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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 14199/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15015/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II 50 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] II 50 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero registro generale 15015/2024 Numero sezionale 380/2025 Numero di raccolta generale 14199/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NEPRIX, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1100/2024 depositata il 15/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; letta l’accettazione della proposta di definizione con contestuale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, deve provvedersi sulle spese da liquidarsi come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 15015/2024 Numero sezionale 380/2025 Numero di raccolta generale 14199/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 ciascuna per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15015/2024 Numero sezionale 380/2025 Numero di raccolta generale 14199/2025 Data pubblicazione 28/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15015/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II 50 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] II 50 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Numero registro generale 15015/2024 Numero sezionale 380/2025 Numero di raccolta generale 14199/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NEPRIX, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1100/2024 depositata il 15/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; letta l’accettazione della proposta di definizione con contestuale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., stante la mancata accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, deve provvedersi sulle spese da liquidarsi come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 15015/2024 Numero sezionale 380/2025 Numero di raccolta generale 14199/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 ciascuna per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15015/2024 Numero sezionale 380/2025 Numero di raccolta generale 14199/2025 Data pubblicazione 28/05/2025
Decreto Cassazione n. 14199/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris