CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 luglio 2023
Cassazione n. 50647/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SAVERIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso e dei motivi aggiunti depositati. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alle conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto dei ricorsi ed ha depositato conclusioni scritte con nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRAPANI, in difesa di, [OSCURATO:PERSONA]' SAVERIO, si è riportato ai motivi di ricorso ed motivi aggiunti depositati chiedendone l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' SAVERIO, si è riportato ai motivi chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che in data 3/5/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Trapani il 10/12/2020 in relazione al delitto di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di uno stabilimento balneare confinante con quello del ricorrente, contestatogli come commesso al fine di indurla a rinunciare alla sua attività, ritenuta concorrenziale rispetto a quella del Cassarà. 1.1. A sostegno del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono state prospettate la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il tentativo di estorsione con riferimento alla minaccia, nonché il vizio di motivazione ed il travisamento delle prove per omissione, con riferimento alle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, in particolare, contesta l'affermazione della Corte territoriale (alle pagg. 6 e 12 della sent.) secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sarebbero di per sé attendibili, non essendo la stessa mossa da motivi di astio. Si contesta essere emersa dal giudizio alcuna minaccia ai danni della persona offesa, comunque interessata perché costituitasi parte civile e concorrente del Cassarà nell'attività di gestione di stabilimenti balneari. Le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute riscontrate dalla teste Scalici, comunque legata da un rapporto di unione di fatto con la persona offesa, ora in unione civile, mentre altro teste di riscontro, solo de relato, è il padre della persona offesa, ed altro ancora, il [OSCURATO:PERSONA], avrebbe sollecitato controlli delle autorità competenti non solo presso il lido della Buccellato, ma anche presso quello del ricorrente. 1.2. Con ricorso proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece, il Cassarà ha dedotto quattro motivi di impugnazione: 1.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'attendibilità della persona offesa. 1.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussunzione del fatto nella fattispecie di estorsione continuata anziché in quello di minaccia. 1.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussunzione del fatto nella fattispecie di estorsione continuata anziché in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone. 1.2.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena determinato per la continuazione. 2. Successivamente, in data 18/7/2023, il ricorrente ha presentato motivi nuovi a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. che le censure rivolte nel giudizio di appello al giudizio di attendibilità della persona offesa sarebbero state disattese con mere formule di stile;2.2. che, invece, con riferimento al secondo ed al terzo motivo di ricorso, andava riconosciuta la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, che si assumono inidonee a supportare un'accusa di estorsione; 2.3. che, con riferimento al quarto motivo di ricorso, l'annullamento del trattamento sanzionatorio si impone anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/20233, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 terzo comma Cost., e 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo 3. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2. La sentenza impugnata, confermando la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di tentata estorsione continuata per avere, nella sua qualità di proprietario dello stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]", ubicato nella spiaggia di Scopello, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare alla sua attività dibestione dello stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]", confinante con quello del ricorrente. Il percorso argomentativo della sentenza rende adeguatamente conto della ricostruzione dei fatti oggetto del capo di imputazione, effettuata, senza incorrere in illogicità evidenti e determinanti, nel pieno rispetto dei criteri di valutazione della prova posti dall'art. 192 cod. proc. pen., ed in particolare nel rispetto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione con specifico riferimento al tema della valutazione della testimonianza della persona offesa, secondo cui a queste non si applicano regole dettate dall'art. 192, comma 3 terzo, cod. proc. pen., ben potendo le dichiarazioni della persona offesa essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214 che, in motivazione, ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, Rv. 282558). La Corte territoriale, peraltro, ha mostrato di tener conto del "contesto di conflittualità che caratterizza le vicende in esame" (pag. 3 della sentenza), ed ha anche evidenziato che "l'esistenza di contrasti tra il Cassarà e la Buccellato" è stata "ammessa da tutti i testi sentiti in dibattimento" (pag. 13), poi ancorando, però, il giudizio di piena attendibilità della persona offesa al contenuto della sua testimonianza, "apparsa ancorata al crudo accadimento dei fatti, senza dispensare giudizi e senza lasciarsi andare ad enfatizzazioni di sorta". Se è vero che l'assenza di "motivi di astio, di rancore o di risentimento personale tali da indurla al mendacio", riconosciuti dalla sentenza alla persona offesa, mal si concilia con la prospettazione di un contesto di forte concorrenza e contrasti tra i titolari dei due lidi balneari emerso dalle sentenze di merito, è anche vero che la sentenza non sembra escludere del tutto i predetti sentimenti della persona offesa, quanto piuttosto escludere che questi possano averla indotta al mendacio, alla luce dei toni, del contenuto e delle modalità della testimonianza, e ciò nonostante la Buccellato si sia costituita parte civile. Per quel che più rileva, però, è che, nonostante il rigoroso vaglio di attendibilità intrinseca della testimonianza della Buccellato, la Corte territoriale ha, comunque, prudenzialmente proceduto al riscontro delle dichiarazioni della persona offesa con altri elementi, suggerito come solo eventuale dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, così evidenziando che, contrariamente all'assunto difensivo, la testimonianza del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castellammare de Golfo non era idonea né a supportare, né a smentire la narrazione della persona offesa, che invece è risultata riscontrata dalle deposizioni del padre della Buccellato, della teste [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha anche dato conto del fatto che il padre della persona offesa ha riferito solo circostanze apprese de relato e che, successivamente ai fatti, la teste Scalici ha contratto unione civile con la stessa Buccellato, ma ha correttamente evidenziato che tali circostanze non sono idonee ad escludere le testimonianze del Buccellato e della Scalici da ogni valenza probatoria, ed ha anche evidenziato, però, l'ulteriore riscontro costituito dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], indifferente alle parti, che la sentenza di primo grado -che per sua natura si integra con quella di appello, trattandosi di cd. doppia conforme, costituendo con questa un tutt'uno - ha ricordato aver riferito di aver sollecitato controlli nel lido della Buccellato su richiesta del ricorrente, giacché "il più attivo nell'attività anticoncorrenziale svolta contro la Buccellato era proprio l'odierno imputato, istigato dal padre". Nessuna illogicità evidente può, pertanto, riconoscersi nel giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della teste Buccellato sul quale i giudici di merito hanno fondato il riconoscimento della penale responsabilità del Cassarà in ordine al tentativo di estorsione ascrittogli, anche alla luce dei riscontri che la narrazione della persona offesa ha ricevuto da altre testimonianze. 3. Sono manifestamente infondati, invece, il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali sono state prospettate diverse qualificazioni giuridiche della condotta ascritta al ricorrente, peraltro senza adeguatamente confrontarsi con la sentenza impugnata, laddove questa ha evidenziato le finalità del ricorrente di costringere [OSCURATO:PERSONA] a rinunciare alla gestione dello stabilimento balneare confinante con quello gestito dal Cassarà, al quale, sulla base del compendio probatorio dinanzi ricordato, sono state attribuite minacce all'incolumità della famiglia della persona offesa, aggressioni fisiche e (6< ripetute denunce volte ad indurla ad abbandonare la sua attività, anche con frasi come "devi lasciare il tuo lido, altrimenti succedono delle cose brutte a te e alla tua famiglia ... ... ancora non ti è bastato ... da qui ti devi levare..": premesso che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), sicché la violenza o la minaccia integrano la fattispecie estorsiva soltanto qualora mirino all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, emerge inequivocabilmente dalla sentenza impugnata, pertanto, che la Buccellato non è stata fatta oggetto di minacce fini a sé stesse, tali da poter configurare l'ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen., bensì di minacce finalizzate a liberare il Cassarà dalla concorrenza dello stabilimento balneare vicino al proprio, pretesa in alcun modo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria, né il ricorrente ha dedotto le ragioni in virtù delle quali possa essersi ritenuto titolare di un diritto tutelabile in giudizio. 4. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve rilevarsi che, con i motivi aggiunti, la difesa del Cassarà non ha specificato le ragioni per le quali la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo possano indurre a qualificare il fatto di lieve entità, tanto da ipotizzare l'applicabilità al caso di specie dei principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/20233. Pur vertendosi in ipotesi di continuazione interna, con riferimento ad un unico reato per il quale è stata irrogata una pena vicina ai minimi edittali, però, non può ritenersi manifestamente infondato il quarto motivo del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia indicato l'aumento per la continuazione, invocando, peraltro, la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte in deve in tema di più reati unificati dalla continuazione, secondo la quale il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). 5. Successivamente alla pronuncia della Corte territoriale, in data 8/7/2022 il reato contestato all'imputato, meramente tentato, si è però estinto per intervenuta prescrizione, considerando i periodi di sospensione di questa e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali, mentre all'infondatezza dei motivi di ricorso in ordine alla responsabilità del ricorrente consegue la conferma delle statuizioni civili e la condanna del Cassarà alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi eu