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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 35780/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8923/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ceneda n. 39/D, presso lo studio del difensore; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio del difensore; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1182 depositata il 23 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. .

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 560 del 2006, pronunciando sulla domarrda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché su quella riconvenzionale di quest'ultima, che svolgeva anche domanda in garanzia nei confronti dei chiamati Lorentina e Giuseppe Mastrecchia7 dichiarava inammissibile la domanda attorea relativa alla demolizione del muro di fondazione in quanto tardiva, mentre - respinta l'eccezione di usucapione - condannava la convenuta ad arretrare il proprio fabbricato fino alla distanza di 5 metri dal confine con.la particella n. 186 foglio 7 di proprietà degli attori, nonché il terrazzo che congiungeva l'edificio C al medesimo confine fino a 1,50 metri da esso ex art. 905 c.c., rigettava la domanda risarcitoria degli stessi attori e quella riconvenzionale di arretramente, del fabbricato degli attori e di risarcimento di danni ex art. 96 c.p.c., dichiarata cessata la materia del contendere relativamente la richiesta di ripristino dello sbancamento, rigettata, infine, la domanda in manleva e la domanda risarcitoria dei terzi chiamati; e - sul gravame interposto dalla Martini, la Corte d'appello di Roma, nella resistenza degli appellati, originari attori, che proponevano anche appello incidentale, nonché dei Mastrecchia, in parziale accoglimentwo del gravame principale e in parziale riforma della sentenza, rigettava la domanda attorea di arretramento del fabbricato C realizzato in epoca nella quale non erano ancora in vigore le norme regolamentati integrative del codice civile di cui al Programma" di Fabbricazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] adottato con delibera consiliare n. 25 del 12.05.1973 ed approvato dalla Giunta della Regione Lazio con delibera n. 1815 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata la decisione quanto alla violazione delle distanze minime in materia di vedute ex art. 905 c.c. per effetto della realizzazione del terrazzo sul confine con la proprietà attorea, e quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di arretramento del fabbricato degli appellati; inoltre in parziale accoglimento anche dell'appello incidentale, disponeva l'arretramento del terrazzo e del muro di fondazione, confermata per il resto la decisione gravata; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Roma ricorrono Onorino e [OSCURATO:PERSONA], unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resistono con controricorso i Vannoli - [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati i Mastrecchia; - in prossimità dell'adunanza camerale del 16 novembre 2021, rinviata per impedimento del relatore, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.; - il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 19 maggio 2022 in vista della quale parte controricorrente ha curato il deposito di ulteriore memoria illustrativa.

Atteso che: - con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 872, 873 e 875 c.c., dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, nonché della delibera della Giunta regionale del Lazio n. 1815 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] pubblicata sul B.U.R.L. n. 24 del 30.08.1986 e delle [OSCURATO:PERSONA] ad essa allegate per avere la Corte distrettuale rigettato il terzo motivo di appello con il quale si dolevano del rigetto della domanda riconvenzionale di arretramento del fabbricato fino a ricondurlo al rispetto della distanza minima legale dal fabbricato C, per essere stato l'edificio realizzato dai [OSCURATO:PERSONA] - Vannoli, come accertato dalla stessa sentenza gravata, negli anni 1996 - 1997, dunque dopo l'entrata in vigore delle norme regolamentari del piano di fabbricazione che stabiliscono una doppia distanza minima di dieci metri tra fabbricati e di cinque metri dal confine.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello di Roma, nell'esame della fattispecie, ha riconosciuto che, nella specie, l'intervento edilizio realizzato dagli originari attori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del loro fabbricato era avvenuto nell'anno 1996, per cui doveva avvenire secondo la previsione dell'art. 9, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968, seppure non recepita nel Programma di Fabbricazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], approvato e pubblicato nel [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In relazione a tale norma - che impone una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - la corte d'appello non ha tenuto conto dei principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, che è il caso di richiamare: si tratta di disposizione integrativa della disciplina del codice civile sulle distanze; non derogabile in sede locale (Cass. n. 1556/2005; n. 19554/2009); il giudice ha la potestà di disapplicare la norma regolamentare difforme ed applicare le distanze previste dal d.m. 1444 quale norma di relazione immediatamente efficace nei rapporti fra privati (Cass., Sez.

Un. n. 14953 del 2011).

L'art. 9 del d.m. 1444/68 prescrive la distanza minima tra parete e parete finestrata.

È pacifico che l'art. 9 è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata (Cass., Sez.

Un., n. 1486 del 1997; Cass. n. 1984 del 1999) e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del muovo edificio o dell'edificio preesistente (Cass. n. 13547 del 2011), o che si trovi alla medesima altezza o diversa altezza rispetto all'altro (Cass. n. 8383 del 1999).

Finalità della norma è la salvaguardia dell'interesse pubblico- sanitario a mantenere una determinata intercapedine fra gli edifici che si fronteggiano quando uno dei due abbia una parete finestrata (Cass. n. 20574 del 1997).

La «antistanza» va intesa come circoscritta alle porzioni di pareti che si fronteggiano in senso orizzontale.

Nel caso in cui i due edifici siano contrapposti solo per un tratto (perché dotati di una diversa estensione orizzontale o verticale, o perché sfalsati uno rispetto all'altro, il giudice che accerti la violazione delle distanze deve disporre la demolizione «fino al punto in cui i fabbricati si fronteggiano» (Cass. n. 4639 del 1997).

La Suprema Corte ha osservato che, ai fini dell'art. 9 del d.m. n. 1444/68, due fabbricati, per essere antistanti, non devono essere necessariamente paralleli, ma possono fronteggiarsi con andamento obliquo, purché «fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento» (Cass. n. 4175 del 2001).

Non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto, né quello in cui sono opposti gli spigoli a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro.

Poiché lo scopo del limite imposto dall'art. 873 c.c. è quello di impedire intercapedini nocive, «la norma non trova applicazione quando i fabbricati non si fronteggiano, ma sono disposti ad angolo retto in modo da non avere parti tra loro contrapposte» (Cass. n. 4639/1997 cit.).

È stato anche chiarito che «l'art. 9, n. 2, del d.nn. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ma va interpretato, in applicazione del principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va mantenuta la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, abbia a sua volta osservato una distanza di almeno mt. 5 dal confine.

Ove, invece, il preveniente abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore a detto limite, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino alla distanza di mt.10 dalla parete stessa, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2, c.c., qualora ne ricorrano i presupposti» (Cass. n. 4848 del 2019; Cass. n. 3340 del 2002).

La corte d'appello non si è attenuta a tali principi e pertanto la censura va accolta; - il secondo motivo deduce la violazione di legge relativamente all'art. 2697 e ss c.c. in ordine all'onere della prova, con violazione delle norme tecniche del catasto Regio decreto legge n. 652 del 1939 e successive modificazioni ed integrazioni per avere la stessa consulenza tecnica d'ufficio rilevato che i muri di confine TS e ST erano stati realizzati sulla linea di confine, con una tolleranza di 20/30 cm, prevedendo le norme tecniche una tolleranza fino a 40 cm sui rilievi effettuati rispetto alle carte tecniche proprio perché tali limiti di tolleranza rientrano nella variabilità consentita tra diversi rilievi sul terreno.

Con la conseguenza che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una errata interpretazione della norma, confondendo la fondazione del muro che sconfinava di un metro nel terreno degli attuali resistenti, con il muro di confine, denominato anche cordolo.

Con il terzo motivo i Proietti lamentano l'omesso esame di un fatto storico rilevante accertato dalla c.t.u., insistendo sulla medesima circostanza di cui al secondo mezzo.

I restanti due motivi - che vanno esaminati unitariamente vertendo sulla medesima questione delle valutazioni del c.t.u. - sono inammissibili prima che infondati.

La corte territoriale ha giudizialmente stabilito la collocazione del confine ed ha acclarato, altresì, che la costruzione dei ricorrenti è stata realizzata senza il rispetto della distanza da detto confine prescritta dallo strumento urbanistico locale applicabile nella situazione controversa, anche quanto al terrazzo che congiunge l'edificio C al medesimo confine della linea RS: così stando le cose, non è dato comprendere quali margini di tolleranza del loro riscontrato abuso i Proietti possano ragionevolmente invocare quando si consideri che le disposizioni in materia di distacchi delle costruzioni dai confini, avuto riguardo alle finalità pubblicistiche cui si ispirano, non lasciano al giudice spazi di discrezionalità (cfr., in proposito, Cass. n. 8240 del 1997; Cass. n. 2294 del 1995; Cass.n. 8725 del 1993; Cass. n. 2703 del 1992).

La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha statuito doversi tener conto, ai fini della verifica del rispetto della distanze minime in materia di vedute fra costruzioni della realizzazione del terrazzo sul confine con la proprietà attorea: ha considerato, sul tema, essere dimostrata che il balcone consentiva la prospectio e Vinspectio sul fondo dei [OSCURATO:PERSONA]/Vannoli dalle verifiche effettuate dal c.t.u.

Trattasi di accertamento di merito, adeguatamente argomentato, come tale non censurabile in sede di legittimità.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettati i restanti due, con cassazione della decisione impugnata nella statuizione dallo stesso investita e con rinvio della causa, per un rinnovato esame sul punto relativo alla violazione delle distanze alla luce dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 e del principio di prevenzione, dinanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione da quella che ha pronunciato la sentenza annullata, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8923/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Ceneda n. 39/D, presso lo studio del difensore; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio del difensore; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1182 depositata il 23 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. . Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 560 del 2006, pronunciando sulla domarrda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché su quella riconvenzionale di quest'ultima, che svolgeva anche domanda in garanzia nei confronti dei chiamati Lorentina e Giuseppe Mastrecchia7 dichiarava inammissibile la domanda attorea relativa alla demolizione del muro di fondazione in quanto tardiva, mentre - respinta l'eccezione di usucapione - condannava la convenuta ad arretrare il proprio fabbricato fino alla distanza di 5 metri dal confine con.la particella n. 186 foglio 7 di proprietà degli attori, nonché il terrazzo che congiungeva l'edificio C al medesimo confine fino a 1,50 metri da esso ex art. 905 c.c., rigettava la domanda risarcitoria degli stessi attori e quella riconvenzionale di arretramente, del fabbricato degli attori e di risarcimento di danni ex art. 96 c.p.c., dichiarata cessata la materia del contendere relativamente la richiesta di ripristino dello sbancamento, rigettata, infine, la domanda in manleva e la domanda risarcitoria dei terzi chiamati; e - sul gravame interposto dalla Martini, la Corte d'appello di Roma, nella resistenza degli appellati, originari attori, che proponevano anche appello incidentale, nonché dei Mastrecchia, in parziale accoglimentwo del gravame principale e in parziale riforma della sentenza, rigettava la domanda attorea di arretramento del fabbricato C realizzato in epoca nella quale non erano ancora in vigore le norme regolamentati integrative del codice civile di cui al Programma" di Fabbricazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] adottato con delibera consiliare n. 25 del 12.05.1973 ed approvato dalla Giunta della Regione Lazio con delibera n. 1815 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata la decisione quanto alla violazione delle distanze minime in materia di vedute ex art. 905 c.c. per effetto della realizzazione del terrazzo sul confine con la proprietà attorea, e quanto al rigetto della domanda riconvenzionale di arretramento del fabbricato degli appellati; inoltre in parziale accoglimento anche dell'appello incidentale, disponeva l'arretramento del terrazzo e del muro di fondazione, confermata per il resto la decisione gravata; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Roma ricorrono Onorino e [OSCURATO:PERSONA], unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, cui resistono con controricorso i Vannoli - [OSCURATO:PERSONA], rimasti intimati i Mastrecchia; - in prossimità dell'adunanza camerale del 16 novembre 2021, rinviata per impedimento del relatore, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.; - il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 19 maggio 2022 in vista della quale parte controricorrente ha curato il deposito di ulteriore memoria illustrativa. Atteso che: - con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 872, 873 e 875 c.c., dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, nonché della delibera della Giunta regionale del Lazio n. 1815 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] pubblicata sul B.U.R.L. n. 24 del 30.08.1986 e delle [OSCURATO:PERSONA] ad essa allegate per avere la Corte distrettuale rigettato il terzo motivo di appello con il quale si dolevano del rigetto della domanda riconvenzionale di arretramento del fabbricato fino a ricondurlo al rispetto della distanza minima legale dal fabbricato C, per essere stato l'edificio realizzato dai [OSCURATO:PERSONA] - Vannoli, come accertato dalla stessa sentenza gravata, negli anni 1996 - 1997, dunque dopo l'entrata in vigore delle norme regolamentari del piano di fabbricazione che stabiliscono una doppia distanza minima di dieci metri tra fabbricati e di cinque metri dal confine. Il motivo è fondato. La Corte di appello di Roma, nell'esame della fattispecie, ha riconosciuto che, nella specie, l'intervento edilizio realizzato dagli originari attori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del loro fabbricato era avvenuto nell'anno 1996, per cui doveva avvenire secondo la previsione dell'art. 9, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968, seppure non recepita nel Programma di Fabbricazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], approvato e pubblicato nel [OSCURATO:PERSONA] n. 24 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In relazione a tale norma - che impone una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - la corte d'appello non ha tenuto conto dei principi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, che è il caso di richiamare: si tratta di disposizione integrativa della disciplina del codice civile sulle distanze; non derogabile in sede locale (Cass. n. 1556/2005; n. 19554/2009); il giudice ha la potestà di disapplicare la norma regolamentare difforme ed applicare le distanze previste dal d.m. 1444 quale norma di relazione immediatamente efficace nei rapporti fra privati (Cass., Sez. Un. n. 14953 del 2011). L'art. 9 del d.m. 1444/68 prescrive la distanza minima tra parete e parete finestrata. È pacifico che l'art. 9 è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata (Cass., Sez. Un., n. 1486 del 1997; Cass. n. 1984 del 1999) e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del muovo edificio o dell'edificio preesistente (Cass. n. 13547 del 2011), o che si trovi alla medesima altezza o diversa altezza rispetto all'altro (Cass. n. 8383 del 1999). Finalità della norma è la salvaguardia dell'interesse pubblico- sanitario a mantenere una determinata intercapedine fra gli edifici che si fronteggiano quando uno dei due abbia una parete finestrata (Cass. n. 20574 del 1997). La «antistanza» va intesa come circoscritta alle porzioni di pareti che si fronteggiano in senso orizzontale. Nel caso in cui i due edifici siano contrapposti solo per un tratto (perché dotati di una diversa estensione orizzontale o verticale, o perché sfalsati uno rispetto all'altro, il giudice che accerti la violazione delle distanze deve disporre la demolizione «fino al punto in cui i fabbricati si fronteggiano» (Cass. n. 4639 del 1997). La Suprema Corte ha osservato che, ai fini dell'art. 9 del d.m. n. 1444/68, due fabbricati, per essere antistanti, non devono essere necessariamente paralleli, ma possono fronteggiarsi con andamento obliquo, purché «fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento» (Cass. n. 4175 del 2001). Non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto, né quello in cui sono opposti gli spigoli a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro. Poiché lo scopo del limite imposto dall'art. 873 c.c. è quello di impedire intercapedini nocive, «la norma non trova applicazione quando i fabbricati non si fronteggiano, ma sono disposti ad angolo retto in modo da non avere parti tra loro contrapposte» (Cass. n. 4639/1997 cit.). È stato anche chiarito che «l'art. 9, n. 2, del d.nn. n. 1444 del 1968 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine, ma va interpretato, in applicazione del principio di prevenzione, nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va mantenuta la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, abbia a sua volta osservato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove, invece, il preveniente abbia posto una parete finestrata ad una distanza inferiore a detto limite, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino alla distanza di mt.10 dalla parete stessa, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine, ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875, comma 2, c.c., qualora ne ricorrano i presupposti» (Cass. n. 4848 del 2019; Cass. n. 3340 del 2002). La corte d'appello non si è attenuta a tali principi e pertanto la censura va accolta; - il secondo motivo deduce la violazione di legge relativamente all'art. 2697 e ss c.c. in ordine all'onere della prova, con violazione delle norme tecniche del catasto Regio decreto legge n. 652 del 1939 e successive modificazioni ed integrazioni per avere la stessa consulenza tecnica d'ufficio rilevato che i muri di confine TS e ST erano stati realizzati sulla linea di confine, con una tolleranza di 20/30 cm, prevedendo le norme tecniche una tolleranza fino a 40 cm sui rilievi effettuati rispetto alle carte tecniche proprio perché tali limiti di tolleranza rientrano nella variabilità consentita tra diversi rilievi sul terreno. Con la conseguenza che la Corte territoriale sarebbe incorsa in una errata interpretazione della norma, confondendo la fondazione del muro che sconfinava di un metro nel terreno degli attuali resistenti, con il muro di confine, denominato anche cordolo. Con il terzo motivo i Proietti lamentano l'omesso esame di un fatto storico rilevante accertato dalla c.t.u., insistendo sulla medesima circostanza di cui al secondo mezzo. I restanti due motivi - che vanno esaminati unitariamente vertendo sulla medesima questione delle valutazioni del c.t.u. - sono inammissibili prima che infondati. La corte territoriale ha giudizialmente stabilito la collocazione del confine ed ha acclarato, altresì, che la costruzione dei ricorrenti è stata realizzata senza il rispetto della distanza da detto confine prescritta dallo strumento urbanistico locale applicabile nella situazione controversa, anche quanto al terrazzo che congiunge l'edificio C al medesimo confine della linea RS: così stando le cose, non è dato comprendere quali margini di tolleranza del loro riscontrato abuso i Proietti possano ragionevolmente invocare quando si consideri che le disposizioni in materia di distacchi delle costruzioni dai confini, avuto riguardo alle finalità pubblicistiche cui si ispirano, non lasciano al giudice spazi di discrezionalità (cfr., in proposito, Cass. n. 8240 del 1997; Cass. n. 2294 del 1995; Cass.n. 8725 del 1993; Cass. n. 2703 del 1992). La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha statuito doversi tener conto, ai fini della verifica del rispetto della distanze minime in materia di vedute fra costruzioni della realizzazione del terrazzo sul confine con la proprietà attorea: ha considerato, sul tema, essere dimostrata che il balcone consentiva la prospectio e Vinspectio sul fondo dei [OSCURATO:PERSONA]/Vannoli dalle verifiche effettuate dal c.t.u. Trattasi di accertamento di merito, adeguatamente argomentato, come tale non censurabile in sede di legittimità. Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettati i restanti due, con cassazione della decisione impugnata nella statuizione dallo stesso investita e con rinvio della causa, per un rinnovato esame sul punto relativo alla violazione delle distanze alla luce dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 e del principio di prevenzione, dinanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione da quella che ha pronunciato la sentenza annullata, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, alla Corte di appello di Roma, in
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