CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 30116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21830/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 123 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 2 - ricorrenti successivi contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.404/2019 depositata il 11/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato che, ancor prima della proposta di definizione anticipata, è stata depositata una rinuncia al ricorso, ma da parte dei difensori dei ricorrenti successivi, sebbene con imputazione di essa ad “[OSCURATO:PERSONA] ed altri”; Rilevato che l’Amanzi è uno dei ricorrenti principali, difesi da altro difensore, difensore che anzi, rispetto all’adunanza camerale poi fissata e non tenutasi, ha depositato difese nel merito; Ritenuto, peraltro, che, a questo punto ed anche a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato per tutti, ricorrenti principali e successivi e deve provvedersi comunque a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che il controricorso è stato notificato ai soli difensori dei ricorrenti successivi, sicché non possono certamente essere condannati alle spese, nonostante la soccombenza, i ricorrenti principali;Rilevato che rispetto all’atto di rinuncia depositato dai difensori dei ricorrenti successivi, ma con le erroneità di cui si è detto, la parte pubblica ha sottoscritto per adesione e l’istanza conteneva anche la richiesta di compensazione delle spese; Considerato complessivamente tutto quanto appena detto e, per quanto occorre possa, che i ricorsi sono anteriori alla prima pronuncia (Cass. 32716/2019) che ha modificato, in senso sfavorevole ai ricorrenti, il precedente indirizzo, sicché appaiono ricorrere i presupposti per la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Dichiaraintegralmente estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le pa