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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 33861/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I iche ha concluso chiedendo/udito il difensore] Procedimento a trattazione scritta.Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 marzo 2025, il Tribunale di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 20 giorni di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma . 3, d.lgs. n. 159/2011, per aver violato, il 29 dicembre 2022, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano con divieto di ritorno per la durata di anni tre, misura applicata dal Questore di Milano con provvedimento del 14 novembre 2022 notificato in pari data.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Milano che lo rigettava con sentenza del 16 gennaio 2026.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti a ottenere l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano.

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 10, comma 2, dl. n. 14 del 2017, convertito dalla

I. n. 48 dei 2017 modificata dal d.l. n. 113 del 2018, convertito dalla

I. n. 132 del 2018.

La ricorrente afferma che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che il provvedimento contenente il foglio di via obbligatorio era stato emesso in mancanza dei presupposti di legge, quantomeno in ordine a una completa valutazione circa il pericolo per la sicurezza pubblica.

3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La ricorrente afferma che il giudice di appello avrebbe dovuto concederle in considerazione della condotta processuale collaborativa tenuta dall'imputata, dell'assenza di precedenti penali gravi, delle sue condizioni personali e sociali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

21.1. Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di responsabilità penale dell'imputata e l'infondatezza del corrispondente motivo di appello.

1.2. L'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che, qualora le persone indicate nell'art. 1 della stessa legge siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza, il questore può, con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, ordinare di lasciare il territorio del comune in cui si trovino inibendo loro di ritornarvi senza preventiva autorizzazione per un periodo non superiore a tre anni.

Dal testo della norma '/citato art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 emerge che gli elementi essenziali della misura di prevenzione personale costituita dal rimpatrio con foglio di via obbligatorio sono la valutazione di pericolosità formulata dalia suddetta autorità di polizia nei confronti del destinatario e l'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza, verso il quale essa deve essere avviata, con il contestuale divieto di permanere nel luogo in cui si è recata.

Nel caso in esame, non emerge che il provvedimento del Questore di Milano sia viziato da illegittimità sotto alcun profilo, perché risulta emesso in presenza dei presupposti stabiliti della legge.

Pertanto, non poteva essere disapplicato dal giudice penale.

La sentenza impugnata, che ha ritenuto in tal senso, si rivela pienamente corretta, munita di sufficiente motivazione.

Essa supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).

È stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i 3parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento. (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959 - 01).

Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Rv. 281999 — 02).

L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01).

La valutazione circa la configurabilità delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio altamente discrezionale correlato agli elementi del caso concreto, affinché la pena irrogata sia coerente al fatto realizzato.

Il giudizio sulla valutazione di dette circostanze può essere censurato in sede di legittimità solo laddove la motivazione del giudice del merito sia manifestamente illogica, contraddittoria, ovvero del tutto estranea ai parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. 2.2.

Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice di appello ha coerentemente evidenziato che «depone contro il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la presenza di numerosi, anche recenti e specifici, precedenti penali, ma anche l'assenza di qualsivoglia elemento positivo, valorizzabile nel senso richiesto».

A fronte di tali argomenti, le doglianze difensive si presentano meramente riproduttive di quelle proposte al giudice di appello e non si confrontano con la motivazione resa da quest'ultimo sul punto.

La difesa propone una ulteriore rivalutazione del merito, adducendo un aspecifico vizio di illogicità argomentativa, a fronte di una chiara valutazione che ha condotto alla ragionevole negazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sonnnnafindicatai nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] I iche ha concluso chiedendo/udito il difensore] Procedimento a trattazione scritta.Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 marzo 2025, il Tribunale di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 20 giorni di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma . 3, d.lgs. n. 159/2011, per aver violato, il 29 dicembre 2022, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano con divieto di ritorno per la durata di anni tre, misura applicata dal Questore di Milano con provvedimento del 14 novembre 2022 notificato in pari data. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Milano che lo rigettava con sentenza del 16 gennaio 2026. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti a ottenere l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano. 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 10, comma 2, dl. n. 14 del 2017, convertito dalla I. n. 48 dei 2017 modificata dal d.l. n. 113 del 2018, convertito dalla I. n. 132 del 2018. La ricorrente afferma che il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che il provvedimento contenente il foglio di via obbligatorio era stato emesso in mancanza dei presupposti di legge, quantomeno in ordine a una completa valutazione circa il pericolo per la sicurezza pubblica. 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La ricorrente afferma che il giudice di appello avrebbe dovuto concederle in considerazione della condotta processuale collaborativa tenuta dall'imputata, dell'assenza di precedenti penali gravi, delle sue condizioni personali e sociali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 21.1. Dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di responsabilità penale dell'imputata e l'infondatezza del corrispondente motivo di appello. 1.2. L'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che, qualora le persone indicate nell'art. 1 della stessa legge siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza, il questore può, con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, ordinare di lasciare il territorio del comune in cui si trovino inibendo loro di ritornarvi senza preventiva autorizzazione per un periodo non superiore a tre anni. Dal testo della norma '/citato art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 emerge che gli elementi essenziali della misura di prevenzione personale costituita dal rimpatrio con foglio di via obbligatorio sono la valutazione di pericolosità formulata dalia suddetta autorità di polizia nei confronti del destinatario e l'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza, verso il quale essa deve essere avviata, con il contestuale divieto di permanere nel luogo in cui si è recata. Nel caso in esame, non emerge che il provvedimento del Questore di Milano sia viziato da illegittimità sotto alcun profilo, perché risulta emesso in presenza dei presupposti stabiliti della legge. Pertanto, non poteva essere disapplicato dal giudice penale. La sentenza impugnata, che ha ritenuto in tal senso, si rivela pienamente corretta, munita di sufficiente motivazione. Essa supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). È stato chiarito che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i 3parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento. (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959 - 01). Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Rv. 281999 — 02). L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01). La valutazione circa la configurabilità delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio altamente discrezionale correlato agli elementi del caso concreto, affinché la pena irrogata sia coerente al fatto realizzato. Il giudizio sulla valutazione di dette circostanze può essere censurato in sede di legittimità solo laddove la motivazione del giudice del merito sia manifestamente illogica, contraddittoria, ovvero del tutto estranea ai parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. 2.2. Nel caso concreto ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice di appello ha coerentemente evidenziato che «depone contro il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la presenza di numerosi, anche recenti e specifici, precedenti penali, ma anche l'assenza di qualsivoglia elemento positivo, valorizzabile nel senso richiesto». A fronte di tali argomenti, le doglianze difensive si presentano meramente riproduttive di quelle proposte al giudice di appello e non si confrontano con la motivazione resa da quest'ultimo sul punto. La difesa propone una ulteriore rivalutazione del merito, adducendo un aspecifico vizio di illogicità argomentativa, a fronte di una chiara valutazione che ha condotto alla ragionevole negazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sonnnnafindicatai nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. 4 P.Q.M
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