CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 30067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Bari,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodella sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 16 dicembre 2025 la Corte di appello di Bari, inriforma della sentenza in data 19 marzo 2024 del Tribunale di Bari, ha dichiaratodi non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui aicapi A) e B), perché estinti per prescrizione e, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni 1, mesi 2 direclusione per i reati di cui ai capi C), consistente nella violazione dell’art. 5 d.lgs.n. 74 del 2000, e D), consistente nella violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000,con conferma della sentenza nel resto.2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione pererronea applicazione del principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazionee conseguente reformatio in pejus della sentenza di primo grado (primo motivo),il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione in relazioneall’art. 164 cod. pen. (secondo motivo), la violazione degli art. 597 e 163 cod.proc. pen. e l’omessa pronuncia di un punto devoluto con l’appello (terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Nel dispositivo di sentenza, il Giudice del Tribunale di Bari non hariconosciuto all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena cheha menzionato invece in motivazione. Il contrasto tra il dispositivo e la motivazionenon è stato oggetto dell’atto di appello ma è stato dedotto per la prima volta nelladiscussione innanzi alla Corte territoriale che lo ha escluso sia perché ha ritenutoprevalente il dispositivo sulla motivazione sia per le risultanze ostative delcasellario giudiziale. Con il ricorso per cassazione l’imputato ha insistitosull’applicazione del beneficio sulla base di tre motivi, tutti inconsistenti.Quanto al primo, si osserva che il ricorrente non si è confrontato con lagiurisprudenza che si è formata sul contrasto tra il dispositivo e la motivazione enon ha allegato alcun elemento utile alle sue ragioni. Si ricorda che tral’orientamento della prevalenza del dispositivo sulla motivazione (ex plurimis, Sez.2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717 – 01) e quello della possibilitàdi interpretare il dispositivo sulla base della pregnanza degli elementi, tratti dallamotivazione, significativi della volontà decisoria del giudice (ex plurimis, Sez. 5,n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 – 01), si è fatto strada unorientamento intermedio secondo cui, pur rimanendo ferma la regola dellaprevalenza del dispositivo, che è immediata espressione della volontà decisoria delgiudice, tuttavia, è possibile un contemperamento, tenuto conto del caso specifico,con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la suafunzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto,ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivoo parte di esso (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057– 04 e Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 – 01). Ilricorrente ha genericamente insistito sul diritto al beneficio senza spiegare leragioni da cui desumere che il Giudice aveva inteso, invece, riconoscerlo. Laformula utilizzata in motivazione è di mero stile. Ne consegue che il primo motivodi ricorso è manifestamente infondato.Quanto al terzo, è pacifico che il vizio debba essere dedotto con l’atto diappello (tra le più recenti, Sez. 4, n. 1905 del 08/01/2026, Antenati, Rv. 289197-01), non potendo applicarsi la norma della correzione dell’errore materiale se nonnel limitato caso della svista materiale che la giurisprudenza ha riscontrato, aesempio, nell’omissione contenuta nella sentenza di applicazione della pena suconcorde richiesta delle parti (tra le più recenti, Sez. 2, n. 8093 del 16/01/2026,Acquaviva, Rv. 289678 – 01). E’ certo che il ricorrente non ha sollevato laquestione con l’atto di appello e, a differenza di quanto sostenuto nel motivo diricorso, non ha neanche ha formulato un’apposita istanza, avendo concluso l’attocon la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine, conla richiesta di prescrizione o, in alternativa, con la richiesta di concessione dellecircostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena ai minimi edittali. Solodunque in sede di discussione ha posto il problema del beneficio della sospensionecondizionale della pena, tema su cui si era già formato il giudicato per la mancatadevoluzione in appello. Il motivo è, pertanto, inconsistente.Quanto al secondo, il ricorrente, che ha prodotto in questa sede uncertificato del casellario giudiziale negativo, non ha neanche confutato le risultanzedel certificato del casellario giudiziale agli atti del fascicolo processuale edesaminato dalla Corte di appello, da cui risultano, invece, una serie di precedentidegli anni novanta per violazioni tributarie. Il motivo è, dunque, generico.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]