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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05450/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02XAES3 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Deposi:.±....a in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal giudice di primo, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 1032 di multa, disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., in relazione alla affermata aspecificità dei motivi formulate con l'atto d'appello.

Evidenzia che l'atto di appello conteneva specifica enunciazione dei punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, nonché dei motivi di ricorso e delle ragioni dei motivi di gravame, evidenziato che nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate ma disattese dal primo giudice, in quanto il giudizio d'appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice, anche a prescindere dalla ragioni dedotte nel relativo motivo.

Pertanto, il sindacato sull'ammissibilità dell'appello da parte della Corte d'appello non può, a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione, comprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.

Evidenzia che, nel caso di specie, la Corte territoriale pur avendo ritenuto aspecifico l'atto di appello, si è addentrata in artificiose e cavillose valutazioni concernenti tutte le deduzioni difensive in ordine alla richiesta di assoluzione in relazione all' uso personale della sostanza stupefacente, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ordine alla mancata esclusione della recidiva, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, infine in ordine all'applicazione della misura di sicurezza.

Precisa che l'atto di appello è persino corredato da citazione giurisprudenziali a fondamento della fondatezza delle deduzioni difensive formulate.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 - 01).

Nel caso in disamina, la Corte di appello ha attentamente vagliato il profilo attinente la specificità dei motivi ed ha concluso in senso negativo, rilevando che essi erano generici, in quanto non si confrontavano con le argomentazioni spese dal giudice di primo grado in relazione alla finalità di spaccio, limitandosi ad alcune citazioni giurisprudenziali delle quali non è esplicitata la specifica rilevanza, nonché rilevare che il ricorrente ha asserito in maniera apodittica l'uso esclusivamente personale del quantitativo detenuto, senza supportare con alcuna argomentazione i propri asserti, sebbene il giudice di primo grado abbia affermato che l'uso personale non è incompatibile con l'attività di spaccio, che lo stupefacente era parzialmente confezionato in dosi pronte per essere smerciate e che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver osservato l'imputato impegnato nell'attività di spaccio unitamente ad altri due soggetti.

Anche le censure relative al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono sostenute da alcuna argomentazione, avendo il giudice di primo grado richiamato i plurimi precedenti penali specifici, ritenuto che il reato sia manifestazione di una più accentuata pericolosità sociale, in ragione della vicinanza temporale dell'ultimo delitto per il quale il ricorrente ha riportato condanna, ritenuto congrua una pena base prossima al medio edittale, valutazioni con le quali l'atto di appello non si confronta affatto, onde correttamente la Corte d'appello ha ravvisato la genericità delle predette doglianze. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all'udienza del 09/01/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02XAES3 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Deposi:.±....a in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal giudice di primo, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 1032 di multa, disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., in relazione alla affermata aspecificità dei motivi formulate con l'atto d'appello. Evidenzia che l'atto di appello conteneva specifica enunciazione dei punti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, nonché dei motivi di ricorso e delle ragioni dei motivi di gravame, evidenziato che nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate ma disattese dal primo giudice, in quanto il giudizio d'appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice, anche a prescindere dalla ragioni dedotte nel relativo motivo. Pertanto, il sindacato sull'ammissibilità dell'appello da parte della Corte d'appello non può, a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione, comprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. Evidenzia che, nel caso di specie, la Corte territoriale pur avendo ritenuto aspecifico l'atto di appello, si è addentrata in artificiose e cavillose valutazioni concernenti tutte le deduzioni difensive in ordine alla richiesta di assoluzione in relazione all' uso personale della sostanza stupefacente, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ordine alla mancata esclusione della recidiva, in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, infine in ordine all'applicazione della misura di sicurezza. Precisa che l'atto di appello è persino corredato da citazione giurisprudenziali a fondamento della fondatezza delle deduzioni difensive formulate. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si premette che, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 - 01). Nel caso in disamina, la Corte di appello ha attentamente vagliato il profilo attinente la specificità dei motivi ed ha concluso in senso negativo, rilevando che essi erano generici, in quanto non si confrontavano con le argomentazioni spese dal giudice di primo grado in relazione alla finalità di spaccio, limitandosi ad alcune citazioni giurisprudenziali delle quali non è esplicitata la specifica rilevanza, nonché rilevare che il ricorrente ha asserito in maniera apodittica l'uso esclusivamente personale del quantitativo detenuto, senza supportare con alcuna argomentazione i propri asserti, sebbene il giudice di primo grado abbia affermato che l'uso personale non è incompatibile con l'attività di spaccio, che lo stupefacente era parzialmente confezionato in dosi pronte per essere smerciate e che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver osservato l'imputato impegnato nell'attività di spaccio unitamente ad altri due soggetti. Anche le censure relative al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono sostenute da alcuna argomentazione, avendo il giudice di primo grado richiamato i plurimi precedenti penali specifici, ritenuto che il reato sia manifestazione di una più accentuata pericolosità sociale, in ragione della vicinanza temporale dell'ultimo delitto per il quale il ricorrente ha riportato condanna, ritenuto congrua una pena base prossima al medio edittale, valutazioni con le quali l'atto di appello non si confronta affatto, onde correttamente la Corte d'appello ha ravvisato la genericità delle predette doglianze. 2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 09/01/20
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