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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46440/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natQa NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. (11 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli rigettava le richieste di riesameinell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale era stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per entrambi ritenuta la fattispecie prevista dal secondo comma del medesimo articolo.

2. I Giudici del riesame, preliminarmente, rilevavano che la contestazione del reato di cui sopra descriveva, alla stregua di una lettura complessiva, la partecipazione di entrambi gli indagati a un sodalizio camorristico denominato clan "[OSCURATO:PERSONA]" operante nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio di Napoli, che, secondo la ricostruzione in fatto recepita nel provvedimento genetico della misura, in un certo momento si era alleato con gli altri clan camorristici denominati "Rinaldi" e "Reale", per contrastare il clan denominato "Mazzarella".

Da ciò sarebbe derivata la costituzione di un'ulteriore e diversa associazione, che, secondo l'incipit dell'originaria impostazione accusatoria dell'imputazione provvisoria, si sarebbe realizzata attraverso il "cartello Rinaldi-Reale-[OSCURATO:PERSONA]".

Tuttavia, come risultava descritto nel resto di tale imputazione, il sodalizio camorristico di.riferimento della condotta partecipativa, in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimaneva quello preesistente del clan "[OSCURATO:PERSONA]", le cui autonome e attuali caratteristiche mafiose erano rappresentate dalle risultanze acquisite.

Ne discendeva che i fatti in verifica in sede cautelare andavano ricondotti, in termini conformi all'intera contestazione, alla partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA].

Infine, i presupposti cautelari giustificativi della custodia cautelare in carcere venivano individuati nella salvaguardia del pericolo di reiterazione dei reati.

3. Avverso l'ordinanza propongono, separatamente, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi che denunciano violazioni di legge e vizi della motivazione.

4.1. Il primo motivo deduce che è mancata una risposta motivazionale in ordine alle doglianze difensive che avevano eccepito l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazioni poste in esecuzione di una serie di decreti specificatamente menzionati, che risultavano, a loro volta, emessi in violazione degli obblighi motivazionali di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.

Gli esiti di tali intercettazioni erano stati utilizzati dal G.i.p. nel provvedimento genetico della misura cautelare ai fini della ricostruzione dei fatti.

4.2. Il secondo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che è stato ritenuto dal Tribunale un fatto diverso da quello contestato, riguardante esclusivamente la partecipazione al sodalizio costituito dal "cartello Rinandi/Reale/[OSCURATO:PERSONA]", secondo il significato dell'imputazione provvisoria che non consentiva di configurare una realtà fenomenica diversa e in particolare quella chiamante in causa la partecipazione ad "un clan [OSCURATO:PERSONA]".

4.3. Il terzo motivo deduce che il provvedimento impugnato in ogni caso non si è confrontato con i rilievi mossi in ordine alla perdurante operatività di detto clan, poiché ik Tribunale l'ha desunta unicamente dal contenuto di altra ordinanza applicativa di misure cautelari riguardante il clan Montescuro, in cui solo incidentalmente la mafiosità del clan [OSCURATO:PERSONA] costituiva un presupposto, in ragione dei riferimenti alla distrazione di una quota dei proventi di estorsioni materialmente commesse invece da intranei al clan di [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, con altra decisione riguardante i coindagati Antonio e [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale del riesame ha ritenuto la vicenda di cui sopra irrilevante, quanto all'accertamento delle condotte associative da valutare in questa sede.

Inoltre, le dichiarazioni sul tema del collaboratore D'Amico non sono state investite da una motivata verifica ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e l'ultimo degli altri precedenti provvedimento citati in proposito era costituito da una sentenza che accertava l'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] solo fino al 2009.

Quanto poi agli altri provvedimenti di cui trattasi erano state svolte con memorie deduzioni difensive che di volta in volta smentivano la riconducibilità dei fatti, trattati nelle diverse sedi, alla perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA].

Ciò si era verificato anche con riguardo ad altri fatti considerati nel provvedimento genetico della misura e già ritenuti dal G.i.p. tutti non riscontrati.

Ed ancora, la suddetta ordinanza relativa al clan Montescuro non aveva attestato un perdurante controllo del territorio del clan [OSCURATO:PERSONA] dopo il 2017 e gli altri collaboratori avevano fatto riferimento a circostanze di epoca precedente.

4.4. Il quarto motivo rivolge le censure all'individuazione della specifica condotta associativa della ricorrente con il ruolo direttivo contestato, ponendo in risalto la scarsa rilevanza o l'inattendibilità delle accuse rivolte dai collaboratori che il motivo riporta negandone via via il significato gravemente indiziario.

La difesa rileva, inoltre, che le conversazioni captate sono state considerate in senso accusatorio in forza di non spiegate interpretazioni di certe espressioni o semplicemente facendo affidamento sulle letture asserite dalla polizia giudiziaria, senza neppure considerare che l'ultima delle conversazioni richiamate aveva assunto un contenuto in contrasto con il ruolo di vertice assegnato a [OSCURATO:PERSONA]. irs 2 ),

4.5. Il quinto motivo rileva che tale particolare ruolo è stato asserito in assenza di ogni pertinente argomentazione che ne autorizzi l'individuazione.

4.6. Il sesto motivo contesta la decisione in punto di riconoscimento dei presupposti cautelari idonei a giustificare la misura della custodia in carcere, rilevando che al riguardo non si è considerato appropriatamente il lasso di tempo trascorso dai fatti secondo i contenuti delle risultanze valorizzate, né quanto rilevato dalla difesa circa il significato della conversazione progressivo n. 4646 - RIT 943/2016rn sotto il profilo della rescissione di ogni legame delinquenziale.

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi che denunciano violazioni di legge e vizi della motivazione.

5.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo espongono rilievi del medesimo contenuto di quelli rappresentati nei corrispondenti motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Il quarto motivo rivolge le censure all'individuazione della specifica condotta associativa del ricorrente con il ruolo direttivo contestato, rilevando che, in assenza delle dovute verifiche imposte dalla natura de relato delle accuse al riguardo mosse dal collaboratore D'Amico, le stesse non avrebbero potuto fungere da idoneo riscontro alla chiamata dell'altro collaboratore Nunziato.

5.3. Il quinto motivo rileva che il ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA] è .stato asserito in assenza di ogni pertinente argomentazione che ne autorizzi l'individuazione.

5.6. Il sesto motivo contesta la decisione in punto di riconoscimento dei presupposti cautelari idonei a giustificare la misura della custodia in carcere, rilevando che al riguardo non si è considerato appropriatamente il lasso di tempo trascorso dai fatti secondo i contenuti delle risultanze valorizzate a carico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi si rivelano infondati per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto alle doglianze mosse nel primo motivo dei due ricorsi, va rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare gli atti specificamente affetti dai vizi denunciati e chiarirne l'effettiva incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, così da potersi inferire la loro decisività rispetto alla tenuta motivazionale (fra le altre, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123; Sez. 4, n. 18232 del 12/04/2016, Rv. 266644; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254108).

I rilievi difensivi sul tema non assolvono a tale onere, richiamando alcune conversazioni citate nell'ordinanza cautelare, non smentiscono quanto affermato dal Tribunale circa la loro non effettiva incidenza sulla decisione, una volta che si limitano a fare cenno ad alcuni significati attribuiti a dette conversazioni e non si curano però dell'aspetto delle decisività conferita alle altre risultanze esposte, tratte dalle intercettazioni in esecuzione di altri citati decreti e da altre fonti.

3. Sulle questioni poste con il secondo motivo dei ricorsi deve osservarsi che, come illustrato nel provvedimento impugnato, la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria di cui al capo 1), quando fa riferimento alla creazione di un "cartello" al fine di opporsi al clan Mazzarella, viene a rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'attività camorristica degli altri tre clan, aventi ciascuno i requisiti dell'associazione mafiosa secondo le risultanze addotte e così come asseverato dalla restante descrizione, in cui si fa tra l'altro riferimento alla composizione dei clan e ai ruoli assegnati ai rispettivi affiliati.

Da ciò emerge una lettura dell'imputazione provvisoria da parte del Tribunale che ne precisa semplicemente l'ampiezza, circoscrivendone i contorni in sintonia con quanto rappresentato dall'intera prospettazione accusatoria e dalle stesse fonti citate nell'ordinanza applicativa della misura e già contestate ai ricorrenti, i quali nella sostanza erano stati chiamati a difendersi dall'addebito di partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA] che a un certo punto si era alleato agli altri.

Pertanto, tutte le doglianze mosse sul tema in questione vanno disattese.

4. Il terzo motivo dei ricorsi, nel rilevare vizi motivazionali con riguardo alla verifica della permanente operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] quale sodalizio mafioso, espone mere rivalutazioni in ordine al significato ragionevolmente conferito nell'ordinanza (pag. 11) alle risultanze acquisite nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], che ne delineavano il ruolo di esponente di vertice di detto clan in modo da perpetuarne l'operatività dell'attività camorristica, come dimostrato dalla partecipazione di esso alla divisione dei proventi di estorsioni.

La difesa, lamentando mancate risposte ai rilievi mossi, isola dette acquisizioni, che invece risultano collegate, sul piano della reciproca conferma, a quelle precedenti, così come alle successive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Amico.

Facendo ciò, le censure, attraverso generiche asserzioni, qualificano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Amico come "de relato" e paiono voler apprezzare impropriamente il tipo di riscontri che possono convalidarle, pretendendo una sovrapposizione temporale afferente a prove autonome dei fatti da accertare.

Né le doglianze, citando l'esito di altri processi per specifici fatti, possono dimostrare decisivi vizi motivazionali, a fronte del non disconosciuto peso delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], Mazzarella, Gallo e Almirante con riguardo a un segmento temporale che pare essere coevo o successivo, pur non abbracciando il 2017 quanto alle indicazioni su una perdurante operatività del clan, rimasta però, come detto, specificatamente confermata dalle dichiarazioni di D'Amico e dai dati conformi tratti dalle risultanze del procedimento Montescuro.

Si tratta, dunque, di rilievi che risultano tutti destituiti di fondamento.

5. Il quarto motivo e quinto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a supporto delle doglianze rispettivamente mosse, citano alcune parti delle dichiarazioni a carico della ricorrente rese da D'Amico, Gallo, Coprstabile e Nunziato, in modo da non confrontarsi con l'intero contenuto delle informazioni di tali collaboratori riportato nel provvedimento (pagg. 12-17), da cui il Tribunale ha desunto la descrizione della partecipazione e del ruolo direttivo della predetta.

Tali convergenti accuse sono state lette unitamente alle risultanze delle intercettazioni precisamente esposte e apprezzate nella motivazione (pagg. 17- 22), nel loro significato pienamente confermativo della ricostruzione accusatoria.

A questi elementi la difesa oppone mere asserzioni circa il tipo di valutazioni svolte e riletture di parti di alcuni dialoghi che cita, più o meno genericamente.

Tale iter critico non può trovare ingresso in sede di legittimità (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190).

Ne discende la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di cui trattasi.

6. Il quarto e quinto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] svolgono doglianze con evidenza inammissibili.

Esse assumono, quanto alle accuse mosse al ricorrente, che le dichiarazioni di D'Amico, essendo "de relato", non potrebbero riscontrare quelle di Nuziato, in assenza di più idonee verifica.

Tuttavia, la difesa affermando ciò omette del tutto di confrontarsi con la valenza confermativa delle suddette accuse attribuita dal provvedimento (pagg. 26-28) anche a diverse conversazioni sottoposte a intercettazione, che, in sede di apprezzamento di merito, unitamente alle altre risultanze, hanno condotto a rappresentare i gravi indizi in ordine all'intera piattaforma dell'imputazione.

7. Il sesto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] può essere trattato congiuntamente al sesto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], poiché tali motivi, pur riferendosi ai presupposti cautelari legittimanti l'applicazione della custodia in carcere, presentano rilievi comuni che fanno riferimento all'assenza di elementi per ritenere la perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] dopo il 2017.

Da ciò dovrebbe derivare la mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari.

Si tratta di censure che, a fronte dell'applicazione del regime delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non si misurano con la proiezione temporale del giudizio prognostico in sede di merito, ancorata alla valutazione dei precedenti penali dei ricorrenti, del ruolo concretamente assunto da ciascuno nell'intero contesto camorristico di riferimento, della stabilità dell'inserimento associativo e del particolare radicamento del clan [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto si invoca l'inammissibile rivalutazione solo di alcune risultanze, costituite da certe dichiarazioni per [OSCURATO:PERSONA] e da passi delle intercettazioni per [OSCURATO:PERSONA], che non solo non possono smentire i ragionamenti di cui sopra, ma anche risultano impropriamente isolate dal più ampio contesto di emergenze la cui valutazione complessiva ha condotto alle diverse conclusioni al merito.

Anche tali motivi, pertanto, risultano destituiti di fondamento.

7. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] natQa NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. (11 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli rigettava le richieste di riesameinell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale era stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per entrambi ritenuta la fattispecie prevista dal secondo comma del medesimo articolo. 2. I Giudici del riesame, preliminarmente, rilevavano che la contestazione del reato di cui sopra descriveva, alla stregua di una lettura complessiva, la partecipazione di entrambi gli indagati a un sodalizio camorristico denominato clan "[OSCURATO:PERSONA]" operante nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio di Napoli, che, secondo la ricostruzione in fatto recepita nel provvedimento genetico della misura, in un certo momento si era alleato con gli altri clan camorristici denominati "Rinaldi" e "Reale", per contrastare il clan denominato "Mazzarella". Da ciò sarebbe derivata la costituzione di un'ulteriore e diversa associazione, che, secondo l'incipit dell'originaria impostazione accusatoria dell'imputazione provvisoria, si sarebbe realizzata attraverso il "cartello Rinaldi-Reale-[OSCURATO:PERSONA]". Tuttavia, come risultava descritto nel resto di tale imputazione, il sodalizio camorristico di.riferimento della condotta partecipativa, in particolare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimaneva quello preesistente del clan "[OSCURATO:PERSONA]", le cui autonome e attuali caratteristiche mafiose erano rappresentate dalle risultanze acquisite. Ne discendeva che i fatti in verifica in sede cautelare andavano ricondotti, in termini conformi all'intera contestazione, alla partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA]. Infine, i presupposti cautelari giustificativi della custodia cautelare in carcere venivano individuati nella salvaguardia del pericolo di reiterazione dei reati. 3. Avverso l'ordinanza propongono, separatamente, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il comune difensore [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi che denunciano violazioni di legge e vizi della motivazione. 4.1. Il primo motivo deduce che è mancata una risposta motivazionale in ordine alle doglianze difensive che avevano eccepito l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di intercettazioni poste in esecuzione di una serie di decreti specificatamente menzionati, che risultavano, a loro volta, emessi in violazione degli obblighi motivazionali di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Gli esiti di tali intercettazioni erano stati utilizzati dal G.i.p. nel provvedimento genetico della misura cautelare ai fini della ricostruzione dei fatti. 4.2. Il secondo motivo denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che è stato ritenuto dal Tribunale un fatto diverso da quello contestato, riguardante esclusivamente la partecipazione al sodalizio costituito dal "cartello Rinandi/Reale/[OSCURATO:PERSONA]", secondo il significato dell'imputazione provvisoria che non consentiva di configurare una realtà fenomenica diversa e in particolare quella chiamante in causa la partecipazione ad "un clan [OSCURATO:PERSONA]". 4.3. Il terzo motivo deduce che il provvedimento impugnato in ogni caso non si è confrontato con i rilievi mossi in ordine alla perdurante operatività di detto clan, poiché ik Tribunale l'ha desunta unicamente dal contenuto di altra ordinanza applicativa di misure cautelari riguardante il clan Montescuro, in cui solo incidentalmente la mafiosità del clan [OSCURATO:PERSONA] costituiva un presupposto, in ragione dei riferimenti alla distrazione di una quota dei proventi di estorsioni materialmente commesse invece da intranei al clan di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, con altra decisione riguardante i coindagati Antonio e [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale del riesame ha ritenuto la vicenda di cui sopra irrilevante, quanto all'accertamento delle condotte associative da valutare in questa sede. Inoltre, le dichiarazioni sul tema del collaboratore D'Amico non sono state investite da una motivata verifica ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e l'ultimo degli altri precedenti provvedimento citati in proposito era costituito da una sentenza che accertava l'esistenza del clan [OSCURATO:PERSONA] solo fino al 2009. Quanto poi agli altri provvedimenti di cui trattasi erano state svolte con memorie deduzioni difensive che di volta in volta smentivano la riconducibilità dei fatti, trattati nelle diverse sedi, alla perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA]. Ciò si era verificato anche con riguardo ad altri fatti considerati nel provvedimento genetico della misura e già ritenuti dal G.i.p. tutti non riscontrati. Ed ancora, la suddetta ordinanza relativa al clan Montescuro non aveva attestato un perdurante controllo del territorio del clan [OSCURATO:PERSONA] dopo il 2017 e gli altri collaboratori avevano fatto riferimento a circostanze di epoca precedente. 4.4. Il quarto motivo rivolge le censure all'individuazione della specifica condotta associativa della ricorrente con il ruolo direttivo contestato, ponendo in risalto la scarsa rilevanza o l'inattendibilità delle accuse rivolte dai collaboratori che il motivo riporta negandone via via il significato gravemente indiziario. La difesa rileva, inoltre, che le conversazioni captate sono state considerate in senso accusatorio in forza di non spiegate interpretazioni di certe espressioni o semplicemente facendo affidamento sulle letture asserite dalla polizia giudiziaria, senza neppure considerare che l'ultima delle conversazioni richiamate aveva assunto un contenuto in contrasto con il ruolo di vertice assegnato a [OSCURATO:PERSONA]. irs 2 ), 4.5. Il quinto motivo rileva che tale particolare ruolo è stato asserito in assenza di ogni pertinente argomentazione che ne autorizzi l'individuazione. 4.6. Il sesto motivo contesta la decisione in punto di riconoscimento dei presupposti cautelari idonei a giustificare la misura della custodia in carcere, rilevando che al riguardo non si è considerato appropriatamente il lasso di tempo trascorso dai fatti secondo i contenuti delle risultanze valorizzate, né quanto rilevato dalla difesa circa il significato della conversazione progressivo n. 4646 - RIT 943/2016rn sotto il profilo della rescissione di ogni legame delinquenziale. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi che denunciano violazioni di legge e vizi della motivazione. 5.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo espongono rilievi del medesimo contenuto di quelli rappresentati nei corrispondenti motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Il quarto motivo rivolge le censure all'individuazione della specifica condotta associativa del ricorrente con il ruolo direttivo contestato, rilevando che, in assenza delle dovute verifiche imposte dalla natura de relato delle accuse al riguardo mosse dal collaboratore D'Amico, le stesse non avrebbero potuto fungere da idoneo riscontro alla chiamata dell'altro collaboratore Nunziato. 5.3. Il quinto motivo rileva che il ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA] è .stato asserito in assenza di ogni pertinente argomentazione che ne autorizzi l'individuazione. 5.6. Il sesto motivo contesta la decisione in punto di riconoscimento dei presupposti cautelari idonei a giustificare la misura della custodia in carcere, rilevando che al riguardo non si è considerato appropriatamente il lasso di tempo trascorso dai fatti secondo i contenuti delle risultanze valorizzate a carico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi si rivelano infondati per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto alle doglianze mosse nel primo motivo dei due ricorsi, va rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare gli atti specificamente affetti dai vizi denunciati e chiarirne l'effettiva incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, così da potersi inferire la loro decisività rispetto alla tenuta motivazionale (fra le altre, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278123; Sez. 4, n. 18232 del 12/04/2016, Rv. 266644; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254108). I rilievi difensivi sul tema non assolvono a tale onere, richiamando alcune conversazioni citate nell'ordinanza cautelare, non smentiscono quanto affermato dal Tribunale circa la loro non effettiva incidenza sulla decisione, una volta che si limitano a fare cenno ad alcuni significati attribuiti a dette conversazioni e non si curano però dell'aspetto delle decisività conferita alle altre risultanze esposte, tratte dalle intercettazioni in esecuzione di altri citati decreti e da altre fonti. 3. Sulle questioni poste con il secondo motivo dei ricorsi deve osservarsi che, come illustrato nel provvedimento impugnato, la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria di cui al capo 1), quando fa riferimento alla creazione di un "cartello" al fine di opporsi al clan Mazzarella, viene a rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'attività camorristica degli altri tre clan, aventi ciascuno i requisiti dell'associazione mafiosa secondo le risultanze addotte e così come asseverato dalla restante descrizione, in cui si fa tra l'altro riferimento alla composizione dei clan e ai ruoli assegnati ai rispettivi affiliati. Da ciò emerge una lettura dell'imputazione provvisoria da parte del Tribunale che ne precisa semplicemente l'ampiezza, circoscrivendone i contorni in sintonia con quanto rappresentato dall'intera prospettazione accusatoria e dalle stesse fonti citate nell'ordinanza applicativa della misura e già contestate ai ricorrenti, i quali nella sostanza erano stati chiamati a difendersi dall'addebito di partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA] che a un certo punto si era alleato agli altri. Pertanto, tutte le doglianze mosse sul tema in questione vanno disattese. 4. Il terzo motivo dei ricorsi, nel rilevare vizi motivazionali con riguardo alla verifica della permanente operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] quale sodalizio mafioso, espone mere rivalutazioni in ordine al significato ragionevolmente conferito nell'ordinanza (pag. 11) alle risultanze acquisite nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], che ne delineavano il ruolo di esponente di vertice di detto clan in modo da perpetuarne l'operatività dell'attività camorristica, come dimostrato dalla partecipazione di esso alla divisione dei proventi di estorsioni. La difesa, lamentando mancate risposte ai rilievi mossi, isola dette acquisizioni, che invece risultano collegate, sul piano della reciproca conferma, a quelle precedenti, così come alle successive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Amico. Facendo ciò, le censure, attraverso generiche asserzioni, qualificano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Amico come "de relato" e paiono voler apprezzare impropriamente il tipo di riscontri che possono convalidarle, pretendendo una sovrapposizione temporale afferente a prove autonome dei fatti da accertare. Né le doglianze, citando l'esito di altri processi per specifici fatti, possono dimostrare decisivi vizi motivazionali, a fronte del non disconosciuto peso delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], Mazzarella, Gallo e Almirante con riguardo a un segmento temporale che pare essere coevo o successivo, pur non abbracciando il 2017 quanto alle indicazioni su una perdurante operatività del clan, rimasta però, come detto, specificatamente confermata dalle dichiarazioni di D'Amico e dai dati conformi tratti dalle risultanze del procedimento Montescuro. Si tratta, dunque, di rilievi che risultano tutti destituiti di fondamento. 5. Il quarto motivo e quinto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a supporto delle doglianze rispettivamente mosse, citano alcune parti delle dichiarazioni a carico della ricorrente rese da D'Amico, Gallo, Coprstabile e Nunziato, in modo da non confrontarsi con l'intero contenuto delle informazioni di tali collaboratori riportato nel provvedimento (pagg. 12-17), da cui il Tribunale ha desunto la descrizione della partecipazione e del ruolo direttivo della predetta. Tali convergenti accuse sono state lette unitamente alle risultanze delle intercettazioni precisamente esposte e apprezzate nella motivazione (pagg. 17- 22), nel loro significato pienamente confermativo della ricostruzione accusatoria. A questi elementi la difesa oppone mere asserzioni circa il tipo di valutazioni svolte e riletture di parti di alcuni dialoghi che cita, più o meno genericamente. Tale iter critico non può trovare ingresso in sede di legittimità (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190). Ne discende la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di cui trattasi. 6. Il quarto e quinto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] svolgono doglianze con evidenza inammissibili. Esse assumono, quanto alle accuse mosse al ricorrente, che le dichiarazioni di D'Amico, essendo "de relato", non potrebbero riscontrare quelle di Nuziato, in assenza di più idonee verifica. Tuttavia, la difesa affermando ciò omette del tutto di confrontarsi con la valenza confermativa delle suddette accuse attribuita dal provvedimento (pagg. 26-28) anche a diverse conversazioni sottoposte a intercettazione, che, in sede di apprezzamento di merito, unitamente alle altre risultanze, hanno condotto a rappresentare i gravi indizi in ordine all'intera piattaforma dell'imputazione. 7. Il sesto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] può essere trattato congiuntamente al sesto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], poiché tali motivi, pur riferendosi ai presupposti cautelari legittimanti l'applicazione della custodia in carcere, presentano rilievi comuni che fanno riferimento all'assenza di elementi per ritenere la perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] dopo il 2017. Da ciò dovrebbe derivare la mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari. Si tratta di censure che, a fronte dell'applicazione del regime delle presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non si misurano con la proiezione temporale del giudizio prognostico in sede di merito, ancorata alla valutazione dei precedenti penali dei ricorrenti, del ruolo concretamente assunto da ciascuno nell'intero contesto camorristico di riferimento, della stabilità dell'inserimento associativo e del particolare radicamento del clan [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto si invoca l'inammissibile rivalutazione solo di alcune risultanze, costituite da certe dichiarazioni per [OSCURATO:PERSONA] e da passi delle intercettazioni per [OSCURATO:PERSONA], che non solo non possono smentire i ragionamenti di cui sopra, ma anche risultano impropriamente isolate dal più ampio contesto di emergenze la cui valutazione complessiva ha condotto alle diverse conclusioni al merito. Anche tali motivi, pertanto, risultano destituiti di fondamento. 7. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual