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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 38590/2024

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seguente .

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Davide ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Asti di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c), codice strada (tasso alcolemico pari a 2,18 g/I alla prima misurazione e 1,97 alla seconda, in Canelli il 24/2/2019); ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate, con le stesse essendosi riproposta, senza il necessario, previo confronto con i motivi della decisione impugnata, la questione inerente al regolare funzionamento dell'etilometro impiegato per la misurazione del tasso alcolemico (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), invero giustificato dai giudici del gravame in maniera coerente ai principi consolidati fissati dalla giurisprudenza di legittimità (quanto all'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] oEp, 1,31-TAIN 2 1 1\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente . ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Davide ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Asti di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 186, c. 2 lett. c), codice strada (tasso alcolemico pari a 2,18 g/I alla prima misurazione e 1,97 alla seconda, in Canelli il 24/2/2019); ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate, con le stesse essendosi riproposta, senza il necessario, previo confronto con i motivi della decisione impugnata, la questione inerente al regolare funzionamento dell'etilometro impiegato per la misurazione del tasso alcolemico (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), invero giustificato dai giudici del gravame in maniera coerente ai principi consolidati fissati dalla giurisprudenza di legittimità (quanto all'onere di allegazione circa il malfunzionamento dell'apparecchio, sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] oEp, 1,31-TAIN 2 1 1\
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