CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21168/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesta dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 17/3/2022, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2/11/2017 in regime di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73 co. 1 e 6, 80 co. 2 DPR 309/90 con l'aggravante della transnazionalità, ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) L.146/2006. Più specificamente, il Montisci in data 10/10/2017 veniva sottoposto a custo- dia cautelare in carcere, in attuazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 18/09/2017 nell'ambito del procedimento n. 22576/2013 r.g.n.r., in relazione al reato sopra ricordato in quanto gli veniva contestato di avere concorso nel traf- fico di 252 chili di cocaina provenienti dalla Repubblica Dominicana, giunti al porto di Cagliari e sequestrati dalla PG il 26/11/2013. Più precisamente, gli si contestava di avere accompagnato a Roma il 30/11/2013 [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado, ove lo stesso incontrava, assieme al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], condannato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4756/2020 passata in giudicato, e [OSCURATO:PERSONA] per discutere la mancata ricezione della sostanza stupefacente. In data 13/10/2017, a seguito della misura cautelare sopra menzionata, il Montisci veniva sottoposto ad interrogatorio di garanzia, ove si avvaleva della fa- coltà di non rispondere. Il 30/10/2017 il Tribunale del riesame di Roma, adito dall'odierno ricorrente, annullava l'ordinanza cautelare e disponeva la scarcerazione dell'odierno ricor- rente non ritenendo sussistendo le esigenze cautelari sul rilievo che il Montisci comunque era coinvolto in un solo episodio delittuoso risalente nel tempo, sicché in assenza di ulteriori dimostrazioni di pericolosità e stante il notevole lasso di tempo decorso, veniva ritenuto che le esigenze cautelari non fossero né attuali né concrete. A seguito del decreto di fissazione di rito immediato, il Montisci presentava richiesta per l'ammissione al rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale penale di Roma e, all'esito, veniva assolto "per non aver commesso il fatto" con sentenza del 23/10/2018, depositata il 21/01/2019 e divenuta irrevocabile il 15/06/2019 con tale motivazione: "...tanto rilevato che l'incontro avvenuto a Roma con il [OSCURATO:PERSONA] conferma che il Falconi fosse la persona incaricata di recuperare lo stu- pefacente, non altrettanto pare potersi inferire da solo tale circostanza per il Mon- tisci per il quale non v'è alcun altro elemento a suo carico. Né si tratta di incontro sufficiente di per sé a fondare la responsabilità del Montisci per tale grave reato (a cui carico non sono state sollevate altre contestazioni) atteso che anche a rite- nere che detto imputato fosse a conoscenza dell'attività criminale del Falconi (a cui carico vi sono bene altre e ulteriori circostanze quali quelle monitorate nell'in- contro con i sodali avvenuto il 16 novembre precedente a Roma) siffatta consape- volezza non è titolo di responsabilità laddove, in difetto di prova della sua attiva partecipazione all'organizzazione del traffico, non si era aggiunta la prova (come non lo è stata nel presente processo) ftop che abbia dato un contributo causale sussumibile nella fattispecie del c. d. "concorso morale» ovvero quale concorrente che ancorché senza assumere concrete condotte dotate di oggettiva efficacia cau- sale abbia quantomeno contribuito rafforzando l'altrui proposito criminoso". 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. vizio di motivazione in quanto il diniego sarebbe fondato su di un fatto non contestato all'imputato e non utiliz- zabile ai fini dell'applicazione della misura cautelare custodiale dal giudice della cautela. Il difensore ricorrente espone le ragioni del provvedimento di rigetto eviden- ziandone l'inconferenza e l'inutilizzabilità in quanto l'addebitata frequentazione ambigua con [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non ricompresa nel capo di imputazione contestato al proprio assistito. Lo stesso -si sottolinea- risponde esclusivamente del capo c), con una condotta contestata dal 30/10/2013 al 26/11/2013, mentre non risponde dell'art. 74 DPR 309/90 contestato agli altri imputati del processo. Pertanto, l'emissione della misura cautelare non è avvenuta tenendo conto dell'episodio del 30 novembre, bensì dei fatti avvenuti nel porto di Cagliari il 26/11/2013, ai quali il Montisci non partecipava non essendo presente nei luoghi dove si sarebbe consumato il reato. Si sottolinea che il ricorrente prima del 30/11/2013 non compare in nessun atto di indagine e che tale elemento, evidenziato nella fase di merito, è stato de- terminante ai fini dell'assoluzione. Si riporta un ampio tratto della memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen., nella quale veniva sottolineata l'estraneità del Montisci agli elementi di inda- gine. Il tribunale del riesame -prosegue il ricorso- nell'ordinanza di annullamento della misura, fa esplicito riferimento al capo c) dell'imputazione per considerare insussistenti le esigenze cautelari, così come anche l'ordinanza custodiale aveva fatto riferimento all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al sequestro di 252 chili di cocaina, contestato al capo c), senza fare alcun riferimento all'episodio del suc- cessivo 30/11/2013, mai valutato.Di conseguenza, argomenta il ricorrente, il giudice della cautela non ha appli- cato la misura per i fatti del 30/11/2013, e non può essere stato tratto in inganno dalla frequentazione avvenuta successivamente al fatto-reato. Del resto, ove non fosse così, sarebbe stato commesso un ulteriore errore perché non può disporsi la misura per un fatto non costituente reato che non è nemmeno stato contestato. Si ritiene che il provvedimento di carcerazione rimane ingiustificato e immo- tivato e non può essere stato determinato dalla frequentazione con il Falconi av- venuta successivamente al fatto contestato. Non può ritenersi presupposto caute- lare un incontro di cui non si conosce il contenuto avvenuto successivamente alle indagini, iniziate anni prima. Tra l'altro, si aggiunge che la conoscenza tra Falconi e Montisci risale a molto tempo prima, anche se non c'era una frequentazione costante, essendo i due [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], e che gli stessi erano legati da un rapporto di vicinanza per essere la moglie del Falconi, madrina di battesimo della figlia del Montisci. Si precisa che la circostanza non è stata chiarita nel processo di merito non essendovi necessità di dimostrare e giustificare la presenza del Montisci insieme a Falconi in un momento successivo al reato, né sono mai state svolte indagini sul punto. Di conseguenza viene meno la motivazione dell'ordinanza di rigetto fondata sull'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che non è stato presupposto della misura cautelare. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni con- seguente pronuncia e statuizione di legge. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della ripa- razione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costi- tuisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'inte- ressato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l'as- senza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'e- qua riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art.43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negli- genza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme di- sciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedi- mento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cau- telare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che suc- cessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Sempre il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'in- dennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", ve- nendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assolu- zione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta col- pevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di so- stanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013:... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato, la Corte capitolina ha ritenuto ostativo al riconoscimento della riparazione la frequentazione e la contiguità con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, e poi condannati. Montisci, infatti, aveva par- tecipato ad un incontro a Roma, accompagnando [OSCURATO:PERSONA] all'appun- tamento con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per discutere del mancato arrivo del carico di cocaina (determinato dal sequestro delle forze dell'ordine). E' indubbio che l'incontro sia avvenuto qualche giorno più tardi rispetto al giorno del sequestro dei 252 chili di cocaina. Ed è altrettanto indubbio che sia proprio la presenza a quell'incontro a indirizzare le attenzioni degli inquirenti sull'odierno ricorrente che si concretizzeranno nell'accusa e nell'ordinanza caute- lare in suo danno. Lo afferma esplicitamente il provvedimento impugnato, laddove si ricorda che il Montisci non veniva intercettato e che il suo ruolo si manifesta solo successiva- mente alla mancata ricezione dei 252 chili di cocaina: infatti, la presenza di questi viene attestata solo in un incontro, svolto a Roma alcuni giorni dopo il sequestro dello stupefacente, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], il quale invece compa- riva più volte nel corso ,iindagini come soggetto preposto allo scarico della droga e che peraltro è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Roma per tali condotte. Durante il citato incontro, i due si incontravano con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il bar Andreotti in viale Ostiense, verso le 10.30 del 30/11/2013, ove i quattro avrebbero avuto un concitato e guardingo dialogo mo- tivato dal sospetto che i "sardi" si fossero impadroniti della cocaina. Ricorda ancora il provvedimento impugnato che tale circostanza veniva evi- denziata anche a pag. 31 dell'ordinanza del tribunale del riesame capitolino, che ha annullato la misura per la sola mancanza delle esigenze cautelari ove si legge: "L'incarico di Montisci era quello di trasportare, insieme a [OSCURATO:PERSONA], lo stupefacente dalla Sardegna a Roma. E' appena il caso di evidenziare al riguardo che quest'ultimo è talmente coinvolto, evidentemente perché incaricato di prele- vare il carico che Zumpano e [OSCURATO:PERSONA] non sapendo del sequestro, temono che sia stato proprio questi a rubarlo". E il sospetto non veniva meno nemmeno con la scoperta del sequestro della cocaina, dato che il [OSCURATO:PERSONA] e il Zumpano continuavano a credere che fossero stati Falconi e Montisci a provocare l'intervento dell'autorità giudiziaria. 5. La Corte territoriale, pertanto, opera un buon governo della richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui le frequentazioni ambi- gue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come in- dizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad esclu- dere la riparazione stessa" (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878) e che per tali si intendono anche quelle con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento pe- nale. Con motivazione priva di aporie logiche, pertanto, il giudice della riparazione fonda il diniego sulla circostanza che il fatto che il Montisci si fosse recato a Roma, dalla Sardegna, in compagnia del Falconi e che, lì, nel luogo prestabilito dell'in- contro, í due si fossero incontrati con individui attivi nel traffico delle sostanze stupefacenti, è circostanza che, pur non essendo sufficiente ad indicare un contri- buto causale, può essere valutata, nel diverso giudizio di riconoscimento dell'in- giusta detenzione, quale indice "di intima vicinanza del soggetto ai contesti asso- ciativi presi in esame" (il richiamo è a Sez. 4 n. 8914/2014, la quale afferma che: "è stato reputato gravemente imprudente e negligente il comportamento del ri- corrente, il quale, al di là della sua effettiva consapevole partecipazione all'asso- ciazione, aveva mostrato di condividerne lo spirito, mantenendo rapporti intensa- mente stretti con i principali accoliti, i quali, peraltro gli riconoscevano ruolo di significativo rilievo."). Inoltre, l'assenza di evidenti ragioni per il compimento del lungo viaggio e la "particolare rilevanza" dell'incontro nell'ambito dell'operazione criminale sembrano poter assurgere a elementi sufficientemente concreti e non equivoci per ritenere che l'odierno istante fosse pienamente a conoscenza dell'at- tività criminosa, peraltro circostanza non esclusa dalla stessa sentenza di assolu- zione. Va, dunque, ribadito che, in tema dì riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento pos- sono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475), e integra gli estremi della colpa grave ostatìva al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547). 6. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali. Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente ai dictum di Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez. Un., n. 34559 dei 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella de- positata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Minister