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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18526/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 11 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] N. 57/1998 R.G.

ESEC. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 26911/2019 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18526/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti, con precetto del 16/1/2009, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 57/1998 R.G.

Esec. del Tribunale di Bari, promossa contro [OSCURATO:PERSONA] e altri; − l’opponente, locatario dell’immobile oggetto della predetta procedura espropriativa in virtù di contratto del 15/7/1999-3/8/1999, contestava l’efficacia del titolo esecutivo azionato dal custode – l’ordine di liberazione emesso ex art. 560 cod. proc. civ. in data 22/12/2008 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari – perché emanato successivamente al decreto di trasferimento del 9/7/2008 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confronti di un terzo diverso dal debitore, nonché l’illegittimità del precetto notificatogli dal custode al di fuori dei poteri conferitigli dalla succitata disposizione (e, dunque, in quanto privo di legittimazione) e, infine, l’opponibilità alla procedura del contratto di locazione; − nel giudizio di primo grado si costituiva il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di custode giudiziario (ufficio nel quale poi subentrava la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]), e interveniva volontariamente la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del cespite oggetto di rilascio in forza del decreto di trasferimento del 9/7/2008; − il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4988 del 23/10/2014, rigettava l’opposizione; − la predetta pronuncia veniva impugnata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’appello di Bari che, con la sentenza n. 1545 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava il gravame; − avverso la menzionata decisione proponeva ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi; il ricorrente depositava altresì memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 26911/2019 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18526/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 − resisteva con controricorso il custode giudiziario, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; − il ricorso introduttivo non risulta notificato alla [OSCURATO:SOCIETA].; in proposito, il ricorrente sostiene di aver concluso con la società un accordo transattivo per l’abbandono del giudizio e di averne dato atto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Corte d’appello, ma la circostanza non risulta dalla sentenza, che, invece, ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese anche in favore della citata [OSCURATO:SOCIETA]; − pure rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA] si configura un litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di impugnazione della pronuncia della Corte d’appello di Bari; − conseguentemente, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., deve preliminarmente disporsi – impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito – l’integrazione del contraddittorio; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 11 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] N. 57/1998 R.G. ESEC. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 26911/2019 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18526/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti, con precetto del 16/1/2009, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quale custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 57/1998 R.G. Esec. del Tribunale di Bari, promossa contro [OSCURATO:PERSONA] e altri; − l’opponente, locatario dell’immobile oggetto della predetta procedura espropriativa in virtù di contratto del 15/7/1999-3/8/1999, contestava l’efficacia del titolo esecutivo azionato dal custode – l’ordine di liberazione emesso ex art. 560 cod. proc. civ. in data 22/12/2008 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari – perché emanato successivamente al decreto di trasferimento del 9/7/2008 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e nei confronti di un terzo diverso dal debitore, nonché l’illegittimità del precetto notificatogli dal custode al di fuori dei poteri conferitigli dalla succitata disposizione (e, dunque, in quanto privo di legittimazione) e, infine, l’opponibilità alla procedura del contratto di locazione; − nel giudizio di primo grado si costituiva il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di custode giudiziario (ufficio nel quale poi subentrava la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]), e interveniva volontariamente la [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria del cespite oggetto di rilascio in forza del decreto di trasferimento del 9/7/2008; − il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4988 del 23/10/2014, rigettava l’opposizione; − la predetta pronuncia veniva impugnata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’appello di Bari che, con la sentenza n. 1545 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava il gravame; − avverso la menzionata decisione proponeva ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi; il ricorrente depositava altresì memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 26911/2019 Numero sezionale 938/2022 Numero di raccolta generale 18526/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 − resisteva con controricorso il custode giudiziario, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; − il ricorso introduttivo non risulta notificato alla [OSCURATO:SOCIETA].; in proposito, il ricorrente sostiene di aver concluso con la società un accordo transattivo per l’abbandono del giudizio e di averne dato atto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Corte d’appello, ma la circostanza non risulta dalla sentenza, che, invece, ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese anche in favore della citata [OSCURATO:SOCIETA]; − pure rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA] si configura un litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di impugnazione della pronuncia della Corte d’appello di Bari; − conseguentemente, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., deve preliminarmente disporsi – impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito – l’integrazione del contraddittorio; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
Sentenza Cassazione n. 18526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris