CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 novembre 2023
Cassazione n. 00399/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17138-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 403, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto R.G.N.17138/2018 Cron. Rep. Ud.30/11/2023 CC avverso la sentenza n. 2358/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/11/2017 R.G.N. 394/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con sentenza del 28 novembre 2017 n. 2358 la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A e dell'INPS per l'impugnazione della intimazione di pagamento nr. 014 2012 9048058228 relativa alla cartella esattoriale nr. 014 2006 00690161 per il recupero di crediti previdenziali, dichiarando la prescrizione dei crediti; a fondamento della decisione, la Corte territoriale osservava che l'appellante [OSCURATO:PERSONA] assumeva la durata decennale del termine di prescrizione a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta; correttamente la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamentoe, in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell'arresto del 17 novembre 2016 numero 23397, doveva applicarsi il termine quinquennale di prescrizione; avverso la sentenza, ha proposto ricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ente pubblico subentrato ex lege alle società del gruppo EQUITALIA, articolato in due motivi, cui ha opposto difese l’Inps in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate riscossione, con memoria depositata nel fascicolo telematico in data 27.11.2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento per cui è causa, in quanto la somma di cui alla cartella di pagamento n. 014/2006/00690161/00/000, sottesa all’intimazione opposta,è stata interamente corrisposta con estinzione del debito, come risulta dall’estratto di ruolo che il medesimo ente ricorrente ha prodotto; il pagamento satisfattivo del debito con rinuncia dell’Ader al giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contend