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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 18869/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2020, la Corte d'Appello di Messina ha, previa esclusione dell'aggravante della destrezza, confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di furto di un'automobile, aggravato dalla esposizione alla pubblica fede.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato in un unico motivo, con il quale è denunziato il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di Patti, ove era stato iscritto a carico dell'imputato un procedimento penale per il reato di furto, avente ad oggetto lo stesso fatto contestato ma non aggravato, e il reato di resistenza a pubblico ufficiale.'t Sostiene la difesa che il reato più grave non è, come erroneamente afferma la Corte territoriale, quello aggravato del presente procedimento, poiché l'aggravante contestata sarebbe ictu °cui/ inesistente e, dunque, risulterebbe competente il Tribunale di Patti.

Con un'ulteriore doglianza è contestata la sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, in quanto non sussiste alcuna radicata abitudine da parte dell'autista del mezzo a lasciare l'auto sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante l'utilizzo delle chiavi.

Inoltre, è denunziata la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La prima doglianza è manifestamente infondata, giacché - come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la decisione sulla competenza va adottata in considerazione della contestazione dei reati e non alla luce di quanto poi accertato in dibattimento, anche con riferimento alla sussistenza delle aggravanti.

3. Del tutto generico è il motivo sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, giacché , dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, emerge il riconoscimento del dolo e la Corte di appello ha anche esplicitamente affrontato il tema dell'asserito disturbo psichico dell'imputato, con valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

4. Manifestamente infondata è anche la doglianza sulla sussistenza dell'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede, giacché essa deve ritenersi sussistente nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e quest'ultime sono inserite nel cruscotto del veicolo (Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016 -dep. 08/05/2017- Rv. 270122).

5. Le doglianze che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie.

6. il reato è divenuto procedibile a querela, che peraltro è in atti.

Va, tuttavia, rilevato che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino).7.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il -2\4 gennaio 2023 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2020, la Corte d'Appello di Messina ha, previa esclusione dell'aggravante della destrezza, confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di furto di un'automobile, aggravato dalla esposizione alla pubblica fede. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato in un unico motivo, con il quale è denunziato il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di Patti, ove era stato iscritto a carico dell'imputato un procedimento penale per il reato di furto, avente ad oggetto lo stesso fatto contestato ma non aggravato, e il reato di resistenza a pubblico ufficiale.'t Sostiene la difesa che il reato più grave non è, come erroneamente afferma la Corte territoriale, quello aggravato del presente procedimento, poiché l'aggravante contestata sarebbe ictu °cui/ inesistente e, dunque, risulterebbe competente il Tribunale di Patti. Con un'ulteriore doglianza è contestata la sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, in quanto non sussiste alcuna radicata abitudine da parte dell'autista del mezzo a lasciare l'auto sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante l'utilizzo delle chiavi. Inoltre, è denunziata la mancata concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La prima doglianza è manifestamente infondata, giacché - come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la decisione sulla competenza va adottata in considerazione della contestazione dei reati e non alla luce di quanto poi accertato in dibattimento, anche con riferimento alla sussistenza delle aggravanti. 3. Del tutto generico è il motivo sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, giacché , dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, emerge il riconoscimento del dolo e la Corte di appello ha anche esplicitamente affrontato il tema dell'asserito disturbo psichico dell'imputato, con valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità. 4. Manifestamente infondata è anche la doglianza sulla sussistenza dell'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede, giacché essa deve ritenersi sussistente nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e quest'ultime sono inserite nel cruscotto del veicolo (Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016 -dep. 08/05/2017- Rv. 270122). 5. Le doglianze che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. 6. il reato è divenuto procedibile a querela, che peraltro è in atti. Va, tuttavia, rilevato che l'inammissibilità del ricorso rende il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che «la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino).7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il -2\4 gennaio 2023 Il con
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