CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 14455/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Sorveglianza di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 17 giugno 2025, harigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al serviziosociale proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione al mancato tempestivo deposito delle relazioni chela difesa non ha pertanto potuto consultare in tempo utile per la discussione.2.2. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione effettuata dal Tribunale, che sisarebbe erroneamente limitato a fondare la propria conclusione sulle affermazioni contenutenella relazione redatta dall’Uepe, che si esprime nel senso che il ricorrente non ha avviatoun percorso di rivisitazione critica e che il lavoro che lo stesso dovrebbe svolgere, quello diautotrasportatore che effettua consegne in tutta Europa con una bisarca, non sarebbecontrollabile.3. In data 24 novembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali ilSost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nel primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge rilevando che la difesanon avrebbe avuto la possibilità di consultare “le relazioni”.La censura, oltre a essere formulata in termini estremamente generici e perplessi, èmanifestamente infondata.Come puntualmente evidenziato dal Procuratore generale, dagli atti, che questa Corteha il potere di consultare quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), risulta che l’udienza del 1° aprile 2025, tenuta inpresenza dell’interessato e del difensore, è stata rinviata al 3 giugno 2025 per sollecitarel’UEPE ad inviare la propria relazione, per richiedere ulteriori informazioni all’ispettorato dellavoro e il certificato dei carichi pendenti al Tribunale di Cuneo.Nel corso della successiva udienza del 3 giugno 2025, sempre celebrata in presenzadell’interessato e del difensore, ritualmente pervenuta la documentazione richiesta, le partihanno discusso e la difesa si è riportata all’istanza, senza nulla eccepire in termini dicompletezza del fascicolo.Sotto tale profilo, pertanto, la tesi secondo cui la documentazione non era presente inNé, d’altro canto, appare che vi sia stata alcuna violazione quanto al presunto dimancato invio della documentazione tramite mail in quanto, come pure indicato nelprovvedimento con cui il 5 agosto 2025 il Tribunale ha rigetto l’istanza di sospensionedell’esecutività dell’ordinanza oggi impugnata, negli atti non risulta alcuna richiesta delladifesa di trasmettere via mail la citata documentazione.3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazioneeffettuata dal Tribunale in termini di inidoneità della misura richiesta.La doglianza è manifestamente infondata.3.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è la forma diesecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per iquali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi diconoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimentosociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fonti diconoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che ècomunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenzeprocessuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nella condotta carceraria e nei risultatidell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questiparticolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanzeistruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzionepenale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n.7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessionedella misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati iprocedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell'interessato devecomunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o diaffidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di voltain volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali sipossa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedentipenali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuovedenunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde divalori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale,la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione deipresupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reaticommessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggettosuccessivi ai fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificareconcretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalitàe le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e deisuoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenza di un effettivo processo direcupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023,dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancataammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a unaprognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penalel'imputato non ha obbligo di verità, sia perché l'assenza di confessione può essere dettatadai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancatoravvedimento o di pericolosità sociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n.18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completarevisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, non corrispondendo taleesigenza alla logica delle misure alternative, per la cui concessione il riferimento ai risultatiraggiunti nel trattamento di rieducazione non postula che il processo rieducativo si sia giàrealizzato e che possa quindi formularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficienteun giudizio prognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con gli strumentipropri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001,Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini del giudizioprognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi,dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumeredecisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenutacondanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi,in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023,dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv.258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare che l'apprezzamento inordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizio prognostico complessivo anchein ordine alla scelta ritenuta congrua al caso concreto - rientra nella discrezionalità delgiudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01;Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01), le cui conclusioni, sesorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G., n.m.; Sez. 1, n.652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).3.2. Nel caso di specie il provvedimento è conforme ai principi indicati.Il Tribunale, infatti, anche considerato quanto indicato nella relazione UEPE, con iriferimenti all’allarmante profilo criminale del ricorrente – caratterizzato da numerosiprecedenti penali in materia di armi, danneggiamento, lesioni personali evasione e altri,nonché da procedimenti pendenti – e alle specifiche modalità del reato la cui pena è inesecuzione – l’importazione e il trasporto di un quantitativo imprecisato di sostanzastupefacente dalla Spagna, nascondendola all’interno di un’intercapedine della bisarca – hadato adeguato e specifico conto del criterio di valutazione utilizzato e la conclusione apparelogica e ragionevole. Ciò anche coerentemente evidenziato che il ricorrente non presentaallo stato alcuna revisione critica in ordine ai reati commessi e che la recente evasione dagliarresti domiciliari non depone in senso favorevole al rispetto delle prescrizioni richieste dallamisura.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 16/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]