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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03471/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAavvisa_all~.124 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Catania, a richiesta delle parti che rinunciavano agli altri motivi di gravame, gli ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge processuale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],ì relatore 1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAavvisa_all~.124 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in rubrica con la quale la Corte di appello di Catania, a richiesta delle parti che rinunciavano agli altri motivi di gravame, gli ha ridotto la pena ad anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge processuale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],ì relatore 1 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03471/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris