CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27999/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rino udita la relazione svolta dalla cons:gliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato il rigetto dei ricorsi; lette le memorie a firma del difensore del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso invocandone l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., esercente attività commerciale di somministrazione al dettaglio di prodotti alimentari, dal reato contestatogli di cui agli artt. 56 e 515 cod.pen., per particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. . 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto tempestivo ricorso, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen., violazione di legge -artt. 56, 515 e 131-bis cod.pen.- e vizio di motivazione, asseritamente illogica, apparente e contraddittoria in relazione a due documenti valutati dal giudicante, ossia il verbale di ispezione del 23 dicembre 2024 e procedura di autocontrollo. del 28 marzo 2022. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a cinque motivi. 3.1. Col primo motivo denuncia mancanza della motivazione in relazione all'effettiva offensività della condotta, ed erronea applicazione degli artt. 56, 515 cod.pen., in relazione all'art. 49, comma 2, cod.pen.. Il giudicante avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione. Mancherebbero, nella specie, diversità qualitativa e efficacia decettiva dei prodotti della cui detenzione finalizzata alla messa in vendita si tratta. 3.2. Col secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale, e segnatamente del combinato disposto della norma incriminatrice e dell'art. 49, comma 2, cod.pen.; sarebbe stata consumata violazione anche dell'art. 56 cod.pen., in assenza anche del minimun necessario a determinare l'inizio dell'attività punibile, in difetto di presa di contatto anche con un solo avventore individuato. 3.3. Col terzo motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente illogica, in ordine all'elemento soggettivo del reato, per essere l'unico argomento addotto dal Tribunale (relativamente alla circostanza che «la formazione del menu risponde trattandosi di una catena di esercizi commerciali, ad una ben precisa politica aziendale, essendo la formazione del menu centralizzata») illogico nella parte in cui legge la formazione centralizzata del menù quale espressione di politica aziendale e, dunque, della volontaria e consapevole instaurazione di una prassi recante modalità di commercializzazione ingannatorie. 23.4. Col quarto motivo denuncia vizio di motivazione, asseritamente apparente, in ordine al coinvolgimento dell'odierno ricorrente. Premessa l'affermazione già come sopra contestata, secondo cui «la formazione del menu risponde trattandosi di una catena di esercizi commerciali, ad una ben precisa politica aziendale, essendo la formazione del menu centralizzata», la sentenza conclude, laconicamente, con l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Ma, deduce la difesa, quand'anche la formazione centralizzata del menu fosse espressione della scelta deliberata di imporre l'occultamento ingannevole della natura non fresca dei prodotti, tanto non espliciterebbe la ragione della imputazione della responsabilità a titolo di dolo. 3.5. Col quinto motivo denuncia violazione dell'art. 42, comma 2, in relazione all'art. 515 cod.pen.. L'affermazione di responsabilità del ricorrente nella qualità di legale rappresentante sottende un ingiustificabile automatismo collidente col principio della personalità della responsabilità penale e della necessaria ascrivibilità della condotta sotto il profilo dell'elemento soggettivo. 3.6. Con memoria difensiva la difesa dell'imputato adduce le medesime ragioni sopra esplicitate a fondamento della richiesta declaratoria di inammissibilità o comunque rigetto del ricorso del Pubblico ministero, alfine volto ad una diversa valutazione nel merito. Il ragionamento del pubblico ministero ricorrente sarebbe viziato logicamente laddove non considera che la particolare tenuità del fatto presuppone che il reato sia configurato, e che, nel concreto atteggiarsi della condotta delittuosa, la progressione dell'azione può assumere i connotati più svariati, ben essendo possibile che vada oltre la mera detenzione del prodotto per la vendita, ma si fermi prima della trattativa con potenziali clienti. 3.3. Con memoria di replica torna a dedurre in merito all'elemento oggettivo, ed all'elemento soggettivo del reato contestato, in tesi non sussistenti, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 1. La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata dal Tribunale sulla scorta dell'accertamento a mezzo della testimonianza dell'ufficiale di polizia e delle risultanze delle operazioni di polizia giudiziaria eseguite presso l'esercizio commerciale facente parte della catena gestita dalla società- della detenzione, ivi, 3di prodotti surgelati di cui il menù non riportava indicazione alcuna (recando, invece, indicazione di prodotti freschi). Accertamento, fattuale, cui è stata correlata la considerazione che la formazione del menù, centralizzata, corrispondeva ad una precisa politica aziendale. Da ciò la conclusione della integrazione degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato (pur valutata l'offesa particolarmente tenue, del che poi si dirà). Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Ragioni logiche consigliano di trattare, in prima battuta, il ricorso di parte privata, attenendo le questioni dal medesimo poste alla verifica della correttezza del percorso logico-giuridico che ha condotto alla affermazione della responsabilità in ordine al contestato reato. 2. I motivi tutti proposti dalla difesa risultano inammissibili. 3. Tanto vale per il primo ed il secondo motivo, che per la reciproca intima connessione devono essere trattati congiuntamente, e che sono manifestamente infondati. 3.1. E' principio univocamente affermato da questa Corte, e dal Collegio condiviso, quello secondo cui la frode in commercio, che tutela la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, è da ritenersi integrata quando il bene venduto sia immesso nel mercato con caratteristiche diverse per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto oggetto di pattuizione tra acquirente e cedente, cfr. Sez. 3, n. 14017 del 04/12/2018 Cc. (dep. 01/04/2019) Rv. 275357 - 01. 3.2. «Il tentativo di frode nell'esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite», così sin da Sez. 3, n. 41758 del 28/10/2010 Cc. (dep. 25/11/2010 ) Rv. 248703 - 01, e, in termini, più recentemente, Sez. 3, n. 50348 del 2016, n.m., espressiva del condiviso orientamento in forza del quale, in tema di frode nell'esercizio del commercio, mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (per tutte, Sez. 3, 4n. 45916 del 18/9/2014, Tebai, Rv. 260915), e, più recentemente, Sez. 3, Sentenza n. 5437 del 2023, n.m.. E, infatti, secondo il criterio, fissato nell'art. 56 c.p. -una volta abbandonata la vetusta distinzione concettuale tra atti preparatori ed atti esecutivi del reato, secondo la quale il tentativo era configurabile solo allorché fosse effettivamente iniziata la fase esecutiva della azione criminosa- si configura il delitto, nella forma tentata, ovvero la messa in concreto pericolo del bene protetto dalla norma, allorché siano posti in essere atti idonei, univocamente diretti a commetterlo. Ai fini dell'accertamento del tentativo deve, pertanto, tenersi conto della idoneità degli atti posti in essere, mentre il requisito della univocità deve consistere nella presenza di elementi fattuali in base ai quali possa affermarsi, con sostanziale certezza, che la condotta posta in essere era diretta alla commissione del reato di cui si configura il tentativo. Deve, pertanto, essere accertato il compimento di atti che, anche per gli elementi circostanziali che li connotano, evidenzino il progetto criminoso perseguito dall'agente e che lo stesso non si esaurisce in un mero proposito. Il requisito della idoneità si configura allorché l'azione posta in essere sia tale da dimostrare, mediante un giudizio da effettuarsi ex ante, la sua capacità potenziale di produrre l'evento che la norma penale mira ad impedire. Il pronostico circa la verificazione dell'evento, quale conseguenza dell'azione posta in essere, deve attingere al requisito della rilevante probabilità, secondo l'id quod plerumque accidit, prescindendo dalla valutazione dell'intervento di elementi ignoti al momento in cui è stata posta in essere la condotta criminosa che possano vanificarne l'esito. In applicazione di tali principi di diritto è stato, perciò, da tempo affermato da questa Corte, in relazione al reato di frode in commercio, che per la configurabilità del tentativo non occorre l'inizio di una trattativa con il potenziale acquirente, essendo sufficiente che sia accertata la destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite, (SS.UU 25.10.2000 n. 28, Morfei, RV 217295). Questa Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie del tentativo di frode in commercio nell'ipotesi di deposito nel magazzino di una ditta esercente la vendita all'ingrosso di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle indicate sulle confezioni, in quanto dimostrativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite, (cfr. sez. 3^, 18.12.2008 n. 3479 del 2009, Urbani ed altro, RV 242288); analogo principio di diritto è stato affermato con riferimento all'ipotesi della detenzione di prodotti di qualità diversa da quella indicata sulle confezioni nei magazzini di un'azienda 5produttrice, allorché tale azienda produca esclusivamente merce destinata alla vendita, (sez. 3^, 5.11.2008 n. 1454 del 2009, Frescobaldi, RV 242263). 3.3. Nel caso in esame si evince dal provvedimento impugnato che il Tribunale ha ritenuto sufficiente, per la configurabilità del tentativo, la disponibilità plurima di prodotto diversi per qualità, congelati, invece che freschi come nel menù messo a disposizione della clientela. La diversità qualitativa concerne, si osserva, anche i casi in cui, pur non essendoci una difformità di specie, sussista, tuttavia, una differenza rispetto a qualifiche non essenziali del prodotto, riguardanti la sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione. Uno dei casi più significativi di violazione dell'art. 515 c.p. concerne, infatti, la vendita di prodotti scongelati come se fossero freschi; posta la ontologica distinzione tra le varie tecniche di conservazione degli alimenti, il consumatore ha, ovviamente, diritto di essere informato circa il reale stato fisico ed organolettico dell'alimento acquistato, e, correttamente, è stato ripetutamente affermato che è vietata la somministrazione, in un ristorante, di pietanze per la cui preparazione siano stati adoperati ingredienti scongelati senza che sul menù fosse riportata un'indicazione in tal senso. 3.4. Va, quindi, esclusa un'interpretazione difforme, esistendo una legittima aspettativa da parte del consumatore a che nella preparazione del prodotto finito vengano usate materie prime fresche, a meno che non venga diversamente specificato. 3.5. La motivazione del Tribunale, pur sintetica, non può ritenersi né carente, né illogica, né contraddittoria. Si tratta di condotta univoca nella sua portata decettiva, e dunque nella direzione della commissione del reato e idonea, secondo un giudizio formulato ex ante secondo l'id quod plerumque accidit, a determinare un sufficiente grado di certezza circa l'evento vietato dalla norma. 4. Manifestamente infondati sono, anche, i restanti motivi, tutti svolti in ordine al profilo dell'elemento soggettivo. 4.1. Soggetto attivo del reato può essere chiunque realizzi la condotta tipica, anche senza rivestire alcuna particolare qualifica commerciale, quindi anche i commessi, i dipendenti, i rappresentanti e i familiari dell'imprenditore, anche qualora l'acquirente non abbia avuto modo di identificare con certezza l'autore materiale del reato. Secondo il tenore letterale della norma, infatti, il soggetto deve comunque aver agito "nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico". 6Questa Corte, Sez. 3, Sentenza n. 13998 del 25/10/2017 - dep. 26/03/2018Rv. 272317, ha condivisibilmente affermato che «[L]'elemento soggettivo del delitto di frode in commercio consiste nel dolo generico, ossia nella consapevolezza di cedere, nell'esercizio del commercio, una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia difforme da quella dichiarata come posta in vendita». 4.2. Il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali, in presenza di un menù riferibile ad una catena di esercizi commerciali, redatto secondo una precisa direttiva di strategia commerciale, ed in cui non compare l'indicazione di prodotti surgelati invece diffusamente detenuti per la somministrazione, non può esimersi da "responsabilità" il ricorrente, nella sua qualità di rappresentante legale della società gerente, così integrandosi l'ipotesi contestata anche quanto all'elemento soggettivo. 4.3. Si ritiene, infatti, che il rappresentante legale o amministratore di una società risponde penalmente del reato di frode in commercio le volte in cui la vendita o la consegna di beni difformi rientra nella politica aziendale, o quand'anche ciò avvenga a causa della sua mancata vigilanza o della carenza di precise direttive impartite ai dipendenti. L'attribuzione di responsabilità è correlata all'obbligo di fornire istruzioni e esercitare la vigilanza; il rappresentante legale, che ha il dovere giuridico di impartire disposizioni precise ai dipendenti per garantire un comportamento commerciale leale, ove ciò ometta, risponde del reato, a titolo di dolo generico, o quanto meno di dolo eventuale, per aver accettato il rischio che i dipendenti consegnassero merce non conforme, come nella specie relativa a merce con 'etichetta' ingannevole, e ciò sulla scorta della consapevolezza, nella specie ravvisabile nella formazione centralizzata del menu, appunto, della difformità delle merci rispetto alla formulata offerta commerciale. Né, ignote a questa Corte le reali dimensioni dell'impresa, il ricorrente, nella sua posizione di vertice, ha rappresentato alcunché a proposito di una eventuale chiara ripartizione interna dei compiti, o di una qualche delega di funzioni, astrattamente potenziale ragione di esclusione di responsabilità (purché rispondente ai necessari prescritti requisiti formali). 5. La lamentata assenza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione deve ritenersi assorbita dalla globale valutazione che ha portato il giudice a ritenere integrata l'ipotesi contestata, nella forma tenue. I motivi, peraltro meramente contestativi e, alfine, generici, sono tutti inammissibili. 76. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ricorso del Procuratore della repubblica di Torino 1. Diversamente si ritiene quanto al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica che, come anticipato, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta particolare tenuità dell'offesa. 2.Contesta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente illogica e in contraddizione coi due documenti indicati, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto «in assenza di trattativa con il cliente occorre altresì riconoscere che la mera disponibilità del prodotto costituisce una soglia quanto mai iniziale dell'azione punibile, certamente valutabile ai fini del riconoscimento della particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p. . In assenza di una trattativa il danno appare in effetti quanto mai lieve, e tale da consentire raccoglimento della richiesta subordinata della difesa», così confondendo la valutazione della univocità ed idoneità degli atti, rilevante ai fini della configurabilità del tentativo, con le particolari modalità della condotta da valutarsi ai fini dell'art. 131-bis cod.pen. . Sostenere, come fa il giudice, che l'assenza di trattativa con il cliente -peraltro non dipendente dalla volontà dell'autore- integra un fatto tenue ex art. 131-bis cod.pen., renderebbe sempre inconfigurabile il reato di cui all'art. 56, 515 cod.pen. nella modalità contestata, determinando una illecita abrogazione giurisprudenziale della fattispecie; il riferimento al danno è eccentrico, trattandosi di reato di pericolo e non di danno. In senso contrario avrebbero militato, invece, la diffusività della scelta aziendale - trattandosi di una catena di esercizi commerciali-, la decorrenza dell'esercizio di 28 marzo 2022 -, la quantità degli alimenti 'congelati' -la totalità impresa -dal laddove tutti avrebbero dovuto essere 'freschi'-, tutti indici di un pericolo tutt'altro che tenue. 83. L'art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale, «richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo degli "indici-criteri" (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell'offesa, si articola a sua volta in due "indici-requisiti" (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l'esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 10/10/2022). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista l'«indice-criterio» della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della «non abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l'area del diritto penale sostanziale. Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, hanno stabilito che «l'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull'utilità e necessità della pena. Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell'offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto». Analogamente, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. L'istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti 9anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente». Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. E' la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, citata). Concludono le Sezioni Unite Tushaj nel senso che «si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente ... Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storica nella sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibita ontologicamente l'applicazione del nuovo istituto». 3.1. Al cospetto, come nel caso di specie, di un reato di pericolo, la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ente", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione. 3.2. Il giudizio sulla tenuità richiede, come anticipato, una valutazione complessiva, del profilo oggettivo e di quello soggettivo, che nel caso di specie ha portato ad un accoglimento della pretesa difensiva, si ritiene in violazione di legge, in quanto come censurato dal procuratore ricorrente, v'è stata trasposizione valutativa delle circostanze rilevanti ai fini della configurabilità del tentativo in luogo del reato consumato, erroneamente ritenute indicative di una tenuità dell'offesa, peraltro contraddittoriamente rispetto alle risultanze disponibili come rivenienti dai documenti indicati in ricorso, o quanto meno, in difetto di una compiuta esplicitazione delle ragioni giustificative del loro superamento. 3.3. Si impone, dunque, l'annullamento, sul punto della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino sulla scorta delle coordinate ermeneutiche qui esposte. P.Q.M. In acco P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 aprile 2026 [OSCURATO:PERSONA] nte Vittor P zienza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 34 [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 24 Lila 2026 rid 11