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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13127/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 22665 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22665del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: PRZFNC 59H18 H467M ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRS CRL61B07 B104H ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi (C.F.: NGLLGU 38C09 H467A) [OSCURATO:PERSONA] Antonietta (C.F.: VRDNNT 41A55 H467Y ) rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F: MPR RSO73D65 D643D) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Barin. 1136/2020, pubblicatain data 23 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere(tra l’altro e per quanto abbia ancora rilievo nella presente sede)il risarci- mento dei danni a suo dire conseguenti alla mancata ottempe- ranza degli stessi ad una sentenza, passata in giudicato, che li Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 aveva condannati alla chiusura di un giunto tecnico esistente tra i fabbricati di rispettiva proprietà.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Foggia.

La Corte d’appello di Bari ha confermato, nel merito, la deci- sione di primo grado(riformando esclusivamente il capo rela- tivo alla regolamentazione delle spese di lite).

Ricorre il Perazzo, sulla base di tremotivi.

Resistono con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazionedegli artt. 99, 112 e 345 c.p.c.; artt. 111, co. 6, Cost. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c. , in relazione all ’ art.360 n. 4 c.p.c.; nonchédegli artt. 2909, 1227, 1° comma c.c., e art. 41 c.p., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.»; segnatamente: «1.A – Violazione o falsa applicazionedegli artt. 99, 112 c.p.c. e 2909 c.c., per erronea applicazione del giudicato e per mancata cor- relazione tra chiesto e pronunciato. 1.B –Violazione degli art. 111, 6° c.

Cost. e 132, n. 4 cpc , per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione su alcuni profili, ed in quanto perplessa od incomprensibile su altri. 1.C -Violazione o falsa applicazionedegli artt. 2909 c.c. e 1227, 1° comma c.c. e 41c.p., per erronea applicazione del giudicato, e per non aver accertato autonomamente le cause successive.1.D - S ulla ul- teriore violazione e falsa applicazionedegli artt. 99, 112 e 345 c.p.c.nonché dell ’ art. 1227, 1° comma c.c. ».

Il ricorrente deduce – in sintesi – che i giudici del merito non avrebbero interpretato correttamente la domanda da lui Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 proposta, anche in relazione alla precedente pronuncia, passata in giudicato, posta a fondamento della stessa; di conseguenza, non essendo stato correttamente individuato l’oggetto effettivo delle sue pretese, la decisione impugnata sarebbe viziata per violazione dei principi in tema di preclusioni derivanti dal giudi- cato, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; tale decisione sarebbe, inoltre, contrad- dittoria sul piano logico ed erronea in diritto, con riguardo all’in- dividuazione della condotta illecita dei convenuti, della loro re- sponsabilità e del nesso di causa tra la stessa ed i danni lamen- tati.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 1.1 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto egli stesso riferisce nel ricorso, avrebbe chiesto, nel presente giudizio, il risarci- mento dei danni che assume di averesubito, a partire dal mese di ottobre 2004, in conseguenza dell’omessa esecuzione, da partedei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei lavori di elimina- zione di un giunto tecnico, vale a dire di una intercapedine esi- stente tra i fabbricati di rispettiva proprietà, che era causa di infiltrazioni dannose nel suo immobile, sebbene i predetti lavori fossero stati oggetto di una condanna giudiziale pronunciata a carico dei convenutistessi, in virtù di una sentenza emessa nel 2004 e passata in cosa giudicata.

La corte d’appello (conformemente a quanto già statuito dal tribunale in primo grado) ha rigettato la domanda, ritenendo: a) che, poiché con la precedente pronuncia,passata in giudi- cato, era stata accertata la concorrente responsabilità delle parti in causa per le infiltrazioni di acque meteoriche nel fabbri- cato del Perazzo, provenienti dall’intercapedine (o giunto tec- nico) esistente tra i due fabbricati,non fosse più possibile met- tere in discussione tale concorrente responsabilità; b) che i danni di cui il Perazzo aveva chiesto il risarcimento con l’atto introduttivo del presente giudizio, cioè quelli Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 asseritamente verificatisi dopo l’ottobre 2004, a causa della mancata attuazione della pronuncia di condanna alla elimina- zione dell’intercapedine emessa all’epoca a carico dei conve- nuti, non solo non erano stati provati ma, in realtà, non erano stati neanche sufficientemente e specificamente allegati nella loro esatta consistenza materiale, essendo stata formulata la originaria domanda risarcitoria in termini talmente generici da non consentire una effettiva verifica della sussistenza dei pre- giudizidedotti; c) che tali lacune assertive della domanda proposta non pote- vano essere sanate in sede di gravame, mediante nuove e più specifiche allegazioni in merito ai pretesi danni effettuate per la prima volta in quel grado del giudizio, essendo esse tali da al- terare sostanzialmente il thema decidendum; d) che gli unici concreti fatti dannosi già allegati con la domanda originaria, cioè l’esistenza di un ordine sindacale di sgombero del fabbricato dell’attore ed il suo conseguente necessario tra- sferimentoin altro immobile, insieme con la famiglia, facevano riferimento ad eventi risalenti in realtà a molti anni prima che fosse emessa la sentenza di condanna all’eliminazione del giunto tecnico posta a base della nuova domanda proposta nel presente giudizio(precisamente, si trattava di eventi risalenti all’anno 1998, mentre la condanna era intervenuta solo nel 2004)e, dunque, non era possibile ricondurli con certezza, sul piano causale, a condotte o fatti successivi alla predetta sen- tenza; e) che, d’altra parte, la mancata eliminazione dell’intercapedine tra i fabbricati, da parte dei convenuti, era in effetti imputabile allo stesso attore, il quale non aveva loro consentito l’effettua- zione delle opere necessarie, sostenendo di dover prima prov- vedere al consolidamento della muratura del proprio fabbricato, senza però mai provvedervi.

Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 La corte d’appello, ha, in definitiva, escluso: a) sia la sussi- stenza di una colposa condotta illecita o, comunque, di un ina- dempimento colposo dei convenuti alle obbligazioni sugli stessi gravanti, cioè di condotte (idonee a dar luogo a danni risarcibili) distinte ed autonome rispetto a quanto già accertato nel prece- dente giudizio all’esito del quale si era formato il giudicato sulla corresponsabilità delle parti per le infiltrazioni che avevano danneggiato il fabbricato del Perazzo; b) sia la adeguata all e- gazione e la conseguente prova di specifici danni concreti subiti da quest’ultimo ed effettivamente riconducibili, sotto il profilo eziologico, ad eventi collocabili cronologicamente nel periodo temporale cui lo stesso aveva fatto espresso riferimento, nel presente giudizio, quale fondamento della sua domanda risar- citoria. 1.2Tanto premesso, in primo luogo va escluso in radice il de- dotto vizio di assenza di una effettiva e adeguata motivazione a sostegno della decisione impugnata.

La relativa censura, in particolare esposta nel profilo 1.B dell’ar- ticolato motivo di ricorso in esame, è, del resto , formulata in modo non sufficientemente specifico, risolvendosi, in sostanza, nella mera enunciazione di principi di astratto diritto e nel ri- chiamo di vari precedenti, ma senza un riferimento concreto alla vicenda sostanziale e processuale.

In ogni caso, come si è già chiarito, la decisione impugnata deve ritenersi, a giudizio di questa Corte, sostenuta da motiva- zione del tutto adeguata, non meramente apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico, oltre che coerente con le domande proposte. 1.3Neanche possono avere seguito le ulteriori censure relative alla pretesa violazione delle disposizioni di legge in tema di giu- dicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronun- ciato, di cui ai profili 1.A, 1.C e 1.D del motivo di ricorso in esame.

Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 1.3.1La censura di violazione delle norme in tema di giudicato risulta inammissibile, ancor prima che infondata, in quanto enunciata in termini del tutto generici, senza un adeguato ri- chiamo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., allo specifico contenuto della precedente decisione su cui il giudi- cato stesso si è formato e, in particolare, delle statuizioni della stessa in relazione alle quali la corte d’appello, con la pronuncia impugnata nella presente sede, avrebbe, secondo il ricorrente, erroneamente ritenuto sussistente la preclusione di cui all’art.2909 c.c., nell’escludere che si potesse rimettere in discussione l’affermazione della concorrente responsabilità delle parti per le infiltrazioni di acque meteoriche nel fabbricato del Perazzo, pro- venienti dall’intercapedine esistente tra questo ed il contiguo fabbricato dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.2La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è, invece, senz’altro infondata.

La corte d’appello ha correttamente interpretato la domanda proposta dall’attore Perazzo e, altrettanto correttamente, ha in- dividuato il suo oggetto nei pretesi danni derivanti dalla man- cata attuazione, da parte dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della condanna (derivante da sentenza definitiva) ad eliminare l’intercapedine tra i rispettivi fabbricati, per il periodo succes- sivo all’ottobre 2004.

L’ha, però, rigettata, come sopra più dettagliatamente esposto, avendo ritenuto insufficiente la prova di tali danni e, ancor prima, la specifica allegazione degli stessi, nonché la stessa sussistenza di una condotta colposa o inadempiente imputabile ai convenuti.

Non è pertanto ravvisabile, nella decisione impugnata, alcun vizio, sotto il profilo della corrispondenza tra il chiesto ed il pro- nunciato. 1.4 Per quanto attiene alle ulteriori censure, è sufficiente os- servare che il difetto di una allegazione sufficientemente Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 specifica dei danni di cui era stato chiesto il risarcimento da parte dell’attore costituisce argomento di carattere assorbente, che porta ad escludereogni rilievo, ai fini dell’esito del giudizio, alla dedotta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1227 c.c. e 41 c.p.(formulate, in particolare, al punto 1.C del motivo di ricorso in esame), così come diquelle richiamate nel profilo 1.D (incluse quelle relative alla pretesa violazione dell’art. 345 c.p.c., in ordine alla quale si fa rinvio anche a quanto sarà os- servato in relazione al successivo motivo di ricorso), peraltro di per sé inammissibili anche perché non supportate da un ade- guato e specifico richiamo al contenuto degli atti su cui si fon- dano. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 99, 112, 163, e 183 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 cpc; nonché artt. 2043 e 2056 c.c. in relazione all’art.360 n. 3 »; segnatamente: « 2.A – Violazione degli artt.99, 163 e 183 c.p.c., per aver ritenuto non specificata la do- manda nonostante gli elementi in atti, e la preclusione in ap- pello, ancorché trattasi semplice puntualizzazione. 2.B –Viola- zionedegli art.111, 6° c.

Cost. e 132, n. 4 cpc , per motivazione perplessa od apparente sulla interpretazione della domanda. 2.C -Violazionedegli artt. 112 c.p.c., 2043, 2059 e 2056 c.c. , per omessa pronuncia e mancata sussunzione della fattispecie sotto tali norme».

Il ricorrente contesta ancora la pretesa erronea interpretazione della domanda da lui proposta, in particolare sotto il profilo della ritenuta genericità dell’allegazione dei danni di cui aveva chiesto il risarcimento, della insufficienza della prova degli stessi, nonché sotto il profilo della ritenuta inammissibilità delle specificazioni operate in sede di gravame.

Anche questo motivo è in parte inammissibileed in parte infon- dato.

Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 Come già rilevato in relazione al primo motivo del ricorso, la domanda proposta in primo grado dall’attore è stata corretta- mente interpretata e ricostruita nel suo oggetto dalla corte d’appello, ma è stata ritenuta infondata in quanto non soste- nuta da idonee allegazioni e da sufficienti elementi di prova in relazione ai danni di cui è stato chiesto il risarcimento.

In proposito, si è anche rilevato – e va ribadito – che la deci- sione impugnata risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, essa non è sindacabile nella pre- sente sede.

Va,altresì, ribadito che altrettanto corretto risulta il rilievo, da parte della corte territoriale, dell’inammissibilità dell’allega- zione, solo in sede di gravame, di specifici profili di danno non allegati in primo grado, né sopravvenuti rispetto al momento dell’instaurazione del giudizio, trattandosi di allegazioni eviden- temente tali da alterare l’effettivo thema decidendume pregiu- dicare il diritto di difesa della controparte, come tali da ritenersi vietate ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

Ne consegue che va esclusa la dedotta violazione delle disposi- zioni normative richiamate dal ricorrente nel motivo di ricorso in esame, peraltro in buona parte consistenti nella reiterazione –sotto diverso profilo – di quelle formulate con il primo motivo, già esaminate e ritenute infondate.

Per ogni altro aspetto, il motivo di ricorso in esame si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto riservati ai giudici del merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 1123, 1226 e 1227 c.c. richiamati dall ’ art. 2056 c.c. ; e degli artt.2043, 2059, 2727 e 2729 c.c., e 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3; nonchédegli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, 2° comma n. 4 c.p.c. in Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ; nonch é omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionein relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.»; segnatamente: «3.A --Violazione degli artt. 111, 6° c.

Cost. e 132 n.4 cpc, per motivazione contraddittoria su alcuni profili, perplessa od apparente su altri. 3.B –Violazione dell ’ art.112 c.p.c., per omessa pronuncia anche in termini concorsuali. 3.C –Violazione degli artt. 115 e 116, 167 c.p.c. per aver igno- rato le prove offerte, e per violazione del principio di non con- testazione. 3.D –Omesso esame di fatti decisivi, avendo stato omesso l’esame di tutte le prove offerte sebbene decisive. 3.E –Violazionedegli artt. 1123, 1126, 2043, 2059, 2056, 2727, 2729 c.c., per manca sussunzione della fattispecie sotto tali norme, e mancato utilizzo delle presunzioni e del criterio equi- tativo attesa la natura del danno. 3.F – Violazione degli artt.113, 115 cpc e 24 Cost., avendo la Corte abdicato alla sua fun- zione giurisdizionale».

Il ricorrente contesta, ancora una volta, il mancato riconosci- mento del risarcimento dei danni oggetto della sua domanda, sostenendo che, quanto meno, avrebbe dovuto ammettersi una responsabilità concorrente dei convenuti in ordine agli stessi e avrebbe potuto procedersi alla loro liquidazione in via equitativa e/o sulla base di presunzioni.

Il motivo è, ancora una volta, in parte inammissibileed in parte infondato.

Come già ampiamente chiarito in relazione ai precedenti motivi di ricorso, la corte d’appello,ancor prima del rilievo dell’insuffi- cienza della relativa prova, ha ritenuto del tutto generica la stessa allegazione dei danni di cui il ricorrente ha chiesto il ri- sarcimento, non essendo stata adeguatamente specificata neanche la loro esatta consistenza materiale, in relazione alle condotte illecite imputate ai convenuti (e non potendo ammet- tersi nuove allegazioni in sede di gravame, sotto tale profilo).

Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 Tale rilievo, come già visto fondato sulla corretta interpreta- zione della domanda avanzata in primo grado e sull’altrettanto corretta esclusione dell’ammissibilità di successive allegazioni effettuate solo in sede di gravame, è sostenuto da adeguata motivazione, non sindacabile nella presente sede.

Orbene, in difetto di una adeguata allegazione e di una suffi- ciente prova di danni risarcibili, da una parte non ha rilievo,ai fini dell’esito del giudizio, la questione relativa alla eventuale sussistenza di una responsabilità concorrente o esclusiva delle parti, mentre, dall’altra parte, è da ritenere correttamente esclusa anche la possibilità di una liquidazione del relativo im- porto in via equitativa ovvero sulla base di presunzioni. 4.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 4.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 22665 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22665del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: PRZFNC 59H18 H467M ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRS CRL61B07 B104H ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi (C.F.: NGLLGU 38C09 H467A) [OSCURATO:PERSONA] Antonietta (C.F.: VRDNNT 41A55 H467Y ) rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F: MPR RSO73D65 D643D) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Barin. 1136/2020, pubblicatain data 23 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere(tra l’altro e per quanto abbia ancora rilievo nella presente sede)il risarci- mento dei danni a suo dire conseguenti alla mancata ottempe- ranza degli stessi ad una sentenza, passata in giudicato, che li Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 aveva condannati alla chiusura di un giunto tecnico esistente tra i fabbricati di rispettiva proprietà. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Foggia. La Corte d’appello di Bari ha confermato, nel merito, la deci- sione di primo grado(riformando esclusivamente il capo rela- tivo alla regolamentazione delle spese di lite). Ricorre il Perazzo, sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazionedegli artt. 99, 112 e 345 c.p.c.; artt. 111, co. 6, Cost. e 132, co. 2, n. 4 c.p.c. , in relazione all ’ art.360 n. 4 c.p.c.; nonchédegli artt. 2909, 1227, 1° comma c.c., e art. 41 c.p., in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.»; segnatamente: «1.A – Violazione o falsa applicazionedegli artt. 99, 112 c.p.c. e 2909 c.c., per erronea applicazione del giudicato e per mancata cor- relazione tra chiesto e pronunciato. 1.B –Violazione degli art. 111, 6° c. Cost. e 132, n. 4 cpc , per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione su alcuni profili, ed in quanto perplessa od incomprensibile su altri. 1.C -Violazione o falsa applicazionedegli artt. 2909 c.c. e 1227, 1° comma c.c. e 41c.p., per erronea applicazione del giudicato, e per non aver accertato autonomamente le cause successive.1.D - S ulla ul- teriore violazione e falsa applicazionedegli artt. 99, 112 e 345 c.p.c.nonché dell ’ art. 1227, 1° comma c.c. ». Il ricorrente deduce – in sintesi – che i giudici del merito non avrebbero interpretato correttamente la domanda da lui Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 proposta, anche in relazione alla precedente pronuncia, passata in giudicato, posta a fondamento della stessa; di conseguenza, non essendo stato correttamente individuato l’oggetto effettivo delle sue pretese, la decisione impugnata sarebbe viziata per violazione dei principi in tema di preclusioni derivanti dal giudi- cato, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; tale decisione sarebbe, inoltre, contrad- dittoria sul piano logico ed erronea in diritto, con riguardo all’in- dividuazione della condotta illecita dei convenuti, della loro re- sponsabilità e del nesso di causa tra la stessa ed i danni lamen- tati. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 1.1 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto egli stesso riferisce nel ricorso, avrebbe chiesto, nel presente giudizio, il risarci- mento dei danni che assume di averesubito, a partire dal mese di ottobre 2004, in conseguenza dell’omessa esecuzione, da partedei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei lavori di elimina- zione di un giunto tecnico, vale a dire di una intercapedine esi- stente tra i fabbricati di rispettiva proprietà, che era causa di infiltrazioni dannose nel suo immobile, sebbene i predetti lavori fossero stati oggetto di una condanna giudiziale pronunciata a carico dei convenutistessi, in virtù di una sentenza emessa nel 2004 e passata in cosa giudicata. La corte d’appello (conformemente a quanto già statuito dal tribunale in primo grado) ha rigettato la domanda, ritenendo: a) che, poiché con la precedente pronuncia,passata in giudi- cato, era stata accertata la concorrente responsabilità delle parti in causa per le infiltrazioni di acque meteoriche nel fabbri- cato del Perazzo, provenienti dall’intercapedine (o giunto tec- nico) esistente tra i due fabbricati,non fosse più possibile met- tere in discussione tale concorrente responsabilità; b) che i danni di cui il Perazzo aveva chiesto il risarcimento con l’atto introduttivo del presente giudizio, cioè quelli Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 asseritamente verificatisi dopo l’ottobre 2004, a causa della mancata attuazione della pronuncia di condanna alla elimina- zione dell’intercapedine emessa all’epoca a carico dei conve- nuti, non solo non erano stati provati ma, in realtà, non erano stati neanche sufficientemente e specificamente allegati nella loro esatta consistenza materiale, essendo stata formulata la originaria domanda risarcitoria in termini talmente generici da non consentire una effettiva verifica della sussistenza dei pre- giudizidedotti; c) che tali lacune assertive della domanda proposta non pote- vano essere sanate in sede di gravame, mediante nuove e più specifiche allegazioni in merito ai pretesi danni effettuate per la prima volta in quel grado del giudizio, essendo esse tali da al- terare sostanzialmente il thema decidendum; d) che gli unici concreti fatti dannosi già allegati con la domanda originaria, cioè l’esistenza di un ordine sindacale di sgombero del fabbricato dell’attore ed il suo conseguente necessario tra- sferimentoin altro immobile, insieme con la famiglia, facevano riferimento ad eventi risalenti in realtà a molti anni prima che fosse emessa la sentenza di condanna all’eliminazione del giunto tecnico posta a base della nuova domanda proposta nel presente giudizio(precisamente, si trattava di eventi risalenti all’anno 1998, mentre la condanna era intervenuta solo nel 2004)e, dunque, non era possibile ricondurli con certezza, sul piano causale, a condotte o fatti successivi alla predetta sen- tenza; e) che, d’altra parte, la mancata eliminazione dell’intercapedine tra i fabbricati, da parte dei convenuti, era in effetti imputabile allo stesso attore, il quale non aveva loro consentito l’effettua- zione delle opere necessarie, sostenendo di dover prima prov- vedere al consolidamento della muratura del proprio fabbricato, senza però mai provvedervi. Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 La corte d’appello, ha, in definitiva, escluso: a) sia la sussi- stenza di una colposa condotta illecita o, comunque, di un ina- dempimento colposo dei convenuti alle obbligazioni sugli stessi gravanti, cioè di condotte (idonee a dar luogo a danni risarcibili) distinte ed autonome rispetto a quanto già accertato nel prece- dente giudizio all’esito del quale si era formato il giudicato sulla corresponsabilità delle parti per le infiltrazioni che avevano danneggiato il fabbricato del Perazzo; b) sia la adeguata all e- gazione e la conseguente prova di specifici danni concreti subiti da quest’ultimo ed effettivamente riconducibili, sotto il profilo eziologico, ad eventi collocabili cronologicamente nel periodo temporale cui lo stesso aveva fatto espresso riferimento, nel presente giudizio, quale fondamento della sua domanda risar- citoria. 1.2Tanto premesso, in primo luogo va escluso in radice il de- dotto vizio di assenza di una effettiva e adeguata motivazione a sostegno della decisione impugnata. La relativa censura, in particolare esposta nel profilo 1.B dell’ar- ticolato motivo di ricorso in esame, è, del resto , formulata in modo non sufficientemente specifico, risolvendosi, in sostanza, nella mera enunciazione di principi di astratto diritto e nel ri- chiamo di vari precedenti, ma senza un riferimento concreto alla vicenda sostanziale e processuale. In ogni caso, come si è già chiarito, la decisione impugnata deve ritenersi, a giudizio di questa Corte, sostenuta da motiva- zione del tutto adeguata, non meramente apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico, oltre che coerente con le domande proposte. 1.3Neanche possono avere seguito le ulteriori censure relative alla pretesa violazione delle disposizioni di legge in tema di giu- dicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronun- ciato, di cui ai profili 1.A, 1.C e 1.D del motivo di ricorso in esame. Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 1.3.1La censura di violazione delle norme in tema di giudicato risulta inammissibile, ancor prima che infondata, in quanto enunciata in termini del tutto generici, senza un adeguato ri- chiamo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., allo specifico contenuto della precedente decisione su cui il giudi- cato stesso si è formato e, in particolare, delle statuizioni della stessa in relazione alle quali la corte d’appello, con la pronuncia impugnata nella presente sede, avrebbe, secondo il ricorrente, erroneamente ritenuto sussistente la preclusione di cui all’art.2909 c.c., nell’escludere che si potesse rimettere in discussione l’affermazione della concorrente responsabilità delle parti per le infiltrazioni di acque meteoriche nel fabbricato del Perazzo, pro- venienti dall’intercapedine esistente tra questo ed il contiguo fabbricato dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.2La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è, invece, senz’altro infondata. La corte d’appello ha correttamente interpretato la domanda proposta dall’attore Perazzo e, altrettanto correttamente, ha in- dividuato il suo oggetto nei pretesi danni derivanti dalla man- cata attuazione, da parte dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della condanna (derivante da sentenza definitiva) ad eliminare l’intercapedine tra i rispettivi fabbricati, per il periodo succes- sivo all’ottobre 2004. L’ha, però, rigettata, come sopra più dettagliatamente esposto, avendo ritenuto insufficiente la prova di tali danni e, ancor prima, la specifica allegazione degli stessi, nonché la stessa sussistenza di una condotta colposa o inadempiente imputabile ai convenuti. Non è pertanto ravvisabile, nella decisione impugnata, alcun vizio, sotto il profilo della corrispondenza tra il chiesto ed il pro- nunciato. 1.4 Per quanto attiene alle ulteriori censure, è sufficiente os- servare che il difetto di una allegazione sufficientemente Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 specifica dei danni di cui era stato chiesto il risarcimento da parte dell’attore costituisce argomento di carattere assorbente, che porta ad escludereogni rilievo, ai fini dell’esito del giudizio, alla dedotta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1227 c.c. e 41 c.p.(formulate, in particolare, al punto 1.C del motivo di ricorso in esame), così come diquelle richiamate nel profilo 1.D (incluse quelle relative alla pretesa violazione dell’art. 345 c.p.c., in ordine alla quale si fa rinvio anche a quanto sarà os- servato in relazione al successivo motivo di ricorso), peraltro di per sé inammissibili anche perché non supportate da un ade- guato e specifico richiamo al contenuto degli atti su cui si fon- dano. 2.Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 99, 112, 163, e 183 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.4 cpc; nonché artt. 2043 e 2056 c.c. in relazione all’art.360 n. 3 »; segnatamente: « 2.A – Violazione degli artt.99, 163 e 183 c.p.c., per aver ritenuto non specificata la do- manda nonostante gli elementi in atti, e la preclusione in ap- pello, ancorché trattasi semplice puntualizzazione. 2.B –Viola- zionedegli art.111, 6° c. Cost. e 132, n. 4 cpc , per motivazione perplessa od apparente sulla interpretazione della domanda. 2.C -Violazionedegli artt. 112 c.p.c., 2043, 2059 e 2056 c.c. , per omessa pronuncia e mancata sussunzione della fattispecie sotto tali norme». Il ricorrente contesta ancora la pretesa erronea interpretazione della domanda da lui proposta, in particolare sotto il profilo della ritenuta genericità dell’allegazione dei danni di cui aveva chiesto il risarcimento, della insufficienza della prova degli stessi, nonché sotto il profilo della ritenuta inammissibilità delle specificazioni operate in sede di gravame. Anche questo motivo è in parte inammissibileed in parte infon- dato. Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 Come già rilevato in relazione al primo motivo del ricorso, la domanda proposta in primo grado dall’attore è stata corretta- mente interpretata e ricostruita nel suo oggetto dalla corte d’appello, ma è stata ritenuta infondata in quanto non soste- nuta da idonee allegazioni e da sufficienti elementi di prova in relazione ai danni di cui è stato chiesto il risarcimento. In proposito, si è anche rilevato – e va ribadito – che la deci- sione impugnata risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, essa non è sindacabile nella pre- sente sede. Va,altresì, ribadito che altrettanto corretto risulta il rilievo, da parte della corte territoriale, dell’inammissibilità dell’allega- zione, solo in sede di gravame, di specifici profili di danno non allegati in primo grado, né sopravvenuti rispetto al momento dell’instaurazione del giudizio, trattandosi di allegazioni eviden- temente tali da alterare l’effettivo thema decidendume pregiu- dicare il diritto di difesa della controparte, come tali da ritenersi vietate ai sensi dell’art. 345 c.p.c.. Ne consegue che va esclusa la dedotta violazione delle disposi- zioni normative richiamate dal ricorrente nel motivo di ricorso in esame, peraltro in buona parte consistenti nella reiterazione –sotto diverso profilo – di quelle formulate con il primo motivo, già esaminate e ritenute infondate. Per ogni altro aspetto, il motivo di ricorso in esame si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto riservati ai giudici del merito e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 1123, 1226 e 1227 c.c. richiamati dall ’ art. 2056 c.c. ; e degli artt.2043, 2059, 2727 e 2729 c.c., e 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3; nonchédegli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, 2° comma n. 4 c.p.c. in Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ; nonch é omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionein relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.»; segnatamente: «3.A --Violazione degli artt. 111, 6° c. Cost. e 132 n.4 cpc, per motivazione contraddittoria su alcuni profili, perplessa od apparente su altri. 3.B –Violazione dell ’ art.112 c.p.c., per omessa pronuncia anche in termini concorsuali. 3.C –Violazione degli artt. 115 e 116, 167 c.p.c. per aver igno- rato le prove offerte, e per violazione del principio di non con- testazione. 3.D –Omesso esame di fatti decisivi, avendo stato omesso l’esame di tutte le prove offerte sebbene decisive. 3.E –Violazionedegli artt. 1123, 1126, 2043, 2059, 2056, 2727, 2729 c.c., per manca sussunzione della fattispecie sotto tali norme, e mancato utilizzo delle presunzioni e del criterio equi- tativo attesa la natura del danno. 3.F – Violazione degli artt.113, 115 cpc e 24 Cost., avendo la Corte abdicato alla sua fun- zione giurisdizionale». Il ricorrente contesta, ancora una volta, il mancato riconosci- mento del risarcimento dei danni oggetto della sua domanda, sostenendo che, quanto meno, avrebbe dovuto ammettersi una responsabilità concorrente dei convenuti in ordine agli stessi e avrebbe potuto procedersi alla loro liquidazione in via equitativa e/o sulla base di presunzioni. Il motivo è, ancora una volta, in parte inammissibileed in parte infondato. Come già ampiamente chiarito in relazione ai precedenti motivi di ricorso, la corte d’appello,ancor prima del rilievo dell’insuffi- cienza della relativa prova, ha ritenuto del tutto generica la stessa allegazione dei danni di cui il ricorrente ha chiesto il ri- sarcimento, non essendo stata adeguatamente specificata neanche la loro esatta consistenza materiale, in relazione alle condotte illecite imputate ai convenuti (e non potendo ammet- tersi nuove allegazioni in sede di gravame, sotto tale profilo). Ric. n. 22665/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 Tale rilievo, come già visto fondato sulla corretta interpreta- zione della domanda avanzata in primo grado e sull’altrettanto corretta esclusione dell’ammissibilità di successive allegazioni effettuate solo in sede di gravame, è sostenuto da adeguata motivazione, non sindacabile nella presente sede. Orbene, in difetto di una adeguata allegazione e di una suffi- ciente prova di danni risarcibili, da una parte non ha rilievo,ai fini dell’esito del giudizio, la questione relativa alla eventuale sussistenza di una responsabilità concorrente o esclusiva delle parti, mentre, dall’altra parte, è da ritenere correttamente esclusa anche la possibilità di una liquidazione del relativo im- porto in via equitativa ovvero sulla base di presunzioni. 4.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 4.500,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 13127/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris