli artt. 146 e 147 cod. pen. e vizio di motivazione circa l'asserita incompatibilità delle condizioni sanitarie di Panaia con il regime carcerario, ma la doglianza non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha sollecitato l'individuazione di un'adeguata struttura sanitaria idonea al trattamento del quale il recluso necessita e ha evidenziato, altresì, la sussistenza della pericolosità sociale); Considerato che anche il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e non scandito da necessaria criticanalisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (nello specifico, il ricorrente si duole del mancato bilanciamento tra il diritto alla salute e la tutela della sicurezza pubblica, doglianza però priva di correlazione con la valutazione comparativa effettivamente realizzata nel provvedimento impugnato, che ha escluso la possibilità di concedere la detenzione domiciliare, in ragione della elevata pericolosità sociale del soggetto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (in particolare, il ricorrente deduce genericamente violazioni dell'art. 47-ter legge n. 354 del 1975 e degli artt. 146 e 147 cod. pen. e vizio di motivazione circa l'asserita incompatibilità delle condizioni sanitarie di Panaia con il regime carcerario, ma la doglianza non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha sollecitato l'individuazione di un'adeguata struttura sanitaria idonea al trattamento del quale il recluso necessita e ha evidenziato, altresì, la sussistenza della pericolosità sociale); Considerato che anche il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e non scandito da necessaria criticanalisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (nello specifico, il ricorrente si duole del mancato bilanciamento tra il diritto alla salute e la tutela della sicurezza pubblica, doglianza però priva di correlazione con la valutazione comparativa effettivamente realizzata nel provvedimento impugnato, che ha escluso la possibilità di concedere la detenzione domiciliare, in ragione della elevata pericolosità sociale del soggetto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre
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