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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13735/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della destrezza, con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio sul punto; dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.

Lette le conclusioni a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per BETTINI Manolo, con le quali si è chiesto , in via principale, annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio; in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente ad adottare i provvedimenti consequenziali.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, con la quale BETTINI Manolo era stato condannato per numerosi furti pluriaggravati ai danni di più persone offese, in essere in Treviso e località limitrofe in un arco temporale ricompreso tra il 15 luglio e il 13 agosto del 2019, ha rideterminato la pena e confermato nel resto.

2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando cinque motivi.

Con il primo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione anche per travisamento probatorio, in ordine alla attribuibilità del fatto delittuoso all'imputato quanto ai reati di cui ai capi A), B) e E) dell'imputazione, contestando il compiuto riconoscimento da parte delle persone offese e richiamando, anche per stralci, alcuni passaggi dei relativi esami testimoniali.

Con il secondo, ha dedotto analogo vizio quanto alla ritenuta responsabilità per il capo F) della rubrica, contestando la valutazione degli elementi di prova, anche in relazione alla descrizione dello scooter utilizzato dall'autore del fatto, ancora una volta richimando, per stralci, alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali.

Con il terzo, ha dedotto violazione di legge, quanto alla qualificazione del capo A) quale furto con strappo, atteso che il bene si trovava sul deambulatore della persona offesa e, dunque, non era a diretto contatto con il corpo della vittima.

Con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen., in relazione ai capi C), D), F), G), I) e L), contestando che, nell'occorso, il BETTINI avesse agito con destrezza, essendosi egli limitato a prelevare dal cestino della bicicletta delle vittime (o a sfilare dal manubrio) la loro borsa.

Infine, con il quinto motivo, ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., quanto ai capi A), B), C), D), E), F), G) e I), a tal fine ritenendo insufficiente la sola constatazione in re ipsa dell'età avanzata delle vittime.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della destrezza, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio sul punto e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

4. La difesa ha rassegnato proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, con le quali, sviluppati i motivi del ricorso, ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio, in subordine con rinvio, con i provvedimenti consequenziali.Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5, cod. pen. e dichiarato inammissibile nel resto, con irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

2. I giudici territoriali hanno ricostruito le vicende che ci occupano nei seguenti termini.

Le indagini erano iniziate a seguito della constatazione che, nel periodo dal 2/7 al 17/8/2019, in Treviso e zone limitrofe, si erano verificati ben ventitrè furti con strappo con modalità simili a opera di un uomo, il quale - a bordo di uno scooter o di una bicicletta - si affiancava a donne anziane e portava via le loro borse.

I singoli episodi erano stati ricostruiti sulla scorta delle descrizioni offerte dalle vittime e delle immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza collocati nelle vicinanze (si rinvia alla analitica descrizione contenuta nella sentenza impugnata e a quella, ancor più analitica, contenuta nella decisione appellata).

Anche con il gravame, per come sottolineato dallo stesso giudice d'appello, la difesa aveva contestato la idoneità del compendio probatorio a dimostrare la responsabilità dell'imputato in relazione ai singoli episodi criminosi e, in risposta a tali doglianze, la Corte territoriale ha ritenuto che la ricostruzione delle singole vicende risultasse invece pienamente oltre che dalle dichiarazioni delle persone offese, anche dagli accertamenti di polizia giudiziaria, di volta in volta espletati.

In particolare, ha ritenuto decisivi i singoli riconoscimenti fotografici, sia in relazione alla descrizione del soggetto, che avuto riguardo alla loro successiva conferma in dibattimento alla presenza dell'imputato; ma anche l'avvenuto riconoscimento della refurtiva, in possesso della quale, in alcuni casi, l'imputato era stato videoripreso.

Inoltre, ha confermato le aggravanti, per esser stati gli oggetti strappati alle persone offese e, nel caso della GIROTTO, per esser stata la borsa della vittima asportata dal deambulatore che la donna usava per camminare.

In particolare, quanto alla destrezza, il Tribunale ha evidenziato la circostanza che l'imputato aveva agito di volta in volta con rapidità e scaltrezza, con manovra di avvicinamento atta a sorprendere la persona offesa, in modo da non dare alle vittime il tempo di reagire e opporsi efficacemente; laddove, quanto alla minorata difesa, quel giudice ha invece valorizzato il fatto che i delitti erano stati consumati ai danni di persone di genere femminile, ultrasessantenni (la più giovane essendo nata nel 1948) e, pertanto, mediante approfittamento della minorata capacità di difesa fisica e psicologica delle vittime.

Tali giudizi sono stati condivisi dalla Corte territoriale, quanto alla prima aggravante condividendo quel giudice il ragionamento svolto nella sentenza appellata; quanto alla seconda, rilevando che la minorata difesa era ravvisabile in re ipsa alla luce ell'età anziana delle vittime, ritenendo insussistente un ulteriore onere motivazionale in capo al giudice, rispetto al mero riscontro obiettivo dell'età della persona offesa.3.

I primi tre motivi sono manifestamente infondati.

La difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformità delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudce di primo grado.

Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere da questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione.

Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

Nella specie, la difesa, pur evocando il vizio di violazione di legge, ha sostanzialmente riproposto il contenuto del gravame esaminato dai giudici d'appello, senza tener conto, peraltro, della ricostruzione minuziosa contenuta nella sentenza di primo grado, rispetto alla quale non è dato cogliere nelle doglianze difensive una effettiva critica, ma unicamente la contestazione, in chiave dialettica, delle rassegnate conclusioni (sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/6/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/2/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, quest'ultima sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Lo stesso dicasi quanto al dedotto vizio di travisamento probatorio, con riferimento al quale, se è vero che - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (cfr. sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), è altrettanto pacifico che, anche a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito (sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, RV. 273217; sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, cit.).

In ogni caso, un ricorso per cassazione con il quale si deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133), essendo parimenti indispensabile che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758).

Quanto, poi, al reato ai danni della persona offesa GIROTTO (capo A), va intanto precisato che il delitto contestato si configura allorché la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (sez. 2, n. 16899 del 21/2/2019, Melegari, RV. 276558; n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, RV. 262281) e che lo "strappo" di cui all'art. 624 bis, cod. pen., è cosa diversa dall'aggravante della destrezza, poiché il primo consiste in una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene; la seconda si caratterizza, invece, per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui (sez. 5, n. 44976 del 9/6/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268148).

Orbene, nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che la repentina sottrazione della borsetta, mediante strattonamento del deambulatore sul quale era riposta e che la vittima stava utilizzando per camminare, implicasse l'impiego della violenza anche senza la instaurazione di un contatto tra il corpo della vittima e l'agente, stante la stretta connessione tra lo strumento sul quale il bene era collocato e il corpo della vittima che ad esso doveva affidare la propria deambulazione.

Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto il deambulatore una sorta di "prolungamento" della persona della vittima e posto in risalto, molto efficacemente, il fatto che l'agente aveva ripetutamente scosso l'attrezzo per strappare la refurtiva, (cfr. pag. 12 della sentenza appellata).4.

Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

Nella specie, la decisione risulta sostenuta da una motivazione congrua, logica e priva di contraddizioni, oltre che coerente con i principi già affermati da questa Corte di legittimità.

In particolare, quanto all'aggravante della destrezza, va ricordato che la stessa sussiste ogni qual volta l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, RV. 270088; sez. 4, n. 139 del 18/2/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952).

Nella specie, lo stesso giudice di primo grado aveva posto l'accento sulle modalità della condotta, valorizzando il fatto che l'imputato si avvicinava alle vittime con bicicletta o scooter, prendendole di sorpresa e con particolare rapidità e abilità, sì da non consentire alcuna reazione o difesa.

5. Il quinto motivo è fondato.

La Corte di merito ha fatto applicazione del principio secondo cui, nei reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima (come nel caso di specie), ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa sarebbe in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa.

Trattasi di principio, già sostenuto dal giudice di legittimità ma che, tuttavia, non può più considerarsi attuale in base al diritto vivente.

Sul punto, deve ricordarsi che, in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza a una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, Genovese, RV. 262564; n. 13933 del 7/1/2015, Nanni, RV. 263293, in cui si è precisato che le circostanze di persona che, ai sensi dell'art. 61 n. 5, cod. pen., aggravano il reato quando l'agente ne approfitti possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall'agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell'Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato;sez. 5, n. 38347 del 13/7/2011, Cavò, Rv. 250948, in cui si è sottolineata la necessità che il giudice valuti se la condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nrlla comprensione degli eventi secondo criteri di normalità).

Peraltro, per la sussistenza di detto elemento circostanziale, non è neppure richiesto che le circostanze di tempo, di luogo o di persona abbiano impedito o reso impossibile la difesa privata, essendo sufficiente che la stessa sia stata anche solo ostacolata (cfr. sez. 1, n. 50699 del 18/5/2017, Rv. 271592).

Il tema, tuttavia, è stato di recente esaminato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, investito della soluzione di un contrasto - sempre inerente alla circostanza aggravante della minorata difesa - concettualmente analogo a quello in esame (e cioè "se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.").

In quella sede, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in termini generali, che ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della cd.

"minorata difesa", l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute e che l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza).

Nell'esaminare il contrasto tra gli orientamenti formatisi in ordine all'aggravante de qua per il caso di condotte poste in essere in orario notturno, la Corte di cassazione ha richiamato l'analogo contrasto riguardante la possibilità che la commissione del fatto in danno di persone di età avanzata configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante di cui si discute.

E, sul punto, ha ricordato gli orientamenti contrapposti: quello a lungo dominante, secondo cui l'età avanzata della persona offesa non realizzerebbe una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo valutarsi il ricorrere di situazioni che denotino la particolare vulnerabilità dell'anziano soggetto passivo dalla quale il soggetto agente abbia tratto consapevolmente vantaggio, poiché l'età avanzata costituisce un indice "relativo" di vulnerabilità, stante la disomogeneità del processo di invecchiamento; e quello contrario, secondo cui, con riferimento ai soli reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima (nella specie, per l'appunto, il furto con strappo), l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa sarebbe in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa (trattasi dell'orientamento seguito dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata).In quella sede, il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l'astratta idoneità della commissione del reato in tempo di notte (e ai danni di persone di età avanzata) ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., ma ha ritenuto necessario verificarne l'effettiva incidenza sulle possibilità di difesa nel caso concreto, optando dunque per la soluzione intermedia tra i due orientamenti in contrasto, entrambi connotati da profili di criticità, se letti nelle loro espressioni estreme.

Ha, così, affermato il principio secondo cui le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la difesa della vittima, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato; l'età avanzata della persona offesa, pertanto, può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez.

U, n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 282095, anche in motivazione).

6. Il ragionamento della Corte d'appello non è coerente con tali principi, avendo quel giudice ritenuto di poter fare applicazione di una presunzione assoluta di minorata difesa direttamente collegata all'età delle persone offese, senza spiegare in che termini tale condizione di vulnerabilità, oggetto di approfittamento da parte dell'agente, abbia favorito la commissione dei singoli episodi delittuosi.

7. Ne discende l'annullamento della sentenza, limitatamente alla aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., in relazione a tutti gli episodi ascritti all'imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un rinnovato giudizio sul punto che tenga conto dei principi sopra affermati e la inammissibilità, nel resto, del ricorso,con irrevocabilità della affermazione di penale responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della destrezza, con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio sul punto; dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto. Lette le conclusioni a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per BETTINI Manolo, con le quali si è chiesto , in via principale, annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio; in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente ad adottare i provvedimenti consequenziali. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, con la quale BETTINI Manolo era stato condannato per numerosi furti pluriaggravati ai danni di più persone offese, in essere in Treviso e località limitrofe in un arco temporale ricompreso tra il 15 luglio e il 13 agosto del 2019, ha rideterminato la pena e confermato nel resto. 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando cinque motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto vizio della motivazione anche per travisamento probatorio, in ordine alla attribuibilità del fatto delittuoso all'imputato quanto ai reati di cui ai capi A), B) e E) dell'imputazione, contestando il compiuto riconoscimento da parte delle persone offese e richiamando, anche per stralci, alcuni passaggi dei relativi esami testimoniali. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio quanto alla ritenuta responsabilità per il capo F) della rubrica, contestando la valutazione degli elementi di prova, anche in relazione alla descrizione dello scooter utilizzato dall'autore del fatto, ancora una volta richimando, per stralci, alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge, quanto alla qualificazione del capo A) quale furto con strappo, atteso che il bene si trovava sul deambulatore della persona offesa e, dunque, non era a diretto contatto con il corpo della vittima. Con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen., in relazione ai capi C), D), F), G), I) e L), contestando che, nell'occorso, il BETTINI avesse agito con destrezza, essendosi egli limitato a prelevare dal cestino della bicicletta delle vittime (o a sfilare dal manubrio) la loro borsa. Infine, con il quinto motivo, ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., quanto ai capi A), B), C), D), E), F), G) e I), a tal fine ritenendo insufficiente la sola constatazione in re ipsa dell'età avanzata delle vittime. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giuseppina CASELLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante della destrezza, con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio sul punto e declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. 4. La difesa ha rassegnato proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, con le quali, sviluppati i motivi del ricorso, ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio, in subordine con rinvio, con i provvedimenti consequenziali.Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5, cod. pen. e dichiarato inammissibile nel resto, con irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. 2. I giudici territoriali hanno ricostruito le vicende che ci occupano nei seguenti termini. Le indagini erano iniziate a seguito della constatazione che, nel periodo dal 2/7 al 17/8/2019, in Treviso e zone limitrofe, si erano verificati ben ventitrè furti con strappo con modalità simili a opera di un uomo, il quale - a bordo di uno scooter o di una bicicletta - si affiancava a donne anziane e portava via le loro borse. I singoli episodi erano stati ricostruiti sulla scorta delle descrizioni offerte dalle vittime e delle immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza collocati nelle vicinanze (si rinvia alla analitica descrizione contenuta nella sentenza impugnata e a quella, ancor più analitica, contenuta nella decisione appellata). Anche con il gravame, per come sottolineato dallo stesso giudice d'appello, la difesa aveva contestato la idoneità del compendio probatorio a dimostrare la responsabilità dell'imputato in relazione ai singoli episodi criminosi e, in risposta a tali doglianze, la Corte territoriale ha ritenuto che la ricostruzione delle singole vicende risultasse invece pienamente oltre che dalle dichiarazioni delle persone offese, anche dagli accertamenti di polizia giudiziaria, di volta in volta espletati. In particolare, ha ritenuto decisivi i singoli riconoscimenti fotografici, sia in relazione alla descrizione del soggetto, che avuto riguardo alla loro successiva conferma in dibattimento alla presenza dell'imputato; ma anche l'avvenuto riconoscimento della refurtiva, in possesso della quale, in alcuni casi, l'imputato era stato videoripreso. Inoltre, ha confermato le aggravanti, per esser stati gli oggetti strappati alle persone offese e, nel caso della GIROTTO, per esser stata la borsa della vittima asportata dal deambulatore che la donna usava per camminare. In particolare, quanto alla destrezza, il Tribunale ha evidenziato la circostanza che l'imputato aveva agito di volta in volta con rapidità e scaltrezza, con manovra di avvicinamento atta a sorprendere la persona offesa, in modo da non dare alle vittime il tempo di reagire e opporsi efficacemente; laddove, quanto alla minorata difesa, quel giudice ha invece valorizzato il fatto che i delitti erano stati consumati ai danni di persone di genere femminile, ultrasessantenni (la più giovane essendo nata nel 1948) e, pertanto, mediante approfittamento della minorata capacità di difesa fisica e psicologica delle vittime. Tali giudizi sono stati condivisi dalla Corte territoriale, quanto alla prima aggravante condividendo quel giudice il ragionamento svolto nella sentenza appellata; quanto alla seconda, rilevando che la minorata difesa era ravvisabile in re ipsa alla luce ell'età anziana delle vittime, ritenendo insussistente un ulteriore onere motivazionale in capo al giudice, rispetto al mero riscontro obiettivo dell'età della persona offesa.3. I primi tre motivi sono manifestamente infondati. La difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformità delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudce di primo grado. Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere da questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). Nella specie, la difesa, pur evocando il vizio di violazione di legge, ha sostanzialmente riproposto il contenuto del gravame esaminato dai giudici d'appello, senza tener conto, peraltro, della ricostruzione minuziosa contenuta nella sentenza di primo grado, rispetto alla quale non è dato cogliere nelle doglianze difensive una effettiva critica, ma unicamente la contestazione, in chiave dialettica, delle rassegnate conclusioni (sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/6/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/2/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, quest'ultima sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Lo stesso dicasi quanto al dedotto vizio di travisamento probatorio, con riferimento al quale, se è vero che - a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., dall'art. 8, comma primo, della legge n. 46 del 2006 - il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità di tale vizio anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (cfr. sez. 3 n. 38341 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911), è altrettanto pacifico che, anche a seguito di tale modifica, resta pur sempre non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito (sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, RV. 273217; sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, cit.). In ogni caso, un ricorso per cassazione con il quale si deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133), essendo parimenti indispensabile che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758). Quanto, poi, al reato ai danni della persona offesa GIROTTO (capo A), va intanto precisato che il delitto contestato si configura allorché la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (sez. 2, n. 16899 del 21/2/2019, Melegari, RV. 276558; n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, RV. 262281) e che lo "strappo" di cui all'art. 624 bis, cod. pen., è cosa diversa dall'aggravante della destrezza, poiché il primo consiste in una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene; la seconda si caratterizza, invece, per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui (sez. 5, n. 44976 del 9/6/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268148). Orbene, nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che la repentina sottrazione della borsetta, mediante strattonamento del deambulatore sul quale era riposta e che la vittima stava utilizzando per camminare, implicasse l'impiego della violenza anche senza la instaurazione di un contatto tra il corpo della vittima e l'agente, stante la stretta connessione tra lo strumento sul quale il bene era collocato e il corpo della vittima che ad esso doveva affidare la propria deambulazione. Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto il deambulatore una sorta di "prolungamento" della persona della vittima e posto in risalto, molto efficacemente, il fatto che l'agente aveva ripetutamente scosso l'attrezzo per strappare la refurtiva, (cfr. pag. 12 della sentenza appellata).4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Nella specie, la decisione risulta sostenuta da una motivazione congrua, logica e priva di contraddizioni, oltre che coerente con i principi già affermati da questa Corte di legittimità. In particolare, quanto all'aggravante della destrezza, va ricordato che la stessa sussiste ogni qual volta l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, RV. 270088; sez. 4, n. 139 del 18/2/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952). Nella specie, lo stesso giudice di primo grado aveva posto l'accento sulle modalità della condotta, valorizzando il fatto che l'imputato si avvicinava alle vittime con bicicletta o scooter, prendendole di sorpresa e con particolare rapidità e abilità, sì da non consentire alcuna reazione o difesa. 