CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcura Della Repubblica c/o Tribunale di Teramo in persona delProcuratore pro tempore, Procura Generale della Repubblica c/o Corted'Appello di L'Aquila in persona del Procuratore Generale pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del curatorepro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 6/2024 depositatail 15/03/2024.Numero registro generale 12435/2024Numero sezionale 3117/2026Numero di raccolta generale 23368/2026Data pubblicazione 16/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA]’ S.r.l., haproposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Teramo, con cui erastata rigettata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale dellasocietà debitrice sul presupposto del difetto della legittimazione attiva delricorrente.2. La Corte d’Appello de L’Aquila ha accolto il reclamo del creditore eha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Ha accertato il giudice del reclamo, previo espletamento dell’istruttoria atermini dell’art. 367 CCII, l’esistenza di debiti erariali scaduti e non pagatiper € 306.089,90, oltre accessori. Ha, poi, ritenuto il giudice del reclamoche il reclamante è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazionegiudiziale quale creditore in via di regresso per avere adempiuto, nellaqualità di fideiussore, all’obbligazione di pagamento delle rate di un mutuogravante sulla reclamata per € 116.771,00, come risultante dal bilanciodell’esercizio 2022.3. Ha, ritenuto, infine, sussistenti lo stato di insolvenza e i requisitisoggettivi per l’assoggettamento alla procedura concorsuale liquidatoria,avuto riguardo all’ammontare dei debiti erariali e al debito nei confronti diun terzo ([OSCURATO:SOCIETA].) «per circa € 6.300.000,00 debitoconsacrato in decreti ingiuntivi (…) divenuti incontestatamente esecutivi».4. Propone ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a tremotivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorsoil creditore istante. Il P.M. e la curatela della liquidazione giudizialeintimati non si sono costituiti in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Il ricorso per cassazioneè stato notificato in data 15 maggio 2024, a fronte della notificazione dellan. 12435/2024 R.G.Numero registro generale 12435/2024Numero sezionale 3117/2026Numero di raccolta generale 23368/2026Data pubblicazione 16/07/2026sentenza impugnata, ad opera della cancelleria (come dichiarato dallastessa parte ricorrente: pag. 2 ricorso), in data 18 marzo 2024, ricorsoproposto, pertanto, una volta decorso il termine perentorio di cui all’art.51, comma 13, CCII.2. In memoria il ricorrente deduce che al ricorso in oggetto dovrebbeapplicarsi il termine per il ricorso in cassazione di diritto processualecomune di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, essendo iltermine di trenta giorni applicabile al solo ricorso per cassazione propostoa seguito di reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale chedichiara aperta la liquidazione giudiziale.3. La deduzione è infondata, dovendosi dare continuità al principio, giàaffermato da questa Corte – con il quale il ricorrente non si confronta –secondo cui il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII,per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza dellacorte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione diapertura della liquidazione giudiziale si applica anche all’impugnazionedella sentenza della Corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50CCII, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale (Cass., n.26690/2025).4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in quanto tardivo,con spese processuali regolate dalla soccombenza e liquidate come dadispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributounificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15%per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,n. 12435/2024 R.G.Numero registro generale 12435/2024Numero sezionale 3117/2026Numero di raccolta generale 23368/2026Data pubblicazione 16/07/2026da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 12435/2024 R.G.