CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 35358/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 4270-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 'n ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 BALBI; 2798 - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 341/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/08/2015 R.G.N. 839/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.G.4270/2016 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha rigettato l'opposizione a cartella esattoriale, proposta dalla società "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", ed emessa dall'Inps per ottenere il pagamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro parasubordinato intercorso tra la suddetta società e [OSCURATO:PERSONA] tra l'ottobre 2003 e il dicembre 2006. La vicenda attiene all'applicazione dell'art. 1, comma 1202 della I. n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria per il 2007), il quale concedeva la possibilità ai datori che occupavano lavoratori parasubordinati e/o a progetto, di stabilizzarli, trasformando i predetti rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con beneficio di un trattamento contributivo agevolato, previa definizione delle reciproche posizioni concernenti il periodo di collaborazione attraverso accordi conciliativi. La controversia in esame postula la risposta al quesito se un accordo di stabilizzazione, stipulato il 26.04.2007, possa applicarsi ad un rapporto di lavoro parasubordinato cessato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006. In proposito la Corte d'appello ha affermato: a) che l'utilizzo da parte della legge del termine "trasformazione" postula che all'atto della procedura il rapporto di lavoro da "stabilizzare" sia ancora in corso, nel senso che sia ancora in grado di spiegare effetti fra le parti; b) che nel caso de quo la data 15.12.2006 - indicata erroneamente dal primo giudice come termine nel quale la società aveva intimato al lavoratore un licenziamento orale inefficace - coincide con la data di cessazione del rapporto di collaborazione, così come era emerso anche dal verbale dell'Inps, mentre nulla, riguardo al presunto licenziamento orale, era risultato dagli altri elementi acquisiti al giudizio. Ha quindi concluso per l'inefficacia dell'accordo di stabilizzazione a produrre gli effetti voluti dalla legge del 2006 atteso che, alla data della sua entrata in vigore (27.12.2006), il rapporto di collaborazione era di fatto già cessato (15.12.2006). La cassazione della sentenza è domandata dalla società "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c.", sulla base di un unico motivo. L'Inps ha depositato controricorso. La Procura Generale si è pronunciata per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 1, comma 1202 della I. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), contestando, per un verso, in generale l'interpretazione offerta dal giudice dell'appello, riproponendo, per altro verso, la questione relativa alla qualificazione dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] come licenziamento orale, che la sentenza avrebbe erroneamente qualificato quale cessazione del rapporto di collaborazione, sulla base del verbale Inps e ritenendo che non fossero emersi elementi contrari in giudizio. Il motivo è infondato. La questione di diritto è stata già decisa da questa Corte, secondo il principio che si riporta di seguito: "In materia di regolarizzazione contributiva di rapporti di lavoro, le agevolazioni previste dall'art. 1, commi da 1202 a 1210, della I. n. 296 del 2006, presuppongono la conversione in rapporti di lavoro subordinato di rapporti lavorativi in essere, in quanto la "ratio legis" è quella di favorire la stabilizzazione di rapporti precari pendenti e non la costituzione "ex novo" di rapporti lavorativi stabili." ([OSCURATO:PERSONA]. n. 3219 del 2018, cfr. anche Cass. n. 24459 del 2017). Alla stregua del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi a quello in esame, si conferma la correttezza della tesi seguita dalla Corte d'appello. Ciò posto, efficacia dirimente assume la qualificazione della vicenda estintiva anteriore all'entrata in vigore della norma di cui si domanda l'applicazione, che la Corte territoriale ha valutato, anche alla stregua di quanto attestato nel verbale Inps del 15.12.2006, quale cessazione del rapporto di collaborazione e non quale licenziamento orale illegittimo. La Corte territoriale ha accertato, in proposito, che la società non aveva fornito in giudizio la prova del proprio recesso unilaterale dal rapporto, né allegato l'atto d'impugnazione del lavoratore diretto a sentirne accertare l'inefficacia; che, inoltre, il fatto che il lavoratore fosse stato assunto ex novo dalla stessa società portava ad escludere la sussistenza di un nesso di continuità con il rapporto di collaborazione, cessato prima dell'entrata in vigore della norma di stabilizzazione; in base a tale accertamento, la Corte d'appello ha escluso, dando corretta attuazione al principio di diritto sopra richiamato, la diversa conclusione secondo cui, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, la società era ancora legittimata a beneficiare del contributo straordinario da versare all'Inps in esito all'avvenuta stabilizzazione del collaboratore, non potendo produrre, il rapporto in questione, nessun effetto giuridico in quanto già cessato. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente società al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Inps, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma all'Udienza Pubblica del 28 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Felice r [OSCURATO:PERSONA] Maria oia [OSCURATO:PERSONA]