Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:328
Testo integrale del provvedimento
62023TO0179_INF
Ordinanza del presidente del Tribunale del 9 giugno 2023 –
FFPE sezione Consiglio/Consiglio
(causa T‑179/23 R)
«Procedimento sommario – Diritto istituzionale – Organizzazioni sindacali o professionali (OSP) – Accordo concluso tra il Consiglio e le OSP del segretariato generale del Consiglio – Procedura di verifica dei criteri per il riconoscimento e la rappresentatività delle OSP – Sospensione dei diritti derivanti dall’accordo di una OSP che non raggiunge la soglia di rappresentatività – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)
(v. punti 13‑16)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punto 19)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Decisione del Consiglio relativa all’esito del procedimento di verifica del criterio della rappresentatività delle organizzazioni sindacali o professionali del personale del segretariato generale del Consiglio – Perdita di aderenti e rischio per l’esistenza del richiedente – Presa in considerazione della negligenza del richiedente – Insussistenza dell’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punti 22, 24‑26)
4.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Perdita di aderenti e rischio per l’esistenza del richiedente – Possibilità per il richiedente di proseguire le sue attività e di riacquisire un numero di aderenti sufficiente a raggiungere la rappresentatività – Danno che non può essere considerato irreparabile
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3)
(v. punti 30‑32)
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.