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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 02884/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; R.G.N. 26190/2024 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassa- zione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992.

L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova operata dal giudice del merito con riferimento al giudizio di re- sponsabilità del ricorrente, nonché vizio di violazione di legge in ordine all'assenza di prova della definitività della precedente contestazione amministrativa.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la moti- vazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Come chiarito dai giudici di merito, il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l'at- tività di parcheggiatore o guardiamacchine, a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro in cambio dell'attività svolta, la quale non è un elemento costi- tutivo della fattispecie.

Perché possa ritenersi integrato il reato è pertanto suffi- ciente che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento de- finitivo venga nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività non autorizzata di parcheggiatore.

La Corte territoriale ha dunque adeguatamente motivato che la condotta tipica risultava chiaramente provata dalle deposizioni del teste di P.G.

Quanto al secondo motivo, l'impugnata pronuncia dà atto della definitività della precedente contestazione del 20 dicembre 2018, la quale risulta pienamente provata dal verbale di contestazione acquisito dalla Corte.

A fronte di tale precisa produzione documentale l'odierno ricorrente formula una generica contestazione di mancanza di prova della definitività dell'accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione o richiesta di obla- zione. .

Va dunque ribadito che in ordine alla prova della recidiva nel biennio non è necessario produrre un'attestazione documentale della defínitività dell'accerta- R.G.N. 26190/2024 mento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esem- pio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscri- zione a ruolo oppure la testimonianza dell'a gente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari contrari (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 ; Sez. 7 -, n. 30502 del 10/07/2024 , Truzzi, Rv. 286879 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; R.G.N. 26190/2024 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassa- zione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n. 285/1992. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova operata dal giudice del merito con riferimento al giudizio di re- sponsabilità del ricorrente, nonché vizio di violazione di legge in ordine all'assenza di prova della definitività della precedente contestazione amministrativa. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la moti- vazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Come chiarito dai giudici di merito, il reato di cui all'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992 punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l'at- tività di parcheggiatore o guardiamacchine, a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro in cambio dell'attività svolta, la quale non è un elemento costi- tutivo della fattispecie. Perché possa ritenersi integrato il reato è pertanto suffi- ciente che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento de- finitivo venga nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività non autorizzata di parcheggiatore. La Corte territoriale ha dunque adeguatamente motivato che la condotta tipica risultava chiaramente provata dalle deposizioni del teste di P.G. Quanto al secondo motivo, l'impugnata pronuncia dà atto della definitività della precedente contestazione del 20 dicembre 2018, la quale risulta pienamente provata dal verbale di contestazione acquisito dalla Corte. A fronte di tale precisa produzione documentale l'odierno ricorrente formula una generica contestazione di mancanza di prova della definitività dell'accertamento, senza neppure dedurre di aver tempestivamente provveduto a proporre impugnazione o richiesta di obla- zione. . Va dunque ribadito che in ordine alla prova della recidiva nel biennio non è necessario produrre un'attestazione documentale della defínitività dell'accerta- R.G.N. 26190/2024 mento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esem- pio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscri- zione a ruolo oppure la testimonianza dell'a gente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari contrari (Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 ; Sez. 7 -, n. 30502 del 10/07/2024 , Truzzi, Rv. 286879 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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