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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2019

Cassazione n. 02088/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 15996/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_AX FIN s.r.1., in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante e Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in RONL-k [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 684/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL'UTRI.

R.G.N. 15996/2019 - Adunanza dcl 19/10/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 15/2/2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Locat s.p.a.), ha pronunciato la risoluzione del contratto di leasing im- mobiliare originariamente concluso tra la Locat s.p.a. (in qualità di con- cedente) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di utilizzatrice) per inadempi- mento di quest'ultima, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (af- fittuaria avente causa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., degli immobili ancora detenuti; a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo la stessa invocato la pretesa nul- lità del contratto di leasing per la prima volta in sede d'appello (e, per- tanto, in violazione dell'art. 345 c.p.c.) e, in ogni caso, in contrasto con il giudicato sul punto già formatosi a seguito di una precedente sen- tenza emessa dal Tribunale di Milano (avente ad oggetto proprio l'ac- certamento dell'invocata nullità di detto contratto di leasing), nonché a seguito della mancata opposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di un decreto ingiuntivo ottenuto nei relativi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento di canoni e interessi riferiti al medesimo con- tratto; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;Adunanza del 19 ottobre 2022 - R.G. n. 15996/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la dichiarazione di rinuncia è stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo e com- pensazione delle spese di lite; Considerato che: il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza) la società ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di ri- nuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente ai propri difen- sori) e altresì accettato, con separato atto, dalla società controricor- rente; si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; ritiene il Collegio di disporre, unitamente alla dichiarazione di estin- zione del processo, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 15996/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_AX FIN s.r.1., in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante e Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in RONL-k [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 684/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI. R.G.N. 15996/2019 - Adunanza dcl 19/10/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 15/2/2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Locat s.p.a.), ha pronunciato la risoluzione del contratto di leasing im- mobiliare originariamente concluso tra la Locat s.p.a. (in qualità di con- cedente) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di utilizzatrice) per inadempi- mento di quest'ultima, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (af- fittuaria avente causa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., degli immobili ancora detenuti; a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo la stessa invocato la pretesa nul- lità del contratto di leasing per la prima volta in sede d'appello (e, per- tanto, in violazione dell'art. 345 c.p.c.) e, in ogni caso, in contrasto con il giudicato sul punto già formatosi a seguito di una precedente sen- tenza emessa dal Tribunale di Milano (avente ad oggetto proprio l'ac- certamento dell'invocata nullità di detto contratto di leasing), nonché a seguito della mancata opposizione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di un decreto ingiuntivo ottenuto nei relativi confronti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento di canoni e interessi riferiti al medesimo con- tratto; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;Adunanza del 19 ottobre 2022 - R.G. n. 15996/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la dichiarazione di rinuncia è stata accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo e com- pensazione delle spese di lite; Considerato che: il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza) la società ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di ri- nuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente ai propri difen- sori) e altresì accettato, con separato atto, dalla società controricor- rente; si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; ritiene il Collegio di disporre, unitamente alla dichiarazione di estin- zione del processo, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di
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