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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 11597/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona in funzione di giudicedel riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva, con allegati, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, Maria LuisaMiranda, ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi diricorso e ai motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 6 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Verona ha confermato il decreto del 15 ottobre 2025 del pubblicoministero di convalida del sequestro probatorio di urgenza effettuato dalla poliziagiudiziaria il 13 ottobre 2025.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 63 cod. proc. pen., 250cod. proc. pen., 254 cod. proc. pen., 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc.pen. e conseguente inutilizzabilità degli atti processuali acquisiti.Si deduce l'inutilizzabilità patologica delle sommarie informazioni assunteda [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025, in violazione dell’art. 63, comma 1, cod.proc. pen., utilizzate dal Tribunale per ritenere sussistente il fumus del delitto dicui all’art. 648 cod. pen.Si deduce l'inutilizzabilità di rilievi fotografici effettuati dalla poliziagiudiziaria nella medesima occasione ed aventi ad oggetto la corrispondenzacostituita dalle conversazioni tramite l’applicazione “whatsapp” presenti all'internodel telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], in assenza del previo sequestro deltelefono cellulare autorizzato dal pubblico ministero.Si deduce, infine, che il decreto di perquisizione e sequestro è statoeseguito in assenza del preventivo avviso all'indagato del diritto di farsi assistereda un difensore, in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod.proc. pen.2.2.

Violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. quanto allasussistenza del fumus commissi delicti.Si deduce che, ai fini della configurabilità del fumus del reato di cui all'art.648 cod. pen., il Tribunale avrebbe dovuto individuare il reato presupposto,quantomeno nella sua tipologia, mentre, invece, nella fattispecie si sarebbelimitato a qualificare l'oggetto del reato come orologi o altri gioielli «di provenienzaillecita» o «di dubbia provenienza», elementi che, di per sé considerati, nonsarebbero sufficienti a individuare la tipologia del delitto presupposto dellaricettazione addebitata al [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 253cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen. e 355 cod. proc. pen. con riferimento allaviolazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare emotivazione meramente apparente.Si deduce che il pubblico ministero, in violazione del principio diproporzionalità del sequestro probatorio, aveva omesso di indicare le ragioni perle quali si era ritenuto di procedere al sequestro del telefono e, dunque, anche didati del tutto estranei alla vicenda oggetto di indagine, anziché operare unaselezione mirata di ciò che rilevava per l'accertamento in corso, di indicare i criteridi ricerca dei contenuti all'interno dei dispositivi elettronici e di indicare i tempientro i quali le attività tecniche dovevano concludersi.Si deduce che il Tribunale, nel rigettare tale doglianza, si era limitato ariconoscere la legittimità del sequestro in ragione dell'assenza di personale tecnicoinformatico che potesse essere di supporto alla polizia giudiziaria della selezionedel solo materiale di effettivo interesse per le indagini «salvo restando l'obbligodel pubblico ministero di estrapolare in tempi brevi il contenuto rilevante deglismartphone in sequestro», e ad affermare che «dopodiché gli apparecchi e le copieforensi dei dati digitali non pertinenti al reato per cui si procede vannoimmediatamente restituiti agli interessati».2.4.

Con atto del 18 febbraio 2026 la difesa ha presentato una memoriacon un motivo aggiunto, contenente argomentazioni a specificazione del terzomotivo di ricorso, concernente la violazione del principio di proporzionalità eadeguatezza della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fondato su doglianzein parte manifestamente infondate e in parte non consentite.2.1.

Quanto alla questione dell’inutilizzabilità patologica delle sommarieinformazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025 in violazione dell'art63, comma 1, cod. proc. pen., che sarebbero state utilizzate dal Tribunale perritenere sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., deve rilevarsiche il Tribunale ha espressamente ritenuto inutilizzabili le sommarie informazionirese dall’indagato, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.È manifestamente infondata anche la questione dell’inutilizzabilità di rilievifotografici effettuati dalla polizia giudiziaria nella medesima occasione ed aventiad oggetto la corrispondenza costituita dalle conversazioni tramite “whatsapp”presenti all'interno del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (“IPhone 16 pro”),asseritamente in assenza del previo sequestro del telefono cellulare autorizzatodal pubblico ministero; emerge, invero, dall’ordinanza impugnata che il sequestroè stato regolarmente autorizzato dal pubblico ministero, con decreto trasmessotramite posta elettronica il 13 ottobre 2025 alle ore 13.18 al maresciallo [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Verona e che il sequestro è stato eseguito solo allesuccessive ore

14.50.2.2. La difesa contesta anche la regolarità formale di tale decreto diperquisizione, quanto alla prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alle 13:18del 13 ottobre 2025 alla polizia giudiziaria e quanto al mancato previo avvisoall’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.Trattasi di doglianza inammissibile in quanto il decreto di perquisizione delpubblico ministero del 13 ottobre 2025 ore 13.18, avente ad oggetto il telefonocellulare “IPhone 16 pro” del ricorrente, non è stato oggetto di impugnazionedavanti al Tribunale e, dunque, la questione risulta essere stata tardivamenteposta per la prima volta a questa Corte di legittimità.3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazionedi legge quanto al fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., è inammissibile.3.1.

Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame dellemisure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc.pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez.5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255 – 01).3.2.

In tema di sequestro probatorio, la Corte ha affermato che, in sede diriesame del sequestro in parola, il Tribunale è chiamato a verificare l'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazionealla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudiziodi merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento allaidoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utilel'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto,non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimentodi esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996,dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella,Rv. 267007 – 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 – 01).Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezzadell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere ilfatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera“postulazione” della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero laprospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.3.3.

La motivazione del Tribunale è del tutto congrua sul punto, avendoevidenziato gli elementi di fatto dai quali poteva evincersi la sussistenza del fumusdel reato di cui all'art. 648 cod. pen. e la congruenza dell'ipotesi di reatoprospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare, con argomentazioni logicheche, sulla base dei principi sopra enunciati, si sottraggono a censure rilevabili inquesta sede (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).4.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del principiodi proporzionalità della misura cautelare reale, è infondato.4.1.

L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, conriferimento al sequestro probatorio, è stato affermato dalle Sezioni unite nellasentenza “Bevilacqua” del 2004 (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226711 – 01) ed è stato successivamente ribadito dalla sentenza “Botticelli” del2018 (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).Nella sentenza “Bevilacqua”, le Sezioni Unite hanno statuito che, ancheper le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di provadeve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alpresupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01).La Corte ha sottolineato che questa interpretazione è l’unica compatibilecon i limiti costituzionali e convenzionali alla compressione del diritto di proprietà,tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 Prot.

Add.

CEDU, richiedendosi un «giustoequilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo alrispetto dei suoi beni» (pag. 12 della sentenza).4.2.

Questi princìpi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nellasentenza “Botticelli”, con la quale è stato riaffermato che il decreto di sequestroprobatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggettocose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quantoconcisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento deifatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).Le Sezioni Unite “Botticelli” hanno ribadito l’«ineludibile necessità» diun’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. conforme al principio diproporzionalità, che impone un corretto bilanciamento tra interessi pubblici e dirittidel singolo ed hanno altresì evidenziato che la motivazione sulla strumentalitàdella res rispetto all’accertamento penale è essenziale per contenere l’interventopenale entro i limiti costituzionali e convenzionali e per garantire un controllo dilegalità effettivo sulla necessità e durata del vincolo reale.Le Sezioni Unite “Botticelli” hanno, quindi, precisato che il rispetto delprincipio di proporzionalità implica anche il rispetto del principio della “residualità”della misura, in base al quale il sequestro può essere disposto solo quando ilrisultato probatorio non sia raggiungibile con strumenti meno invasivi.4.3.

In continuità con i princìpi sanciti dalla Sezioni Unite, che hannovalorizzato l’onere motivazionale quale strumento di controllo del rispetto delprincipio di proporzionalità del sequestro probatorio, è stato affermato chel'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto disequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi ilcorpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoriaperseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte delpubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concretoil fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché allanatura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il merorichiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione perla quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad essopertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023,Santandrea, Rv. 285348 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv.274781 – 01).4.4.

Questi condivisibili princìpi di diritto sono stati ulteriormenteapprofonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al sequestroprobatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici,che costituisce una misura particolarmente invasiva della vita privata, in quantol'accesso a tali supporti di dati fornisce non solo informazioni relative alle condotteoggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della sferapersonale.

In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che il sequestro didispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essereproporzionato sotto diversi profili, di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.In particolare, si è riconosciuto che, nel caso di sequestro probatorio didispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefonicellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, il decreto delpubblico ministero, ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsialla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumento dicomunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalitàdella misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare leragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, inalternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo la giustificazione dellaperimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuatatale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei datinon rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03; Sez. 6,n. 17677 del 29/1/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; conformi: Sez. 6, n. 1286del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; Sez. 2, n. 34324 del25/09/2025, Resmini, non massimata sul punto).Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite ed ilsacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilitàesclusiva dei dati personali archiviati.4.5.

È stato, però, anche considerato che la necessaria perimetrazione delsequestro probatorio, quanto all’oggetto, alla delimitazione temporale dei datirilevanti per le indagini ed alla indicazione dei tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, in caso di sequestro di dispositivi informatici o telematici, richiede lapredisposizione di strumenti tecnici e l’impiego di tecnici dotati di competenzespecialistiche, non compatibile con la natura di atto “a sorpresa” del sequestro,specie quando - come nella fattispecie in esame - esso sia effettuato di urgenzadalla polizia giudiziaria nella fase iniziale delle indagini.L’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio va, dunque,necessariamente calibrato in relazione al momento processuale in cui è stataadottata la misura ed alla entità di dati da esaminare.A tal proposito, la Corte ha affermato che il contemperamento tra lecontrapposte esigenze dell'autorità giudiziaria e del privato può essere assicuratosolo di questi ultimi - che si protragga per il tempo ragionevolmente necessario alcompimento di tale verifica, tenuto conto delle eventuali difficoltà tecniche diapprensione dei dati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 – 01;Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 – 01).La giurisprudenza di legittimità fa, invero, riferimento all'indicazione neldecreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per laconsapevolezza della necessità per il pubblico ministero di fruire di un termine perestrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è ilnovero degli stessi e tenuto conto delle difficoltà tecniche di apprensione dei dati.Ed invero, la Corte ha affermato che, nella fase di acquisizione della prova,al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto -potenzialmente - rilevanti per le indagini, il pubblico ministero può disporre unsequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto delprincipio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cosesottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessarioper gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessatopuò presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario,anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del11/11/2016, Amores, Rv. 268489 – 01; conforme: Sez. 5, n. 16622 del14/03/2017, Storari, Rv. 270018 – 01), quali l’istanza di restituzione ai sensidell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, il ricorso al giudice per le indaginipreliminari ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e al tribunale delriesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno ilcanone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perduranteprotrazione del vincolo reale.4.6.

Per quanto riguarda il criterio della ragionevole durata degliaccertamenti è stato anche chiarito che la necessità di garantire la proporzionalitàdel vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, lanecessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decretoo di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, in quanto il pubblico ministero nonsarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all'atto dell'emissione deldecreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modoeccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell'autorità giudiziaria volteall'accertamento dei reati.È stato quindi stabilito, condivisibilmente, che ove il vincolo abbia adoggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità digarantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decretodispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in mododeterminato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministeroin grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, inmodo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare,anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza direstituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigettodavanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, DiDomenico, Rv. 289205 – 01).4.7.

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie,oggetto di scrutinio da parte del Tribunale è stato il decreto del pubblico ministerodel 15 ottobre 2025, ore 12.37, con il quale è stato convalidato il sequestroeseguito dalla polizia giudiziaria in data 13 ottobre 2025 ore 19.30 all’esito dellaperquisizione effettuata presso l’abitazione del ricorrente ed avente ad oggetto untelefono “iPhone 11” in disuso e privo di scheda sim, che nel ricorso si allega esserenella disponibilità dello stesso, oltre al telefono cellulare “iPhone 13” comprensivodi scheda sim di proprietà della convivente [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente,estraneo pertanto all’oggetto delle doglianze avanzate in questa sede, e ad altradocumentazione relativamente alla quale non è stata prospettata alcunadoglianza.Dall’ordinanza impugnata emerge che la notizia di reato risale a quattrogiorni prima del sequestro quando, in data 9 ottobre 2025, militari della Guardiadi finanza di Verona, a seguito della segnalazione effettuata dal responsabile dellasede di Verona della “DHL Express” circa la presenza presso i loro uffici di un plicocontenente una rilevante somma di denaro in contanti, si recavano presso lasuddetta filiale dove ponevano in sequestro una somma di denaro di 11.800,00euro.Il decreto di sequestro probatorio risulta, pertanto, essere stato emesso inuna fase embrionale delle indagini, subito dopo i primi accertamenti esperiti dallapolizia giudiziaria a seguito dei quali si risaliva, mediante tracciamento dellaspedizione, a [OSCURATO:PERSONA], che era la mittente del pacco e,successivamente, in data 13 ottobre 2025, allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale recatosipresso la sede “DHL Express” di Verona a recuperare il suddetto pacco venivaidentificato dalla polizia giudiziaria.L'ordinanza impugnata risulta compiutamente motivata, avendo dato contoche l'attività della polizia giudiziaria, così come la convalida del pubblico ministero,erano da considerarsi legittime, tenuto conto che, in assenza di personale tecnicoinformatico, non era stato possibile alla polizia giudiziaria stessa, al momentodell'acquisizione del telefono cellulare, selezionare ed acquisire copia forense delsolo contenuto rilevante e pertinente ai fini dell'indagine in corso.La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta anche conforme ai princìpidi diritto sopra illustrati, avendo ritenuto che il sequestro dell'intero contenuto deltelefono, in attesa di effettuare una ragionata ed accurata selezione dei soli datirilevanti ai fini dell'indagine, selezione da effettuare necessariamente all'esito delleulteriori indagini nel frattempo svolte, risultava certamente proporzionata inrelazione alle esigenze probatorie perseguite con la misura cautelare reale, fermorestando l'obbligo del pubblico ministero di acquisire in tempi ragionevoli ilcontenuto rilevante.A fronte della diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, le doglianzedel ricorrente si sottraggono ad una puntuale disamina critica degli argomenti delgiudice del riesame, facendo leva sul generico riferimento a precedenti di questaCorte, non puntualmente correlati alla fattispecie concreta, relativa alla convalidadi un sequestro eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria nella fase iniziale delleindagini, a distanza di soli quattro giorni dalla acquisizione della notizia di reato.5.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla aggiungendo leargomentazioni contenute nella memoria del 18 febbraio 2026, che riproponeargomentazioni già poste a fondamento del terzo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11597/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 543/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35/2026DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona in funzione di giudicedel riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva, con allegati, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, Maria LuisaMiranda, ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi diricorso e ai motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 6 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Verona ha confermato il decreto del 15 ottobre 2025 del pubblicoministero di convalida del sequestro probatorio di urgenza effettuato dalla poliziagiudiziaria il 13 ottobre 2025.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 63 cod. proc. pen., 250cod. proc. pen., 254 cod. proc. pen., 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc.pen. e conseguente inutilizzabilità degli atti processuali acquisiti.Si deduce l'inutilizzabilità patologica delle sommarie informazioni assunteda [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025, in violazione dell’art. 63, comma 1, cod.proc. pen., utilizzate dal Tribunale per ritenere sussistente il fumus del delitto dicui all’art. 648 cod. pen.Si deduce l'inutilizzabilità di rilievi fotografici effettuati dalla poliziagiudiziaria nella medesima occasione ed aventi ad oggetto la corrispondenzacostituita dalle conversazioni tramite l’applicazione “whatsapp” presenti all'internodel telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], in assenza del previo sequestro deltelefono cellulare autorizzato dal pubblico ministero.Si deduce, infine, che il decreto di perquisizione e sequestro è statoeseguito in assenza del preventivo avviso all'indagato del diritto di farsi assistereda un difensore, in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod.proc. pen.2.2.

Violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. quanto allasussistenza del fumus commissi delicti.Si deduce che, ai fini della configurabilità del fumus del reato di cui all'art.648 cod. pen., il Tribunale avrebbe dovuto individuare il reato presupposto,quantomeno nella sua tipologia, mentre, invece, nella fattispecie si sarebbelimitato a qualificare l'oggetto del reato come orologi o altri gioielli «di provenienzaillecita» o «di dubbia provenienza», elementi che, di per sé considerati, nonsarebbero sufficienti a individuare la tipologia del delitto presupposto dellaricettazione addebitata al [OSCURATO:PERSONA].2.3.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 253cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen. e 355 cod. proc. pen. con riferimento allaviolazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare emotivazione meramente apparente.Si deduce che il pubblico ministero, in violazione del principio diproporzionalità del sequestro probatorio, aveva omesso di indicare le ragioni perle quali si era ritenuto di procedere al sequestro del telefono e, dunque, anche didati del tutto estranei alla vicenda oggetto di indagine, anziché operare unaselezione mirata di ciò che rilevava per l'accertamento in corso, di indicare i criteridi ricerca dei contenuti all'interno dei dispositivi elettronici e di indicare i tempientro i quali le attività tecniche dovevano concludersi.Si deduce che il Tribunale, nel rigettare tale doglianza, si era limitato ariconoscere la legittimità del sequestro in ragione dell'assenza di personale tecnicoinformatico che potesse essere di supporto alla polizia giudiziaria della selezionedel solo materiale di effettivo interesse per le indagini «salvo restando l'obbligodel pubblico ministero di estrapolare in tempi brevi il contenuto rilevante deglismartphone in sequestro», e ad affermare che «dopodiché gli apparecchi e le copieforensi dei dati digitali non pertinenti al reato per cui si procede vannoimmediatamente restituiti agli interessati».2.4.

Con atto del 18 febbraio 2026 la difesa ha presentato una memoriacon un motivo aggiunto, contenente argomentazioni a specificazione del terzomotivo di ricorso, concernente la violazione del principio di proporzionalità eadeguatezza della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fondato su doglianzein parte manifestamente infondate e in parte non consentite.2.1.

Quanto alla questione dell’inutilizzabilità patologica delle sommarieinformazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025 in violazione dell'art63, comma 1, cod. proc. pen., che sarebbero state utilizzate dal Tribunale perritenere sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., deve rilevarsiche il Tribunale ha espressamente ritenuto inutilizzabili le sommarie informazionirese dall’indagato, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.È manifestamente infondata anche la questione dell’inutilizzabilità di rilievifotografici effettuati dalla polizia giudiziaria nella medesima occasione ed aventiad oggetto la corrispondenza costituita dalle conversazioni tramite “whatsapp”presenti all'interno del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (“IPhone 16 pro”),asseritamente in assenza del previo sequestro del telefono cellulare autorizzatodal pubblico ministero; emerge, invero, dall’ordinanza impugnata che il sequestroè stato regolarmente autorizzato dal pubblico ministero, con decreto trasmessotramite posta elettronica il 13 ottobre 2025 alle ore 13.18 al maresciallo [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Verona e che il sequestro è stato eseguito solo allesuccessive ore

14.50.2.2. La difesa contesta anche la regolarità formale di tale decreto diperquisizione, quanto alla prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alle 13:18del 13 ottobre 2025 alla polizia giudiziaria e quanto al mancato previo avvisoall’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.Trattasi di doglianza inammissibile in quanto il decreto di perquisizione delpubblico ministero del 13 ottobre 2025 ore 13.18, avente ad oggetto il telefonocellulare “IPhone 16 pro” del ricorrente, non è stato oggetto di impugnazionedavanti al Tribunale e, dunque, la questione risulta essere stata tardivamenteposta per la prima volta a questa Corte di legittimità.3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazionedi legge quanto al fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., è inammissibile.3.1.

Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame dellemisure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc.pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez.5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255 – 01).3.2.

In tema di sequestro probatorio, la Corte ha affermato che, in sede diriesame del sequestro in parola, il Tribunale è chiamato a verificare l'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazionealla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudiziodi merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento allaidoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utilel'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto,non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimentodi esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez.

U, n. 23 del 20/11/1996,dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella,Rv. 267007 – 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 – 01).Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezzadell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere ilfatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera“postulazione” della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero laprospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.3.3.

La motivazione del Tribunale è del tutto congrua sul punto, avendoevidenziato gli elementi di fatto dai quali poteva evincersi la sussistenza del fumusdel reato di cui all'art. 648 cod. pen. e la congruenza dell'ipotesi di reatoprospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare, con argomentazioni logicheche, sulla base dei principi sopra enunciati, si sottraggono a censure rilevabili inquesta sede (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).4.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del principiodi proporzionalità della misura cautelare reale, è infondato.4.1.

L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, conriferimento al sequestro probatorio, è stato affermato dalle Sezioni unite nellasentenza “Bevilacqua” del 2004 (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226711 – 01) ed è stato successivamente ribadito dalla sentenza “Botticelli” del2018 (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).Nella sentenza “Bevilacqua”, le Sezioni Unite hanno statuito che, ancheper le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di provadeve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alpresupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01).La Corte ha sottolineato che questa interpretazione è l’unica compatibilecon i limiti costituzionali e convenzionali alla compressione del diritto di proprietà,tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 Prot.

Add.

CEDU, richiedendosi un «giustoequilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo alrispetto dei suoi beni» (pag. 12 della sentenza).4.2.

Questi princìpi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nellasentenza “Botticelli”, con la quale è stato riaffermato che il decreto di sequestroprobatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggettocose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quantoconcisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento deifatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).Le Sezioni Unite “Botticelli” hanno ribadito l’«ineludibile necessità» diun’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. conforme al principio diproporzionalità, che impone un corretto bilanciamento tra interessi pubblici e dirittidel singolo ed hanno altresì evidenziato che la motivazione sulla strumentalitàdella res rispetto all’accertamento penale è essenziale per contenere l’interventopenale entro i limiti costituzionali e convenzionali e per garantire un controllo dilegalità effettivo sulla necessità e durata del vincolo reale.Le Sezioni Unite “Botticelli” hanno, quindi, precisato che il rispetto delprincipio di proporzionalità implica anche il rispetto del principio della “residualità”della misura, in base al quale il sequestro può essere disposto solo quando ilrisultato probatorio non sia raggiungibile con strumenti meno invasivi.4.3.

In continuità con i princìpi sanciti dalla Sezioni Unite, che hannovalorizzato l’onere motivazionale quale strumento di controllo del rispetto delprincipio di proporzionalità del sequestro probatorio, è stato affermato chel'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto disequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi ilcorpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoriaperseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte delpubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concretoil fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché allanatura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il merorichiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione perla quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad essopertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023,Santandrea, Rv. 285348 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv.274781 – 01).4.4.

Questi condivisibili princìpi di diritto sono stati ulteriormenteapprofonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al sequestroprobatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici,che costituisce una misura particolarmente invasiva della vita privata, in quantol'accesso a tali supporti di dati fornisce non solo informazioni relative alle condotteoggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della sferapersonale.

In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che il sequestro didispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essereproporzionato sotto diversi profili, di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.In particolare, si è riconosciuto che, nel caso di sequestro probatorio didispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefonicellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, il decreto delpubblico ministero, ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsialla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumento dicomunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalitàdella misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare leragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, inalternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo la giustificazione dellaperimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuatatale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei datinon rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03; Sez. 6,n. 17677 del 29/1/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; conformi: Sez. 6, n. 1286del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; Sez. 2, n. 34324 del25/09/2025, Resmini, non massimata sul punto).Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite ed ilsacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilitàesclusiva dei dati personali archiviati.4.5.

È stato, però, anche considerato che la necessaria perimetrazione delsequestro probatorio, quanto all’oggetto, alla delimitazione temporale dei datirilevanti per le indagini ed alla indicazione dei tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, in caso di sequestro di dispositivi informatici o telematici, richiede lapredisposizione di strumenti tecnici e l’impiego di tecnici dotati di competenzespecialistiche, non compatibile con la natura di atto “a sorpresa” del sequestro,specie quando - come nella fattispecie in esame - esso sia effettuato di urgenzadalla polizia giudiziaria nella fase iniziale delle indagini.L’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio va, dunque,necessariamente calibrato in relazione al momento processuale in cui è stataadottata la misura ed alla entità di dati da esaminare.A tal proposito, la Corte ha affermato che il contemperamento tra lecontrapposte esigenze dell'autorità giudiziaria e del privato può essere assicuratosolo di questi ultimi - che si protragga per il tempo ragionevolmente necessario alcompimento di tale verifica, tenuto conto delle eventuali difficoltà tecniche diapprensione dei dati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 – 01;Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 – 01).La giurisprudenza di legittimità fa, invero, riferimento all'indicazione neldecreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per laconsapevolezza della necessità per il pubblico ministero di fruire di un termine perestrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è ilnovero degli stessi e tenuto conto delle difficoltà tecniche di apprensione dei dati.Ed invero, la Corte ha affermato che, nella fase di acquisizione della prova,al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto -potenzialmente - rilevanti per le indagini, il pubblico ministero può disporre unsequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto delprincipio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cosesottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessarioper gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessatopuò presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario,anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del11/11/2016, Amores, Rv. 268489 – 01; conforme: Sez. 5, n. 16622 del14/03/2017, Storari, Rv. 270018 – 01), quali l’istanza di restituzione ai sensidell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, il ricorso al giudice per le indaginipreliminari ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e al tribunale delriesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno ilcanone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perduranteprotrazione del vincolo reale.4.6.

Per quanto riguarda il criterio della ragionevole durata degliaccertamenti è stato anche chiarito che la necessità di garantire la proporzionalitàdel vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, lanecessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decretoo di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, in quanto il pubblico ministero nonsarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all'atto dell'emissione deldecreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modoeccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell'autorità giudiziaria volteall'accertamento dei reati.È stato quindi stabilito, condivisibilmente, che ove il vincolo abbia adoggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità digarantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decretodispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in mododeterminato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministeroin grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, inmodo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare,anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza direstituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigettodavanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, DiDomenico, Rv. 289205 – 01).4.7.

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie,oggetto di scrutinio da parte del Tribunale è stato il decreto del pubblico ministerodel 15 ottobre 2025, ore 12.37, con il quale è stato convalidato il sequestroeseguito dalla polizia giudiziaria in data 13 ottobre 2025 ore 19.30 all’esito dellaperquisizione effettuata presso l’abitazione del ricorrente ed avente ad oggetto untelefono “iPhone 11” in disuso e privo di scheda sim, che nel ricorso si allega esserenella disponibilità dello stesso, oltre al telefono cellulare “iPhone 13” comprensivodi scheda sim di proprietà della convivente [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente,estraneo pertanto all’oggetto delle doglianze avanzate in questa sede, e ad altradocumentazione relativamente alla quale non è stata prospettata alcunadoglianza.Dall’ordinanza impugnata emerge che la notizia di reato risale a quattrogiorni prima del sequestro quando, in data 9 ottobre 2025, militari della Guardiadi finanza di Verona, a seguito della segnalazione effettuata dal responsabile dellasede di Verona della “DHL Express” circa la presenza presso i loro uffici di un plicocontenente una rilevante somma di denaro in contanti, si recavano presso lasuddetta filiale dove ponevano in sequestro una somma di denaro di 11.800,00euro.Il decreto di sequestro probatorio risulta, pertanto, essere stato emesso inuna fase embrionale delle indagini, subito dopo i primi accertamenti esperiti dallapolizia giudiziaria a seguito dei quali si risaliva, mediante tracciamento dellaspedizione, a [OSCURATO:PERSONA], che era la mittente del pacco e,successivamente, in data 13 ottobre 2025, allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale recatosipresso la sede “DHL Express” di Verona a recuperare il suddetto pacco venivaidentificato dalla polizia giudiziaria.L'ordinanza impugnata risulta compiutamente motivata, avendo dato contoche l'attività della polizia giudiziaria, così come la convalida del pubblico ministero,erano da considerarsi legittime, tenuto conto che, in assenza di personale tecnicoinformatico, non era stato possibile alla polizia giudiziaria stessa, al momentodell'acquisizione del telefono cellulare, selezionare ed acquisire copia forense delsolo contenuto rilevante e pertinente ai fini dell'indagine in corso.La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta anche conforme ai princìpidi diritto sopra illustrati, avendo ritenuto che il sequestro dell'intero contenuto deltelefono, in attesa di effettuare una ragionata ed accurata selezione dei soli datirilevanti ai fini dell'indagine, selezione da effettuare necessariamente all'esito delleulteriori indagini nel frattempo svolte, risultava certamente proporzionata inrelazione alle esigenze probatorie perseguite con la misura cautelare reale, fermorestando l'obbligo del pubblico ministero di acquisire in tempi ragionevoli ilcontenuto rilevante.A fronte della diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, le doglianzedel ricorrente si sottraggono ad una puntuale disamina critica degli argomenti delgiudice del riesame, facendo leva sul generico riferimento a precedenti di questaCorte, non puntualmente correlati alla fattispecie concreta, relativa alla convalidadi un sequestro eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria nella fase iniziale delleindagini, a distanza di soli quattro giorni dalla acquisizione della notizia di reato.5.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla aggiungendo leargomentazioni contenute nella memoria del 18 febbraio 2026, che riproponeargomentazioni già poste a fondamento del terzo motivo di ricorso.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona in funzione di giudicedel riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva, con allegati, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, Maria LuisaMiranda, ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi diricorso e ai motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Verona ha confermato il decreto del 15 ottobre 2025 del pubblicoministero di convalida del sequestro probatorio di urgenza effettuato dalla poliziagiudiziaria il 13 ottobre 2025.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 63 cod. proc. pen., 250cod. proc. pen., 254 cod. proc. pen., 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc.pen. e conseguente inutilizzabilità degli atti processuali acquisiti.Si deduce l'inutilizzabilità patologica delle sommarie informazioni assunteda [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025, in violazione dell’art. 63, comma 1, cod.proc. pen., utilizzate dal Tribunale per ritenere sussistente il fumus del delitto dicui all’art. 648 cod. pen.Si deduce l'inutilizzabilità di rilievi fotografici effettuati dalla poliziagiudiziaria nella medesima occasione ed aventi ad oggetto la corrispondenzacostituita dalle conversazioni tramite l’applicazione “whatsapp” presenti all'internodel telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], in assenza del previo sequestro deltelefono cellulare autorizzato dal pubblico ministero.Si deduce, infine, che il decreto di perquisizione e sequestro è statoeseguito in assenza del preventivo avviso all'indagato del diritto di farsi assistereda un difensore, in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod.proc. pen.2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.  quanto allasussistenza del fumus commissi delicti.Si deduce che, ai fini della configurabilità del fumus del reato di cui all'art.648 cod. pen., il Tribunale avrebbe dovuto individuare il reato presupposto,quantomeno nella sua tipologia, mentre, invece, nella fattispecie si sarebbelimitato a qualificare l'oggetto del reato come orologi o altri gioielli «di provenienzaillecita» o «di dubbia provenienza», elementi che, di per sé considerati, nonsarebbero sufficienti a individuare la tipologia del delitto presupposto dellaricettazione addebitata al [OSCURATO:PERSONA].2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 253cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen. e 355 cod. proc. pen. con riferimento allaviolazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare emotivazione meramente apparente.Si deduce che il pubblico ministero, in violazione del principio diproporzionalità del sequestro probatorio, aveva omesso di indicare le ragioni perle quali si era ritenuto di procedere al sequestro del telefono e, dunque, anche didati del tutto estranei alla vicenda oggetto di indagine, anziché operare unaselezione mirata di ciò che rilevava per l'accertamento in corso, di indicare i criteridi ricerca dei contenuti all'interno dei dispositivi elettronici e di indicare i tempientro i quali le attività tecniche dovevano concludersi.Si deduce che il Tribunale, nel rigettare tale doglianza, si era limitato ariconoscere la legittimità del sequestro in ragione dell'assenza di personale tecnicoinformatico che potesse essere di supporto alla polizia giudiziaria della selezionedel solo materiale di effettivo interesse per le indagini «salvo restando l'obbligodel pubblico ministero di estrapolare in tempi brevi il contenuto rilevante deglismartphone in sequestro», e ad affermare che «dopodiché gli apparecchi e le copieforensi dei dati digitali non pertinenti al reato per cui si procede vannoimmediatamente restituiti agli interessati».2.4. Con atto del 18 febbraio 2026 la difesa ha presentato una memoriacon un motivo aggiunto, contenente argomentazioni a specificazione del terzomotivo di ricorso, concernente la violazione del principio di proporzionalità eadeguatezza della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fondato su doglianzein parte manifestamente infondate e in parte non consentite.2.1. Quanto alla questione dell’inutilizzabilità patologica delle sommarieinformazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025 in violazione dell'art63, comma 1, cod. proc. pen., che sarebbero state utilizzate dal Tribunale perritenere sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., deve rilevarsiche il Tribunale ha espressamente ritenuto inutilizzabili le sommarie informazionirese dall’indagato, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.È manifestamente infondata anche la questione dell’inutilizzabilità di rilievifotografici effettuati dalla polizia giudiziaria nella medesima occasione ed aventiad oggetto la corrispondenza costituita dalle conversazioni tramite “whatsapp”presenti all'interno del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (“IPhone 16 pro”),asseritamente in assenza del previo sequestro del telefono cellulare autorizzatodal pubblico ministero; emerge, invero, dall’ordinanza impugnata che il sequestroè stato regolarmente autorizzato dal pubblico ministero, con decreto trasmessotramite posta elettronica il 13 ottobre 2025 alle ore 13.18 al maresciallo [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Verona e che il sequestro è stato eseguito solo allesuccessive ore 14.50.2.2. La difesa contesta anche la regolarità formale di tale decreto diperquisizione, quanto alla prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alle 13:18del 13 ottobre 2025 alla polizia giudiziaria e quanto al mancato previo avvisoall’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.Trattasi di doglianza inammissibile in quanto il decreto di perquisizione delpubblico ministero del 13 ottobre 2025 ore 13.18, avente ad oggetto il telefonocellulare “IPhone 16 pro” del ricorrente, non è stato oggetto di impugnazionedavanti al Tribunale e, dunque, la questione risulta essere stata tardivamenteposta per la prima volta a questa Corte di legittimità.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazionedi legge quanto al fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., è inammissibile.3.1. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame dellemisure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc.pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez.5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255 – 01).3.2. In tema di sequestro probatorio, la Corte ha affermato che, in sede diriesame del sequestro in parola, il Tribunale è chiamato a verificare l'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazionealla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudiziodi merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento allaidoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utilel'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto,non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimentodi esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996,dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella,Rv. 267007 – 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 – 01).Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezzadell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere ilfatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera“postulazione” della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero laprospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.3.3. La motivazione del Tribunale è del tutto congrua sul punto, avendoevidenziato gli elementi di fatto dai quali poteva evincersi la sussistenza del fumusdel reato di cui all'art. 648 cod. pen. e la congruenza dell'ipotesi di reatoprospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare, con argomentazioni logicheche, sulla base dei principi sopra enunciati, si sottraggono a censure rilevabili inquesta sede (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del principiodi proporzionalità della misura cautelare reale, è infondato.4.1. L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, conriferimento al sequestro probatorio, è stato affermato dalle Sezioni unite nellasentenza “Bevilacqua” del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226711 – 01) ed è stato successivamente ribadito dalla sentenza “Botticelli” del2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).Nella sentenza “Bevilacqua”, le Sezioni Unite hanno statuito che, ancheper le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di provadeve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alpresupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01).La Corte ha sottolineato che questa interpretazione è l’unica compatibilecon i limiti costituzionali e convenzionali alla compressione del diritto di proprietà,tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 Prot. Add. CEDU, richiedendosi un «giustoequilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo alrispetto dei suoi beni» (pag. 12 della sentenza).4.2.  Questi princìpi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nellasentenza “Botticelli”, con la quale è stato riaffermato che il decreto di sequestroprobatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggettocose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quantoconcisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento deifatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).Le Sezioni Unite “Botticelli” hanno ribadito l’«ineludibile necessità» diun’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. conforme al principio diproporzionalità, che impone un corretto bilanciamento tra interessi pubblici e dirittidel singolo ed hanno altresì evidenziato che la motivazione sulla strumentalitàdella res rispetto all’accertamento penale è essenziale per contenere l’interventopenale entro i limiti costituzionali e convenzionali e per garantire un controllo dilegalità effettivo sulla necessità e durata del vincolo reale.Le Sezioni Unite “Botticelli” hanno, quindi, precisato che il rispetto delprincipio di proporzionalità implica anche il rispetto del principio della “residualità”della misura, in base al quale il sequestro può essere disposto solo quando ilrisultato probatorio non sia raggiungibile con strumenti meno invasivi.4.3. In continuità con i princìpi sanciti dalla Sezioni Unite, che hannovalorizzato l’onere motivazionale quale strumento di controllo del rispetto delprincipio di proporzionalità del sequestro probatorio, è stato affermato chel'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto disequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi ilcorpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoriaperseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte delpubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concretoil fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché allanatura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il merorichiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione perla quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad essopertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023,Santandrea, Rv. 285348 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv.274781 – 01).4.4. Questi condivisibili princìpi di diritto sono stati ulteriormenteapprofonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al sequestroprobatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici,che costituisce una misura particolarmente invasiva della vita privata, in quantol'accesso a tali supporti di dati fornisce non solo informazioni relative alle condotteoggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della sferapersonale. In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che il sequestro didispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essereproporzionato sotto diversi profili, di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.In particolare, si è riconosciuto che, nel caso di sequestro probatorio didispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefonicellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, il decreto delpubblico ministero, ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsialla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumento dicomunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalitàdella misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare leragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, inalternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo la giustificazione dellaperimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuatatale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei datinon rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03; Sez. 6,n. 17677 del 29/1/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; conformi: Sez. 6, n. 1286del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; Sez. 2, n. 34324 del25/09/2025, Resmini, non massimata sul punto).Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite ed ilsacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilitàesclusiva dei dati personali archiviati.4.5. È stato, però, anche considerato che la necessaria perimetrazione delsequestro probatorio, quanto all’oggetto, alla delimitazione temporale dei datirilevanti per le indagini ed alla indicazione dei tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, in caso di sequestro di dispositivi informatici o telematici, richiede lapredisposizione di strumenti tecnici e l’impiego di tecnici dotati di competenzespecialistiche, non compatibile con la natura di atto “a sorpresa” del sequestro,specie quando - come nella fattispecie in esame - esso sia effettuato di urgenzadalla polizia giudiziaria nella fase iniziale delle indagini.L’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio va, dunque,necessariamente calibrato in relazione al momento processuale in cui è stataadottata la misura ed alla entità di dati da esaminare.A tal proposito, la Corte ha affermato che il contemperamento tra lecontrapposte esigenze dell'autorità giudiziaria e del privato può essere assicuratosolo di questi ultimi - che si protragga per il tempo ragionevolmente necessario alcompimento di tale verifica, tenuto conto delle eventuali difficoltà tecniche diapprensione dei dati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 – 01;Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 – 01).La giurisprudenza di legittimità fa, invero, riferimento all'indicazione neldecreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per laconsapevolezza della necessità per il pubblico ministero di fruire di un termine perestrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è ilnovero degli stessi e tenuto conto delle difficoltà tecniche di apprensione dei dati.Ed invero, la Corte ha affermato che, nella fase di acquisizione della prova,al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto -potenzialmente - rilevanti per le indagini, il pubblico ministero può disporre unsequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto delprincipio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cosesottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessarioper gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessatopuò presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario,anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del11/11/2016, Amores, Rv. 268489 – 01; conforme: Sez. 5, n. 16622 del14/03/2017, Storari, Rv. 270018 – 01), quali l’istanza di restituzione ai sensidell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, il ricorso al giudice per le indaginipreliminari ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e al tribunale delriesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno ilcanone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perduranteprotrazione del vincolo reale.4.6. Per quanto riguarda il criterio della ragionevole durata degliaccertamenti è stato anche chiarito che la necessità di garantire la proporzionalitàdel vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, lanecessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decretoo di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, in quanto il pubblico ministero nonsarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all'atto dell'emissione deldecreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modoeccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell'autorità giudiziaria volteall'accertamento dei reati.È stato quindi stabilito, condivisibilmente, che ove il vincolo abbia adoggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità digarantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decretodispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in mododeterminato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministeroin grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, inmodo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare,anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza direstituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigettodavanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, DiDomenico, Rv. 289205 – 01).4.7. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie,oggetto di scrutinio da parte del Tribunale è stato il decreto del pubblico ministerodel 15 ottobre 2025, ore 12.37, con il quale è stato convalidato il sequestroeseguito dalla polizia giudiziaria in data 13 ottobre 2025 ore 19.30 all’esito dellaperquisizione effettuata presso l’abitazione del ricorrente ed avente ad oggetto untelefono “iPhone 11” in disuso e privo di scheda sim, che nel ricorso si allega esserenella disponibilità dello stesso, oltre al telefono cellulare “iPhone 13” comprensivodi scheda sim di proprietà della convivente [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente,estraneo pertanto all’oggetto delle doglianze avanzate in questa sede, e ad altradocumentazione relativamente alla quale non è stata prospettata alcunadoglianza.Dall’ordinanza impugnata emerge che la notizia di reato risale a quattrogiorni prima del sequestro quando, in data 9 ottobre 2025, militari della Guardiadi finanza di Verona, a seguito della segnalazione effettuata dal responsabile dellasede di Verona della “DHL Express” circa la presenza presso i loro uffici di un plicocontenente una rilevante somma di denaro in contanti, si recavano presso lasuddetta filiale dove ponevano in sequestro una somma di denaro di 11.800,00euro.Il decreto di sequestro probatorio risulta, pertanto, essere stato emesso inuna fase embrionale delle indagini, subito dopo i primi accertamenti esperiti dallapolizia giudiziaria a seguito dei quali si risaliva, mediante tracciamento dellaspedizione, a [OSCURATO:PERSONA], che era la mittente del pacco e,successivamente, in data 13 ottobre 2025, allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale recatosipresso la sede “DHL Express” di Verona a recuperare il suddetto pacco venivaidentificato dalla polizia giudiziaria.L'ordinanza impugnata risulta compiutamente motivata, avendo dato contoche l'attività della polizia giudiziaria, così come la convalida del pubblico ministero,erano da considerarsi legittime, tenuto conto che, in assenza di personale tecnicoinformatico, non era stato possibile alla polizia giudiziaria stessa, al momentodell'acquisizione del telefono cellulare, selezionare ed acquisire copia forense delsolo contenuto rilevante e pertinente ai fini dell'indagine in corso.La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta anche conforme ai princìpidi diritto sopra illustrati, avendo ritenuto che il sequestro dell'intero contenuto deltelefono, in attesa di effettuare una ragionata ed accurata selezione dei soli datirilevanti ai fini dell'indagine, selezione da effettuare necessariamente all'esito delleulteriori indagini nel frattempo svolte, risultava certamente proporzionata inrelazione alle esigenze probatorie perseguite con la misura cautelare reale, fermorestando l'obbligo del pubblico ministero di acquisire in tempi ragionevoli ilcontenuto rilevante.A fronte della diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, le doglianzedel ricorrente si sottraggono ad una puntuale disamina critica degli argomenti delgiudice del riesame, facendo leva sul generico riferimento a precedenti di questaCorte, non puntualmente correlati alla fattispecie concreta, relativa alla convalidadi un sequestro eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria nella fase iniziale delleindagini, a distanza di soli quattro giorni dalla acquisizione della notizia di reato.5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla aggiungendo leargomentazioni contenute nella memoria del 18 febbraio 2026, che riproponeargomentazioni già poste a fondamento del terzo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11597/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 543/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 35/2026DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona in funzione di giudicedel riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva, con allegati, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, Maria LuisaMiranda, ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi diricorso e ai motivi aggiunti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Verona ha confermato il decreto del 15 ottobre 2025 del pubblicoministero di convalida del sequestro probatorio di urgenza effettuato dalla poliziagiudiziaria il 13 ottobre 2025.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 63 cod. proc. pen., 250cod. proc. pen., 254 cod. proc. pen., 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc.pen. e conseguente inutilizzabilità degli atti processuali acquisiti.Si deduce l'inutilizzabilità patologica delle sommarie informazioni assunteda [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025, in violazione dell’art. 63, comma 1, cod.proc. pen., utilizzate dal Tribunale per ritenere sussistente il fumus del delitto dicui all’art. 648 cod. pen.Si deduce l'inutilizzabilità di rilievi fotografici effettuati dalla poliziagiudiziaria nella medesima occasione ed aventi ad oggetto la corrispondenzacostituita dalle conversazioni tramite l’applicazione “whatsapp” presenti all'internodel telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA], in assenza del previo sequestro deltelefono cellulare autorizzato dal pubblico ministero.Si deduce, infine, che il decreto di perquisizione e sequestro è statoeseguito in assenza del preventivo avviso all'indagato del diritto di farsi assistereda un difensore, in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod.proc. pen.2.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.  quanto allasussistenza del fumus commissi delicti.Si deduce che, ai fini della configurabilità del fumus del reato di cui all'art.648 cod. pen., il Tribunale avrebbe dovuto individuare il reato presupposto,quantomeno nella sua tipologia, mentre, invece, nella fattispecie si sarebbelimitato a qualificare l'oggetto del reato come orologi o altri gioielli «di provenienzaillecita» o «di dubbia provenienza», elementi che, di per sé considerati, nonsarebbero sufficienti a individuare la tipologia del delitto presupposto dellaricettazione addebitata al [OSCURATO:PERSONA].2.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 253cod. proc. pen., 275 cod. proc. pen. e 355 cod. proc. pen. con riferimento allaviolazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare emotivazione meramente apparente.Si deduce che il pubblico ministero, in violazione del principio diproporzionalità del sequestro probatorio, aveva omesso di indicare le ragioni perle quali si era ritenuto di procedere al sequestro del telefono e, dunque, anche didati del tutto estranei alla vicenda oggetto di indagine, anziché operare unaselezione mirata di ciò che rilevava per l'accertamento in corso, di indicare i criteridi ricerca dei contenuti all'interno dei dispositivi elettronici e di indicare i tempientro i quali le attività tecniche dovevano concludersi.Si deduce che il Tribunale, nel rigettare tale doglianza, si era limitato ariconoscere la legittimità del sequestro in ragione dell'assenza di personale tecnicoinformatico che potesse essere di supporto alla polizia giudiziaria della selezionedel solo materiale di effettivo interesse per le indagini «salvo restando l'obbligodel pubblico ministero di estrapolare in tempi brevi il contenuto rilevante deglismartphone in sequestro», e ad affermare che «dopodiché gli apparecchi e le copieforensi dei dati digitali non pertinenti al reato per cui si procede vannoimmediatamente restituiti agli interessati».2.4. Con atto del 18 febbraio 2026 la difesa ha presentato una memoriacon un motivo aggiunto, contenente argomentazioni a specificazione del terzomotivo di ricorso, concernente la violazione del principio di proporzionalità eadeguatezza della misura cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto fondato su doglianzein parte manifestamente infondate e in parte non consentite.2.1. Quanto alla questione dell’inutilizzabilità patologica delle sommarieinformazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2025 in violazione dell'art63, comma 1, cod. proc. pen., che sarebbero state utilizzate dal Tribunale perritenere sussistente il fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., deve rilevarsiche il Tribunale ha espressamente ritenuto inutilizzabili le sommarie informazionirese dall’indagato, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.È manifestamente infondata anche la questione dell’inutilizzabilità di rilievifotografici effettuati dalla polizia giudiziaria nella medesima occasione ed aventiad oggetto la corrispondenza costituita dalle conversazioni tramite “whatsapp”presenti all'interno del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (“IPhone 16 pro”),asseritamente in assenza del previo sequestro del telefono cellulare autorizzatodal pubblico ministero; emerge, invero, dall’ordinanza impugnata che il sequestroè stato regolarmente autorizzato dal pubblico ministero, con decreto trasmessotramite posta elettronica il 13 ottobre 2025 alle ore 13.18 al maresciallo [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Verona e che il sequestro è stato eseguito solo allesuccessive ore 14.50.2.2. La difesa contesta anche la regolarità formale di tale decreto diperquisizione, quanto alla prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alle 13:18del 13 ottobre 2025 alla polizia giudiziaria e quanto al mancato previo avvisoall’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.Trattasi di doglianza inammissibile in quanto il decreto di perquisizione delpubblico ministero del 13 ottobre 2025 ore 13.18, avente ad oggetto il telefonocellulare “IPhone 16 pro” del ricorrente, non è stato oggetto di impugnazionedavanti al Tribunale e, dunque, la questione risulta essere stata tardivamenteposta per la prima volta a questa Corte di legittimità.3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di violazionedi legge quanto al fumus del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., è inammissibile.3.1. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame dellemisure cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto puòessere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc.pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazionemeramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise normeprocessuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio dilegittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui allalett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua,Rv. 226710 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez.5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255 – 01).3.2. In tema di sequestro probatorio, la Corte ha affermato che, in sede diriesame del sequestro in parola, il Tribunale è chiamato a verificare l'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazionealla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudiziodi merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento allaidoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utilel'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto,non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimentodi esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996,dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella,Rv. 267007 – 01; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053 – 01).Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezzadell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere ilfatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera“postulazione” della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero laprospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato.3.3. La motivazione del Tribunale è del tutto congrua sul punto, avendoevidenziato gli elementi di fatto dai quali poteva evincersi la sussistenza del fumusdel reato di cui all'art. 648 cod. pen. e la congruenza dell'ipotesi di reatoprospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare, con argomentazioni logicheche, sulla base dei principi sopra enunciati, si sottraggono a censure rilevabili inquesta sede (pag. 3 dell’ordinanza impugnata).4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del principiodi proporzionalità della misura cautelare reale, è infondato.4.1. L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, conriferimento al sequestro probatorio, è stato affermato dalle Sezioni unite nellasentenza “Bevilacqua” del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226711 – 01) ed è stato successivamente ribadito dalla sentenza “Botticelli” del2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).Nella sentenza “Bevilacqua”, le Sezioni Unite hanno statuito che, ancheper le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di provadeve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alpresupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 – 01).La Corte ha sottolineato che questa interpretazione è l’unica compatibilecon i limiti costituzionali e convenzionali alla compressione del diritto di proprietà,tutelato dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 Prot. Add. CEDU, richiedendosi un «giustoequilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo alrispetto dei suoi beni» (pag. 12 della sentenza).4.2.  Questi princìpi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nellasentenza “Botticelli”, con la quale è stato riaffermato che il decreto di sequestroprobatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggettocose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quantoconcisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento deifatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).Le Sezioni Unite “Botticelli” hanno ribadito l’«ineludibile necessità» diun’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. conforme al principio diproporzionalità, che impone un corretto bilanciamento tra interessi pubblici e dirittidel singolo ed hanno altresì evidenziato che la motivazione sulla strumentalitàdella res rispetto all’accertamento penale è essenziale per contenere l’interventopenale entro i limiti costituzionali e convenzionali e per garantire un controllo dilegalità effettivo sulla necessità e durata del vincolo reale.Le Sezioni Unite “Botticelli” hanno, quindi, precisato che il rispetto delprincipio di proporzionalità implica anche il rispetto del principio della “residualità”della misura, in base al quale il sequestro può essere disposto solo quando ilrisultato probatorio non sia raggiungibile con strumenti meno invasivi.4.3. In continuità con i princìpi sanciti dalla Sezioni Unite, che hannovalorizzato l’onere motivazionale quale strumento di controllo del rispetto delprincipio di proporzionalità del sequestro probatorio, è stato affermato chel'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto disequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi ilcorpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoriaperseguita con l'apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte delpubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concretoil fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché allanatura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il merorichiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione perla quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad essopertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023,Santandrea, Rv. 285348 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv.274781 – 01).4.4. Questi condivisibili princìpi di diritto sono stati ulteriormenteapprofonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al sequestroprobatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici,che costituisce una misura particolarmente invasiva della vita privata, in quantol'accesso a tali supporti di dati fornisce non solo informazioni relative alle condotteoggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della sferapersonale. In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che il sequestro didispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essereproporzionato sotto diversi profili, di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.In particolare, si è riconosciuto che, nel caso di sequestro probatorio didispositivi informatici o telematici, tra cui rientrano certamente anche i telefonicellulari capaci di conservare un'enorme mole di dati riservati, il decreto delpubblico ministero, ove intenda accedere al vaglio del suo contenuto e non limitarsialla mera acquisizione dell'apparecchio telefonico quale strumento dicomunicazione, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalitàdella misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare leragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, inalternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, indicando i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo la giustificazione dellaperimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuatatale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei datinon rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03; Sez. 6,n. 17677 del 29/1/2025, Donadini, Rv. 288139 – 01; conformi: Sez. 6, n. 1286del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; Sez. 2, n. 34324 del25/09/2025, Resmini, non massimata sul punto).Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare lasussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite ed ilsacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilitàesclusiva dei dati personali archiviati.4.5. È stato, però, anche considerato che la necessaria perimetrazione delsequestro probatorio, quanto all’oggetto, alla delimitazione temporale dei datirilevanti per le indagini ed alla indicazione dei tempi entro cui verrà effettuata taleselezione, in caso di sequestro di dispositivi informatici o telematici, richiede lapredisposizione di strumenti tecnici e l’impiego di tecnici dotati di competenzespecialistiche, non compatibile con la natura di atto “a sorpresa” del sequestro,specie quando - come nella fattispecie in esame - esso sia effettuato di urgenzadalla polizia giudiziaria nella fase iniziale delle indagini.L’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio va, dunque,necessariamente calibrato in relazione al momento processuale in cui è stataadottata la misura ed alla entità di dati da esaminare.A tal proposito, la Corte ha affermato che il contemperamento tra lecontrapposte esigenze dell'autorità giudiziaria e del privato può essere assicuratosolo di questi ultimi - che si protragga per il tempo ragionevolmente necessario alcompimento di tale verifica, tenuto conto delle eventuali difficoltà tecniche diapprensione dei dati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 – 01;Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 – 01).La giurisprudenza di legittimità fa, invero, riferimento all'indicazione neldecreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per laconsapevolezza della necessità per il pubblico ministero di fruire di un termine perestrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è ilnovero degli stessi e tenuto conto delle difficoltà tecniche di apprensione dei dati.Ed invero, la Corte ha affermato che, nella fase di acquisizione della prova,al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto -potenzialmente - rilevanti per le indagini, il pubblico ministero può disporre unsequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto delprincipio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cosesottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessarioper gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessatopuò presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario,anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del11/11/2016, Amores, Rv. 268489 – 01; conforme: Sez. 5, n. 16622 del14/03/2017, Storari, Rv. 270018 – 01), quali l’istanza di restituzione ai sensidell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, il ricorso al giudice per le indaginipreliminari ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. e al tribunale delriesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno ilcanone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la perduranteprotrazione del vincolo reale.4.6. Per quanto riguarda il criterio della ragionevole durata degliaccertamenti è stato anche chiarito che la necessità di garantire la proporzionalitàdel vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, lanecessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decretoo di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, in quanto il pubblico ministero nonsarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all'atto dell'emissione deldecreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modoeccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell'autorità giudiziaria volteall'accertamento dei reati.È stato quindi stabilito, condivisibilmente, che ove il vincolo abbia adoggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità digarantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decretodispositivo, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in mododeterminato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni diestrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministeroin grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio di penalizzare, inmodo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei beni contestare,anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanza direstituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigettodavanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, DiDomenico, Rv. 289205 – 01).4.7. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, nella fattispecie,oggetto di scrutinio da parte del Tribunale è stato il decreto del pubblico ministerodel 15 ottobre 2025, ore 12.37, con il quale è stato convalidato il sequestroeseguito dalla polizia giudiziaria in data 13 ottobre 2025 ore 19.30 all’esito dellaperquisizione effettuata presso l’abitazione del ricorrente ed avente ad oggetto untelefono “iPhone 11” in disuso e privo di scheda sim, che nel ricorso si allega esserenella disponibilità dello stesso, oltre al telefono cellulare “iPhone 13” comprensivodi scheda sim di proprietà della convivente [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente,estraneo pertanto all’oggetto delle doglianze avanzate in questa sede, e ad altradocumentazione relativamente alla quale non è stata prospettata alcunadoglianza.Dall’ordinanza impugnata emerge che la notizia di reato risale a quattrogiorni prima del sequestro quando, in data 9 ottobre 2025, militari della Guardiadi finanza di Verona, a seguito della segnalazione effettuata dal responsabile dellasede di Verona della “DHL Express” circa la presenza presso i loro uffici di un plicocontenente una rilevante somma di denaro in contanti, si recavano presso lasuddetta filiale dove ponevano in sequestro una somma di denaro di 11.800,00euro.Il decreto di sequestro probatorio risulta, pertanto, essere stato emesso inuna fase embrionale delle indagini, subito dopo i primi accertamenti esperiti dallapolizia giudiziaria a seguito dei quali si risaliva, mediante tracciamento dellaspedizione, a [OSCURATO:PERSONA], che era la mittente del pacco e,successivamente, in data 13 ottobre 2025, allo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale recatosipresso la sede “DHL Express” di Verona a recuperare il suddetto pacco venivaidentificato dalla polizia giudiziaria.L'ordinanza impugnata risulta compiutamente motivata, avendo dato contoche l'attività della polizia giudiziaria, così come la convalida del pubblico ministero,erano da considerarsi legittime, tenuto conto che, in assenza di personale tecnicoinformatico, non era stato possibile alla polizia giudiziaria stessa, al momentodell'acquisizione del telefono cellulare, selezionare ed acquisire copia forense delsolo contenuto rilevante e pertinente ai fini dell'indagine in corso.La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta anche conforme ai princìpidi diritto sopra illustrati, avendo ritenuto che il sequestro dell'intero contenuto deltelefono, in attesa di effettuare una ragionata ed accurata selezione dei soli datirilevanti ai fini dell'indagine, selezione da effettuare necessariamente all'esito delleulteriori indagini nel frattempo svolte, risultava certamente proporzionata inrelazione alle esigenze probatorie perseguite con la misura cautelare reale, fermorestando l'obbligo del pubblico ministero di acquisire in tempi ragionevoli ilcontenuto rilevante.A fronte della diffusa motivazione dell'ordinanza impugnata, le doglianzedel ricorrente si sottraggono ad una puntuale disamina critica degli argomenti delgiudice del riesame, facendo leva sul generico riferimento a precedenti di questaCorte, non puntualmente correlati alla fattispecie concreta, relativa alla convalidadi un sequestro eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria nella fase iniziale delleindagini, a distanza di soli quattro giorni dalla acquisizione della notizia di reato.5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nulla aggiungendo leargomentazioni contenute nella memoria del 18 febbraio 2026, che riproponeargomentazioni già poste a fondamento del terzo motivo di ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris