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CassazionedecretoSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12484/2026

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vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Preden unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.187/2023depositata il 01/06/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte delcontroricorrente, deve provvedersi sulle spese, a norma del 2° commadell’art. 391 c.p.c.;che si ravvisano i presupposti per una compensazione delle spese delgiudizio di legittimità, in ragione delle difficoltà di accertamento dei fattiNumero registro generale 24578/2023Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 12484/2026Data pubblicazione 04/05/2026posti a fondamento della domanda ed evidenziate nella sentenzaimpugnata, desumibili peraltro dal diverso esito dell’accertamentoprobatorio fra primo e secondo grado di giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 30/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Preden unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.187/2023depositata il 01/06/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte delcontroricorrente, deve provvedersi sulle spese, a norma del 2° commadell’art. 391 c.p.c.;che si ravvisano i presupposti per una compensazione delle spese delgiudizio di legittimità, in ragione delle difficoltà di accertamento dei fattiNumero registro generale 24578/2023Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 12484/2026Data pubblicazione 04/05/2026posti a fondamento della domanda ed evidenziate nella sentenzaimpugnata, desumibili peraltro dal diverso esito dell’accertamentoprobatorio fra primo e secondo grado di giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 30/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo
Decreto Cassazione n. 12484/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris