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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38334/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto in appartamento, aggravato da violenza sulle cose.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di impugnazione (sebbene siano rubricati con specifica titolazione come cinque), di seguito riportati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo il GALATI denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc.pen. per carenza di prova nonché insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la sua responsabilità penale per il solo rinvenimento in loco di tre impronte digitali riconducibili allo stesso.

Non sarebbero inoltre stati svolti accertamenti (ad esempio tramite celle telefoniche) circa la sua effettiva presenza in Bagheria, dove erano avvenuti i fatti, nella data del 12 maggio 2015, né reperita la refurtiva presso la sua abitazione.

2.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc.pen. per l'eccessività del trattamento sanzionatorio, attesa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sebbene avesse solo precedenti di polizia, per la supposta sussistenza della recidiva specifica.

2.3. Il GALATI lamenta, inoltre, erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed lett. e), cod.proc.pen. quanto all'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e all'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose.

Il ricorrente sottolinea soprattutto che, una volta ritenuta la recidiva specifica, considerato l'elevato trattamento sanzionatorio, l'esigenza di adeguare la pena alla gravità dei fatti dovrebbe comportare la concessione delle attenuanti generiche.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso l'imputato contesta il rigetto del motivo di gravame riguardante l'aggravante di aver usato violenza sulle cose, attesa la mancanza nelle emergenze istruttorie di ogni prova in tale direzione.

2.5. Il GALATI censura ulteriormente, con il quinto motivo, la sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai criteri seguiti per la determinazione in concreto della pena comminata in base ai parametri normativi.

2.6. Il ricorrente deduce, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. All'esame dei motivi di ricorso occorre premettere che, nell'ipotesi considerata, le argomentazioni sottese alle due decisioni di merito, in quanto conformi, avendo la sentenza impugnata risposto alle specifiche censure - poi reiterate con il ricorso per cassazione - della difesa dell'appellante rispetto alla pronuncia di primo grado, avallandone le statuizioni, si saldano le une con le altre ai fini dell'esame dei dedotti vizi di motivazione in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2.11 primo motivo è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado (resa nell'ambito di un giudizio abbreviato non condizionato richiesto dallo stesso imputato), ha congruamente motivato sul convincimento al quale la stessa è pervenuta in ordine alla effettiva commissione dell'azione furtiva nell'abitazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo agli accertamenti in loco, compiuti, nell'immediatezza della querela presentata dallo stesso, dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Bagheria, accertamenti esitati in un'accurata relazione di servizio.

In particolare, quest'ultima evidenzia che era stato accertato il percorso seguito per porre in essere l'azione furtiva ed erano state rilevate le impronte digitali del GALATI proprio sulle imposte forzate, mediante il procedimento di prelievo e di confronto seguito istituzionalmente dal Reparto speciale addetto, del quale il ricorrente contesta in modo solo generico ed esplorativo la correttezza.

Del resto non vi era alcun'altra ragione per la quale le impronte dell'imputato avrebbero potuto trovarsi sui vetri dell'imposta della portafinestra della camera da letto e sul vetro rinvenuto sulla superficie superiore del parapetto anteriore di muratura posto a protezione del terrazzo, considerato che la persona offesa ha dichiarato di non conoscere il GALATI, e quest'ultimo si è limitato a negare la propria presenza sul luogo teatro dei fatti.

Il motivo di ricorso, considerato il delineato quadro istruttorio, si palesa dunque manifestamente infondato poiché trascura di considerare il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, del quale la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, per il quale il rilievo di impronte papillari su un oggetto pertinente al reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (ex aliis, Sez. 5, n. 9625 del 24/11/2022, dep. 2023; Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Rv. 282795).

Il ricorrente non ha fornito, del resto, alcuna prova contraria prospettando dubbi di carattere esplorativo sulla sua effettiva presenza in loco e sulla consistenza della refurtiva, il cui mancato rinvenimento presso l'abitazione del GALATI non ha ex se rilievo ai fini dell'accertamento della sua penale responsabilità poiché la stessa avrebbe potuto (come del resto avviene sovente nella prassi) essere occultata altrove.

3. Per ragioni di priorità logica deve essere anteposto all'esame dei motivi sul trattamento sanzionatorio, il quarto motivo di ricorso con il quale l'imputato lamenta la carenza di prova, nei gradi di merito, dell'aggravante dell'utilizzo della violenza sulle cose per introdursi nell'abitazione della persona offesa al fine di commettere l'azione furtiva.

Anche detto motivo è manifestamente infondato in virtù del reperimento delle impronte digitali del GALATI proprio sulle imposte che sono state forzate per introdursi nella villa del Battaglia.

4. Il secondo, il terzo e il quinto motivo che afferiscono al trattamento sanzionatorio possono essere oggetto di valutazione unitaria e sono anch'essi inammissibili.

Sotto un primo aspetto, è manifestamente infondata la doglianza con la quale l'imputato lamenta che non vi sarebbero i presupposti per ritenere integrata la recidiva specifica contestata poiché avrebbe solo precedenti di polizia in ragione delle emergenze del casellario giudiziale dal quale risultano, invece, diverse condanne irrevocabili a carico, anche per il delitto di furto, peraltro nel quinquennio antecedente al fatto.

Nel delineato contesto si colloca, poi, la censura con la quale il GALATI lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche.

Sulle stesse questa Corte ha più volte affermato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 4 Q In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 - 01).

Vi è dunque che resta immune da manifesti vizi logici censurabili in sede di legittimità la sentenza impugnata laddove ha confermato l'omessa concessione delle circostanze generiche al GALATI avendo riguardo ai numerosi precedenti a carico dell'imputato nonché all'irrogazione, sin dal giudizio di primo grado, allo stesso, proprio per adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto anche in considerazione delle conseguenze dell'applicazione della ritenuta recidiva contestata, di una pena edittale contenuta nel minimo, ulteriormente ridotta per il rito abbreviato prescelto.

Alcuna argomentazione adduce, infine, l'imputato a sostegno della richiesta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, quarto comma, cod. pen., con conseguente carenza di specificità del relativo motivo.

4. Il sesto motivo è manifestamente infondato poiché, saldandosi la motivazione della sentenza di primo grado con quella di appello che ne ha confermato integralmente le statuizioni, non vi è stata omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena bensì conferma, pur implicita, della decisione ostativa ad essa già resa dal Tribunale in virtù della carenza dei relativi presupposti, essendo stata comminata al ricorrente una pena superiore ai due anni di reclusione.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto in appartamento, aggravato da violenza sulle cose. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di impugnazione (sebbene siano rubricati con specifica titolazione come cinque), di seguito riportati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il GALATI denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc.pen. per carenza di prova nonché insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la sua responsabilità penale per il solo rinvenimento in loco di tre impronte digitali riconducibili allo stesso. Non sarebbero inoltre stati svolti accertamenti (ad esempio tramite celle telefoniche) circa la sua effettiva presenza in Bagheria, dove erano avvenuti i fatti, nella data del 12 maggio 2015, né reperita la refurtiva presso la sua abitazione. 2.2. Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc.pen. per l'eccessività del trattamento sanzionatorio, attesa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sebbene avesse solo precedenti di polizia, per la supposta sussistenza della recidiva specifica. 2.3. Il GALATI lamenta, inoltre, erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), ed lett. e), cod.proc.pen. quanto all'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e all'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose. Il ricorrente sottolinea soprattutto che, una volta ritenuta la recidiva specifica, considerato l'elevato trattamento sanzionatorio, l'esigenza di adeguare la pena alla gravità dei fatti dovrebbe comportare la concessione delle attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso l'imputato contesta il rigetto del motivo di gravame riguardante l'aggravante di aver usato violenza sulle cose, attesa la mancanza nelle emergenze istruttorie di ogni prova in tale direzione. 2.5. Il GALATI censura ulteriormente, con il quinto motivo, la sentenza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione ai criteri seguiti per la determinazione in concreto della pena comminata in base ai parametri normativi. 2.6. Il ricorrente deduce, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., omessa motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. All'esame dei motivi di ricorso occorre premettere che, nell'ipotesi considerata, le argomentazioni sottese alle due decisioni di merito, in quanto conformi, avendo la sentenza impugnata risposto alle specifiche censure - poi reiterate con il ricorso per cassazione - della difesa dell'appellante rispetto alla pronuncia di primo grado, avallandone le statuizioni, si saldano le une con le altre ai fini dell'esame dei dedotti vizi di motivazione in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2.11 primo motivo è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata, come già quella di primo grado (resa nell'ambito di un giudizio abbreviato non condizionato richiesto dallo stesso imputato), ha congruamente motivato sul convincimento al quale la stessa è pervenuta in ordine alla effettiva commissione dell'azione furtiva nell'abitazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo agli accertamenti in loco, compiuti, nell'immediatezza della querela presentata dallo stesso, dal Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] di Bagheria, accertamenti esitati in un'accurata relazione di servizio. In particolare, quest'ultima evidenzia che era stato accertato il percorso seguito per porre in essere l'azione furtiva ed erano state rilevate le impronte digitali del GALATI proprio sulle imposte forzate, mediante il procedimento di prelievo e di confronto seguito istituzionalmente dal Reparto speciale addetto, del quale il ricorrente contesta in modo solo generico ed esplorativo la correttezza. Del resto non vi era alcun'altra ragione per la quale le impronte dell'imputato avrebbero potuto trovarsi sui vetri dell'imposta della portafinestra della camera da letto e sul vetro rinvenuto sulla superficie superiore del parapetto anteriore di muratura posto a protezione del terrazzo, considerato che la persona offesa ha dichiarato di non conoscere il GALATI, e quest'ultimo si è limitato a negare la propria presenza sul luogo teatro dei fatti. Il motivo di ricorso, considerato il delineato quadro istruttorio, si palesa dunque manifestamente infondato poiché trascura di considerare il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, del quale la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, per il quale il rilievo di impronte papillari su un oggetto pertinente al reato costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei confronti del soggetto al quale le impronte si riferiscono, sicché un'eventuale contraria dimostrazione può provenire solo da quest'ultimo (ex aliis, Sez. 5, n. 9625 del 24/11/2022, dep. 2023; Sez. 2, n. 9963 del 02/02/2022, Rv. 282795). Il ricorrente non ha fornito, del resto, alcuna prova contraria prospettando dubbi di carattere esplorativo sulla sua effettiva presenza in loco e sulla consistenza della refurtiva, il cui mancato rinvenimento presso l'abitazione del GALATI non ha ex se rilievo ai fini dell'accertamento della sua penale responsabilità poiché la stessa avrebbe potuto (come del resto avviene sovente nella prassi) essere occultata altrove. 3. Per ragioni di priorità logica deve essere anteposto all'esame dei motivi sul trattamento sanzionatorio, il quarto motivo di ricorso con il quale l'imputato lamenta la carenza di prova, nei gradi di merito, dell'aggravante dell'utilizzo della violenza sulle cose per introdursi nell'abitazione della persona offesa al fine di commettere l'azione furtiva. Anche detto motivo è manifestamente infondato in virtù del reperimento delle impronte digitali del GALATI proprio sulle imposte che sono state forzate per introdursi nella villa del Battaglia. 4. Il secondo, il terzo e il quinto motivo che afferiscono al trattamento sanzionatorio possono essere oggetto di valutazione unitaria e sono anch'essi inammissibili. Sotto un primo aspetto, è manifestamente infondata la doglianza con la quale l'imputato lamenta che non vi sarebbero i presupposti per ritenere integrata la recidiva specifica contestata poiché avrebbe solo precedenti di polizia in ragione delle emergenze del casellario giudiziale dal quale risultano, invece, diverse condanne irrevocabili a carico, anche per il delitto di furto, peraltro nel quinquennio antecedente al fatto. Nel delineato contesto si colloca, poi, la censura con la quale il GALATI lamenta l'omessa concessione delle attenuanti generiche. Sulle stesse questa Corte ha più volte affermato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 4 Q In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 - 01). Vi è dunque che resta immune da manifesti vizi logici censurabili in sede di legittimità la sentenza impugnata laddove ha confermato l'omessa concessione delle circostanze generiche al GALATI avendo riguardo ai numerosi precedenti a carico dell'imputato nonché all'irrogazione, sin dal giudizio di primo grado, allo stesso, proprio per adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto anche in considerazione delle conseguenze dell'applicazione della ritenuta recidiva contestata, di una pena edittale contenuta nel minimo, ulteriormente ridotta per il rito abbreviato prescelto. Alcuna argomentazione adduce, infine, l'imputato a sostegno della richiesta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, quarto comma, cod. pen., con conseguente carenza di specificità del relativo motivo. 4. Il sesto motivo è manifestamente infondato poiché, saldandosi la motivazione della sentenza di primo grado con quella di appello che ne ha confermato integralmente le statuizioni, non vi è stata omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena bensì conferma, pur implicita, della decisione ostativa ad essa già resa dal Tribunale in virtù della carenza dei relativi presupposti, essendo stata comminata al ricorrente una pena superiore ai due anni di reclusione. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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