5. Il quinto motivo è fondato. La Corte di merito ha fatto applicazione del principio secondo cui, nei reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima (come nel caso di specie), ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa sarebbe in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa. Trattasi di principio, già sostenuto dal giudice di legittimità ma che, tuttavia, non può più considerarsi attuale in base al diritto vivente. Sul punto, deve ricordarsi che, in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza a una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, Genovese, RV. 262564; n. 13933 del 7/1/2015, Nanni, RV. 263293, in cui si è precisato che le circostanze di persona che, ai sensi dell'art. 61 n. 5, cod. pen., aggravano il reato quando l'agente ne approfitti possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall'agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell'Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato;sez. 5, n. 38347 del 13/7/2011, Cavò, Rv. 250948, in cui si è sottolineata la necessità che il giudice valuti se la condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nrlla comprensione degli eventi secondo criteri di normalità). Peraltro, per la sussistenza di detto elemento circostanziale, non è neppure richiesto che le circostanze di tempo, di luogo o di persona abbiano impedito o reso impossibile la difesa privata, essendo sufficiente che la stessa sia stata anche solo ostacolata (cfr. sez. 1, n. 50699 del 18/5/2017, Rv. 271592). Il tema, tuttavia, è stato di recente esaminato dal [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, investito della soluzione di un contrasto - sempre inerente alla circostanza aggravante della minorata difesa - concettualmente analogo a quello in esame (e cioè "se la commissione del fatto in tempo di notte configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen."). In quella sede, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in termini generali, che ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della cd. "minorata difesa", l'interprete deve rifuggire dalla prospettiva anche implicita della valorizzazione di presunzioni assolute e che l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). Nell'esaminare il contrasto tra gli orientamenti formatisi in ordine all'aggravante de qua per il caso di condotte poste in essere in orario notturno, la Corte di cassazione ha richiamato l'analogo contrasto riguardante la possibilità che la commissione del fatto in danno di persone di età avanzata configuri, di per sé solamente, la circostanza aggravante di cui si discute. E, sul punto, ha ricordato gli orientamenti contrapposti: quello a lungo dominante, secondo cui l'età avanzata della persona offesa non realizzerebbe una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo valutarsi il ricorrere di situazioni che denotino la particolare vulnerabilità dell'anziano soggetto passivo dalla quale il soggetto agente abbia tratto consapevolmente vantaggio, poiché l'età avanzata costituisce un indice "relativo" di vulnerabilità, stante la disomogeneità del processo di invecchiamento; e quello contrario, secondo cui, con riferimento ai soli reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima (nella specie, per l'appunto, il furto con strappo), l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa sarebbe in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa (trattasi dell'orientamento seguito dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata).In quella sede, il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l'astratta idoneità della commissione del reato in tempo di notte (e ai danni di persone di età avanzata) ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., ma ha ritenuto necessario verificarne l'effettiva incidenza sulle possibilità di difesa nel caso concreto, optando dunque per la soluzione intermedia tra i due orientamenti in contrasto, entrambi connotati da profili di criticità, se letti nelle loro espressioni estreme. Ha, così, affermato il principio secondo cui le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la difesa della vittima, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato; l'età avanzata della persona offesa, pertanto, può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto» (Sez. U, n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 282095, anche in motivazione). 6. Il ragionamento della Corte d'appello non è coerente con tali principi, avendo quel giudice ritenuto di poter fare applicazione di una presunzione assoluta di minorata difesa direttamente collegata all'età delle persone offese, senza spiegare in che termini tale condizione di vulnerabilità, oggetto di approfittamento da parte dell'agente, abbia favorito la commissione dei singoli episodi delittuosi. 7. Ne discende l'annullamento della sentenza, limitatamente alla aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., in relazione a tutti gli episodi ascritti all'imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per un rinnovato giudizio sul punto che tenga conto dei principi sopra affermati e la inammissibilità, nel resto, del ricorso,con irrevocabilità della affermazione di penale responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione
Sentenza Cassazione n. 13735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris