CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46650/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23473/24 CoRBETTA + 3 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen. (Corbetta) e lesioni aggravate (tutti); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, là dove sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalle norme incriminatrici ivi compreso l'elemento psicologico (v. in particolare pag. 41- 45); Ritenuto che le doglianze contenute nei sovrapponibili ricorsi di Corbetta e Vasi circa la pretesa insussistenza dell'aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (pag. 45,46); Ritenuto inoltre che la doglianza di cui al primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (relativa al mancato riconoscimento della causa di improcedibilità di cui all'art. 13, comma 3-quater d.lvo. 286/1998) è a-specifica, in quanto non si confronta con le puntuali argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (pag. 36-37); Ritenuto infine che le censure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio e, segnatamente, relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono prive di specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva a fronte delle condotte poste in essere (pag. 50 per [OSCURATO:PERSONA]) e della genericità delle allegazioni (pag. 51 per [OSCURATO:PERSONA]); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuna, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende