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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14217/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo e tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 28 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, e 223 L.F. (fatto commesso in Arezzo il 10 luglio 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si censura sotto il profilo del vizio di motivazione l'affermazione di responsabilità dell'imputato, giacché questi, in quanto piccolo imprenditore non sarebbe stato obbligato a tenere le scritture contabili dalla cui mancanza il curatore fallimentare aveva, invece, fatto discendere l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il volume dell'impresa fallita, è generico e manifestamente infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 1, n. 51843 del 14/11/2014, Rv. 261608; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262198), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo e tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 28 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, e 223 L.F. (fatto commesso in Arezzo il 10 luglio 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, con il quale si censura sotto il profilo del vizio di motivazione l'affermazione di responsabilità dell'imputato, giacché questi, in quanto piccolo imprenditore non sarebbe stato obbligato a tenere le scritture contabili dalla cui mancanza il curatore fallimentare aveva, invece, fatto discendere l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il volume dell'impresa fallita, è generico e manifestamente infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 1, n. 51843 del 14/11/2014, Rv. 261608; Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262198), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14217/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris