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CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 dicembre 2025

Cassazione n. 33736/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13455/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1272/2024 depositata il 31/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo ( benché la richiesta ex art. 152 dip.att. c.p.c. non sia rituale le Numero registro generale 13455/2025 Numero sezionale 1049/2025 Numero di raccolta generale 33736/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del procedimento); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 21/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13455/2025 Numero sezionale 1049/2025 Numero di raccolta generale 33736/2025 Data pubblicazione 23/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13455/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1272/2024 depositata il 31/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo ( benché la richiesta ex art. 152 dip.att. c.p.c. non sia rituale le Numero registro generale 13455/2025 Numero sezionale 1049/2025 Numero di raccolta generale 33736/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del procedimento); P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 21/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13455/2025 Numero sezionale 1049/2025 Numero di raccolta generale 33736/2025 Data pubblicazione 23/12/2025
Decreto Cassazione n. 33736/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris