Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 44461/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2022 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede di annullare il provvedimento impugnato revocando la confisca.

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo del 29 aprile 2022 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione dell'errore materiale proposta dal condannato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione.

1.1. Con il primo motivo rappresenta il ricorrente che il Tribunale di Palermo con la sentenza del 17 gennaio 2022, irrevocabile il 4 marzo 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 31, 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 per prescrizione ma ha disposto la confisca dell'immobile, applicabile solo nel caso del reato di lottizzazione abusiva.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore materiale, come dimostrerebbe il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n.13539 del 2020 che si riferisce alla confisca urbanistica del reato di lottizzazione abusiva, non contestato all'imputato.

1.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in quanto la confisca costituirebbe una pena illegale, eliminabile in sede di esecuzione per i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6240 del 2014 richiamata nel ricorso.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare tale punto dell'istanza, limitando la risposta alla correzione dell'errore materiale.

1.3. Il difensore ha depositato una memoria, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, in particolare sull'applicazione della pena illegale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Con l'incidente di esecuzione - promosso, come si legge nell'intestazione, ai sensi degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. - oltre alla richiesta di correzione dell'errore materiale, il ricorrente chiese, sia nella motivazione dell'istanza che nel petitum, l'annullamento o la revoca della confisca perché emessa al di fuori della specifica ipotesi prevista dalla legge.

L'istanza de quo era volta anche a far accertare al giudice dell'esecuzione che la confisca urbanistica disposta era una pena illegale perché, come risulta dal provvedimento impugnato, non solo era stata emessa una sentenza di prescrizione ma si procedeva per il reato ex art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 per il quale non può in alcun modo essere disposta la confisca.

Il giudice dell'esecuzione ha valutato solo l'istanza di correzione dell'errore materiale ma non quella relativa all'eliminazione della pena illegale.1.2.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare i principi espressi da Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 - 01, secondo cui l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

Secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza, fondato sul principio costituzionale di legalità della pena, in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione inflitta non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale.

Nel caso de quo la confisca urbanistica - che ha natura di sanzione amministrativa secondo la giurisprudenza di legittimità, di pena secondo la Corte Edu - non era prevista per il reato per cui si procedeva sicché si verte nel caso di sanzione inflitta quale frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione (cfr. in tal senso, la sentenza Butera in motivazione), in grado di comportarne la sostanziale illegalità.

1.3. La revoca della disposta confisca si impone in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite, il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione.

1.4. Tale principio, che secondo le Sezioni Unite riguarda sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, nonché le pene accessorie (Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014, Basile, Rv. 262327), deve essere esteso anche ad una sanzione afflittiva come la confisca, per la sua incidenza sul patrimonio.

Il principio di legalità della pena vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato.

1.5. L'applicazione di pena illegale, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, secondo comma, Cost. e nell'art. 7 CED quali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

I principi sulla pena illegale sono stati di recente ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38809 del 31 marzo 2022, Miraglia, con cui si è affermato che «Pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente».

2. Pertanto, l'ordinanza impugnata, avendo erroneamente applicato i principi sopra esposti, deve essere annullata senza rinvio.

Va, inoltre, eliminata la confisca del manufatto abusivo disposta con la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 gennaio 2022, irrevocabile il 4 marzo 2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2022 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede di annullare il provvedimento impugnato revocando la confisca. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo del 29 aprile 2022 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione dell'errore materiale proposta dal condannato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione. 1.1. Con il primo motivo rappresenta il ricorrente che il Tribunale di Palermo con la sentenza del 17 gennaio 2022, irrevocabile il 4 marzo 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 31, 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 per prescrizione ma ha disposto la confisca dell'immobile, applicabile solo nel caso del reato di lottizzazione abusiva. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore materiale, come dimostrerebbe il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n.13539 del 2020 che si riferisce alla confisca urbanistica del reato di lottizzazione abusiva, non contestato all'imputato. 1.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in quanto la confisca costituirebbe una pena illegale, eliminabile in sede di esecuzione per i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6240 del 2014 richiamata nel ricorso. Il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valutare tale punto dell'istanza, limitando la risposta alla correzione dell'errore materiale. 1.3. Il difensore ha depositato una memoria, anche in replica alle conclusioni del Procuratore generale, in particolare sull'applicazione della pena illegale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con l'incidente di esecuzione - promosso, come si legge nell'intestazione, ai sensi degli artt. 665 e ss. cod. proc. pen. - oltre alla richiesta di correzione dell'errore materiale, il ricorrente chiese, sia nella motivazione dell'istanza che nel petitum, l'annullamento o la revoca della confisca perché emessa al di fuori della specifica ipotesi prevista dalla legge. L'istanza de quo era volta anche a far accertare al giudice dell'esecuzione che la confisca urbanistica disposta era una pena illegale perché, come risulta dal provvedimento impugnato, non solo era stata emessa una sentenza di prescrizione ma si procedeva per il reato ex art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 per il quale non può in alcun modo essere disposta la confisca. Il giudice dell'esecuzione ha valutato solo l'istanza di correzione dell'errore materiale ma non quella relativa all'eliminazione della pena illegale.1.2. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto applicare i principi espressi da Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108 - 01, secondo cui l'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. Secondo l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza, fondato sul principio costituzionale di legalità della pena, in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione inflitta non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale. Nel caso de quo la confisca urbanistica - che ha natura di sanzione amministrativa secondo la giurisprudenza di legittimità, di pena secondo la Corte Edu - non era prevista per il reato per cui si procedeva sicché si verte nel caso di sanzione inflitta quale frutto di un errore macroscopico non giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione (cfr. in tal senso, la sentenza Butera in motivazione), in grado di comportarne la sostanziale illegalità. 1.3. La revoca della disposta confisca si impone in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite, il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25, secondo comma, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. 1.4. Tale principio, che secondo le Sezioni Unite riguarda sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, nonché le pene accessorie (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, Basile, Rv. 262327), deve essere esteso anche ad una sanzione afflittiva come la confisca, per la sua incidenza sul patrimonio. Il principio di legalità della pena vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato. 1.5. L'applicazione di pena illegale, ove la sua determinazione sia frutto non di argomentata valutazione, ma di palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, impone la rettifica o la correzione da parte del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 25, secondo comma, Cost. e nell'art. 7 CED quali escludono la possibilità d'infliggere una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. I principi sulla pena illegale sono stati di recente ribaditi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38809 del 31 marzo 2022, Miraglia, con cui si è affermato che «Pur in presenza di ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25, 27 Cost., il potere di rilevare l'illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente». 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata, avendo erroneamente applicato i principi sopra esposti, deve essere annullata senza rinvio. Va, inoltre, eliminata la confisca del manufatto abusivo disposta con la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 gennaio 2022, irrevocabile il 4 marzo 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento i
Decreto Cassazione n. 44461/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris