CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta ; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con I quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza della motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva reiterata specifica e all'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, è inammissibile, in quanto elude il confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza (su tale profilo, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in cui è fornita congrua illustrazione del giudizio del bilanciamento tra circostanze e del peso, sullo stesso dispiegato, della ritenuta recidiva reiterata e specifica. Pertanto, la censura dedotta contesta una valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di questa Corte "qualora -come nel caso di specie- detta valutazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto" (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il