CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 32560/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato gbeneficiodella sospensione condizionale della pen concesso a [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 25/6/2024 si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta competenza della Corte di Appello di Lecce in quanto il titolo per la quale questa era competente non è più in esecuzione né è eseguibile; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice dell'esecuzione si è correttamente attenuto al pacifico principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per cui ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. il giudice competente per l'esecuzione è il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento e ciò a prescindere se questo sia o meno in esecuzione ovvero se sia eseguibile o meno (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Corte appello Napoli, Rv. 282011 - 01 «Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo. (Fattispecie relativa a conflitto di competenza relativo ad incidente di esecuzione promosso per l'applicazione del criterio del cumulo giuridico»). Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende