CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28537/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05CFITS) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 comma 5, D.P.R. 309 del 1990, 337, 61 n. 2 cod. pen. Il ricorrente formula un motivo unico di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla ritenuta ed applicata recidiva. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di merito in ordine al trattamento sanzionatorio riservati alla cognizione del giudice di appello, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pienamente adeguata, avendo la Corte territoriale escluso la disapplicazione della recidiva ed ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, valorizzando la gravità del fatto, pur qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla luce della spiccata pericolosità sociale del ricorrente, gravato da due precedenti condanne in materia di stupefacenti ed una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto, il giudice ha ritenuto, ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, che effettivamente quest'ultima costituisca estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione, facendo così buon governo dei principi giurisprudenziali enunciati in tema di applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q P.Q.MA/Crai a B sc;fo,,L •,.7/ r a Gqe?tt, 2 8 LUG 2026 L'ASSISI ENTr )1 ZIARI Dott.ssa ti Cleinzie